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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 34457/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 547/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 965/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9920/2020 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro e chiedeva, con separati ricorsi, di accertarsi la sussistenza dei contratti di piccola colonia conclusi con [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2013 e 2014 e, per l’effetto, disporsi l’iscrizione del ricorrente negli elenchi bracciantili con condanna dell’INPS al pagamento della disoccupazione agricola; tanto per superare i provvedimenti di carattere negativo adottati dall‘INPS nei suoi confronti e in ordine alla medesima fattispecie.L’INPS si costituiva in entrambi i giudizi e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, riuniti i ricorsi, li respingeva.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

L’INPS si costituiva nel secondo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 547/2019 depositata il 12/09/2019 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, rigettava l’appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi di impugnazione.

L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/11/2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 39, 112, 132 e 416, terzo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello.

2. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi circa l’appello diretto avverso il rigetto della domanda di reiscrizione agli elenchi bracciantili per l’anno 2013 e per la condanna dell’INPS al pagamento della indennità di disoccupazione per lo stesso anno.

3. Il motivo è inammissibile.

Sulla questione della sussistenza della piccola colonia per l’anno 2013 si è formato il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti impugnato la sentenza n. 595/2018 della Corte di Appello di Salerno, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 838/2016 e questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con ordinanza 13/02/2024, n. 3989.

Dunque, non sussistono i presupposti per la reiscrizione negli elenchi bracciantili e per il pagamento della disoccupazione per quell’anno comeaccertato in via di giudicato tra le parti.

4. Il motivo non trova, comunque, riscontro nella sentenza impugnata che non aveva omesso di pronunciarsi circa la questione, dal momento che aveva specificamente fatto riferimento alla questione e all’esistenza di altro giudizio tra le parti.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 21 della legge 203/1982 nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 21 della legge 203/1982 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

5.1. Secondo il ricorrente,la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare insussistente il contratto di piccola colonia perché precluso ad [OSCURATO:PERSONA], la madre dell’odierno ricorrente, dalla circostanza che essa stessa era affittuaria dei terreni con conseguente violazione del divieto di sub- locazione ovvero di sub-affitto sancito dall’art. 21 della legge 2023/1982 e tanto perché in questo caso, come deduceva l’appello con un motivo trascurato dalla sentenza impugnata, non si trattava di un subaffitto ma di un contratto associativo nel quale [OSCURATO:PERSONA] non si era spogliata del fondo ma aveva collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione.

6. In realtà la Corte ha escluso, sotto un primo profilo e condotta la disamina ad essa riservata delle risultanze istruttorie, che fosse provata la sussistenza dei presupposti del contratto di piccola colonia, poiché i testi non avevano saputo riferire alcunchédi conclusivo e perché i documenti acquisiti militavano in senso opposto; la Corte ha, sotto un secondo profilo, respinto la domanda sottolineando che la Vece era coltivatrice diretta e traeva dalla coltivazione dei fondi in via diretta e prevalente il suo reddito.

6.1. Orbene la sentenza riposa su questi fondamenti e l’osservazione circa l’art. 21 della legge 203/1982 non è decisiva ai fini del rigetto della domanda perché la Corte di Appello la aggiunge alle argomentazioni fondanti il nucleo centrale, senza fondarvi il decisum,quale mero elemento di rinforzo.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 416, terzo comma, c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.31 della legge 590/1965 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 31 della legge 203/1982 nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 31 della legge 590/1965 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

9. Con il quinto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 416, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

10. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché caratterizzati da evidente connessione logica e giuridica, attaccando tutti la sentenza sotto il profilo dell’accertamento della insussistenza del contratto di colonia parziaria, e sono inammissibiliper ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esposte in relazione al secondo motivo.

10.1. La sentenza della Corte di Appello si fonda su un accertamento in fatto molto ampio e circostanziato già condotto dal Tribunale di Salerno e confermato in sede di appelloche va oltre l’interpretazione, in tesi errata, offerta dalla Corte territoriale in ordine all’art. 31 della legge 203/1982.

10.2. I motivi di ricorso tendono, in realtà, a contestare gli accertamenti in fatto condotti, da entrambe le decisioni di merito in modo conforme, circa la documentazione acquisita al processo e a contrapporre alla valutazione di insufficienza delle prove addotte dal ricorrente circa la piccola colonia una rivalutazione del ricorrente.

Tale rivalutazione è, però, preclusa a questa Corte e i motivi sono inammissibili.

10.3. In definitiva, il ricorso non scalfisce la motivazione della Corte di Appello circa l’accertamento in fatto sulla insussistenza della piccola colonia nella fattispecie.

La Corte territoriale ha tenuto presenti i principi di diritto affermati da questa Corte e che valgono ad attribuire al lavoratore l’onere di provare il rapporto agricolo disconosciuto dall’INPS (Cass. 2739/2016; Cass. 8281/2015, Cass. 14296/2011); ha verificato con accertamento in fatto che non era stato adempiuto a questo onere probatorio e ha ravvisato, infine, che emergevano diversi indici di senso contrario che corroboravano l’accertamento condotto dall’INPS.

11. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 1 disposizioni della legge in generale e dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali, in primo e in secondo grado, nonostante avesse allegato la prescritta dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

11.1. La sentenza di appello ha ritenuto insufficiente la dichiarazione ai fini dell’esenzione perché non sottoscritta personalmente dal ricorrente.

11.2. Il motivo è infondato e la motivazione della sentenza è esente da censure.

In proposito il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal costante orientamento di questa Corte, secondo il quale: «ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore,stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito; ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore» (Cass.18/10/2022,n. 30594 ).

12. Il ricorso deve, così, essere respinto.

13. Non vi è luogo a condanna in ordine alle spese considerato che, per questo grado di giudizio, il ricorrente ha prodotto valida dichiarazione ai fini dell’esenzione per motivi di reddito.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 547/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 965/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9920/2020 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro e chiedeva, con separati ricorsi, di accertarsi la sussistenza dei contratti di piccola colonia conclusi con [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2013 e 2014 e, per l’effetto, disporsi l’iscrizione del ricorrente negli elenchi bracciantili con condanna dell’INPS al pagamento della disoccupazione agricola; tanto per superare i provvedimenti di carattere negativo adottati dall‘INPS nei suoi confronti e in ordine alla medesima fattispecie.L’INPS si costituiva in entrambi i giudizi e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, riuniti i ricorsi, li respingeva. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. L’INPS si costituiva nel secondo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 547/2019 depositata il 12/09/2019 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, rigettava l’appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi di impugnazione. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/11/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 39, 112, 132 e 416, terzo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello. 2. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi circa l’appello diretto avverso il rigetto della domanda di reiscrizione agli elenchi bracciantili per l’anno 2013 e per la condanna dell’INPS al pagamento della indennità di disoccupazione per lo stesso anno. 3. Il motivo è inammissibile. Sulla questione della sussistenza della piccola colonia per l’anno 2013 si è formato il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti impugnato la sentenza n. 595/2018 della Corte di Appello di Salerno, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 838/2016 e questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con ordinanza 13/02/2024, n. 3989. Dunque, non sussistono i presupposti per la reiscrizione negli elenchi bracciantili e per il pagamento della disoccupazione per quell’anno comeaccertato in via di giudicato tra le parti. 4. Il motivo non trova, comunque, riscontro nella sentenza impugnata che non aveva omesso di pronunciarsi circa la questione, dal momento che aveva specificamente fatto riferimento alla questione e all’esistenza di altro giudizio tra le parti. 5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 21 della legge 203/1982 nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 21 della legge 203/1982 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 5.1. Secondo il ricorrente,la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare insussistente il contratto di piccola colonia perché precluso ad [OSCURATO:PERSONA], la madre dell’odierno ricorrente, dalla circostanza che essa stessa era affittuaria dei terreni con conseguente violazione del divieto di sub- locazione ovvero di sub-affitto sancito dall’art. 21 della legge 2023/1982 e tanto perché in questo caso, come deduceva l’appello con un motivo trascurato dalla sentenza impugnata, non si trattava di un subaffitto ma di un contratto associativo nel quale [OSCURATO:PERSONA] non si era spogliata del fondo ma aveva collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione. 6. In realtà la Corte ha escluso, sotto un primo profilo e condotta la disamina ad essa riservata delle risultanze istruttorie, che fosse provata la sussistenza dei presupposti del contratto di piccola colonia, poiché i testi non avevano saputo riferire alcunchédi conclusivo e perché i documenti acquisiti militavano in senso opposto; la Corte ha, sotto un secondo profilo, respinto la domanda sottolineando che la Vece era coltivatrice diretta e traeva dalla coltivazione dei fondi in via diretta e prevalente il suo reddito. 6.1. Orbene la sentenza riposa su questi fondamenti e l’osservazione circa l’art. 21 della legge 203/1982 non è decisiva ai fini del rigetto della domanda perché la Corte di Appello la aggiunge alle argomentazioni fondanti il nucleo centrale, senza fondarvi il decisum,quale mero elemento di rinforzo. 7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 416, terzo comma, c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.31 della legge 590/1965 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 31 della legge 203/1982 nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 31 della legge 590/1965 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 9. Con il quinto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 416, terzo comma, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 10. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché caratterizzati da evidente connessione logica e giuridica, attaccando tutti la sentenza sotto il profilo dell’accertamento della insussistenza del contratto di colonia parziaria, e sono inammissibiliper ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esposte in relazione al secondo motivo. 10.1. La sentenza della Corte di Appello si fonda su un accertamento in fatto molto ampio e circostanziato già condotto dal Tribunale di Salerno e confermato in sede di appelloche va oltre l’interpretazione, in tesi errata, offerta dalla Corte territoriale in ordine all’art. 31 della legge 203/1982. 10.2. I motivi di ricorso tendono, in realtà, a contestare gli accertamenti in fatto condotti, da entrambe le decisioni di merito in modo conforme, circa la documentazione acquisita al processo e a contrapporre alla valutazione di insufficienza delle prove addotte dal ricorrente circa la piccola colonia una rivalutazione del ricorrente. Tale rivalutazione è, però, preclusa a questa Corte e i motivi sono inammissibili. 10.3. In definitiva, il ricorso non scalfisce la motivazione della Corte di Appello circa l’accertamento in fatto sulla insussistenza della piccola colonia nella fattispecie. La Corte territoriale ha tenuto presenti i principi di diritto affermati da questa Corte e che valgono ad attribuire al lavoratore l’onere di provare il rapporto agricolo disconosciuto dall’INPS (Cass. 2739/2016; Cass. 8281/2015, Cass. 14296/2011); ha verificato con accertamento in fatto che non era stato adempiuto a questo onere probatorio e ha ravvisato, infine, che emergevano diversi indici di senso contrario che corroboravano l’accertamento condotto dall’INPS. 11. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 1 disposizioni della legge in generale e dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali, in primo e in secondo grado, nonostante avesse allegato la prescritta dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. 11.1. La sentenza di appello ha ritenuto insufficiente la dichiarazione ai fini dell’esenzione perché non sottoscritta personalmente dal ricorrente. 11.2. Il motivo è infondato e la motivazione della sentenza è esente da censure. In proposito il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal costante orientamento di questa Corte, secondo il quale: «ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore,stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito; ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore» (Cass.18/10/2022,n. 30594 ). 12. Il ricorso deve, così, essere respinto. 13. Non vi è luogo a condanna in ordine alle spese considerato che, per questo grado di giudizio, il ricorrente ha prodotto valida dichiarazione ai fini dell’esenzione per motivi di reddito. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 34457/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris