CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4455-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2855/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04455 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg n. 4455/2021 Ritenuto che: La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma per l'annullamento di un avviso di intimazione, stante il mancato pagamento di n.14 cartelle esattoriali, lamentando l'inesistenza della notifica eseguita tramite messo notificatore, dall'Ente di esazione a mezzo PEC; nonché la prescrizione del credito intimato. [OSCURATO:PERSONA] di Roma nel rigettare il ricorso ha ritenuto le cartelle debitamente notificate. La sentenza veniva impugnata dalla Società contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva parzialmente l'appello relativamente a n. 9 cartelle di pagamento, in quanto l'Agente della riscossione non aveva per esse dato prova di avere inviato la raccomandata informativa nei casi di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario; accertava conseguentemente la prescrizione dei relativi crediti. Ricorre per la cassazione della indicata sentenza ADER Agenzia delle entrate riscossione. La società contribuente è rimasta intimata. Considerando che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma 4 DPR 602/73, in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., per avere la CTR accolto parzialmenl:e l'appello del contribuente dichiarando la nullità della notificazione di n. 9 cartelle esattoriali. 2. Il motivo è infondato. 2.1. E' dato pacifico nel giudizio, come accertato nella sentenza impugnata, che l'Ufficio non ha provveduto direttamente alla notificazione per mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R 602/1973, ma si è avvalso dell'attività del messo notificatore; risulta altresì che le nove cartelle in contestazione- riprodotte altresì nel ricorso- sono state consegnate a persona diversa dal destinatario, dichiaratosi addetto alla ricezione degli atti (portiere, addetto alla casa). 2.2. Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, l'art 26 del D.P.R. 602/1973 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che "Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto". Dunque la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all'art. 139 cpc, ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art 60 600/73. Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l'art, 60, 1 comma lett. b) bis che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso "il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia de/l'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata". La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. 2.3. Questa disciplina risulta applicabile al caso di specie, come affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass.n. 2868/2017), nel quale la consegna è avvenuta da parte del messo notificatore all'addetto alla casa, e ribadito recentemente da Cass. n. 8700/2020, che riguardo all'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ha affermato che non incide sull'applicabilità dell'art. 60 la circostanza, secondo cui le notifiche sono state effettuate a soggetti addetti alla ricezione degli atti, atteso il comma 1, alla lettera b -bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell'atto. 3. Conclusivamente, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi per cui il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va respinto. Nulla sulle spese, rimanendo intimato il contribuente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 22