CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e al vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione. Invero, la Corte di assise di appello di Messina esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto di sangue di cui si è autoaccusato il collaboratore di giustizia, che era maturato in ambienti di mafia e costituiva uno degli episodi di una faida che si era dipanata cori la commissione di altri efferati delitti, quale l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso in una strada ad intenso traffico veicolare, in prossimità di diversi esercizi commerciali, con l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco e col rischio di coinvolgimento di passanti o altri ignari cittadini presenti sui luoghi. Aggiunge che neppure dalla condotta successiva al delitto possono trarsi elementi di positività, considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a delinquere per anni al servizio di pericolose organizzazioni di stampo mafioso. Osservato, pertanto, che il ricorso, col quale la difesa lamenta che la valutazione della Corte andava attualizzata al momento della condanna, con valorizzazione della condotta posta in essere a distanza dai fatti, e che andavano, altresì, considerati il ruolo di mero supporto da Porto svolto nell'omicidio e il tempo decorso dalla commissione del reato, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28