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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23399/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 dicembre 1965; avverso la ordinanza dell'8 febbraio 2022, del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti per la prosecuzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bolzano ha dichiarato inammissibile l'appello, inviato il ricorso ad indirizzo di posta elettronica diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati.

Articola tre motivi di ricorso, deducendo, sostanzialmente, che l'impugnazione sarebbe stata inviata tempestivamente all'ufficio competente a riceverla e tale ufficio, pur rilevando l'erroneità dell'indirizzo di posta, lo avrebbe comunque ricevuto, conosciuto e valutato.

Cosicché il deposito, per quanto irregolare, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo e l'ordinanza impugnata sarebbe stata resa in violazione del principio cristallizzato nell'art. 568 cod. proc. pen. (conservazione dell'impugnazione).

D'altronde, sotto altro profilo, un'interpretazione organica e coerente della disciplina delle impugnazioni permetterebbe di estendere l'applicazione del principio sancito nell'art. 583 cod. proc. pen. anche alle impugnazioni depositate attraverso l'utilizzo di posta elettronica.

Per cui, avendo utilizzato un indirizzo di posta elettronica comunque riferito all'ufficio competente a ricevere l'impugnazione ed essendo i diversi uffici di cancelleria (e con essi i diversi indirizzi di posta elettronica), mere articolazioni interne all'ufficio, l'eventuale errore di spedizione non potrebbe in ogni caso incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Nel momento in cui il giudice che procede riceve l'atto, ancorché trasmesso ad una diversa casella di PEC, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità ed efficacia del deposito poiché può ritenersi raggiunta la finalità dell'autore dell'invio.

Tanto sulla base dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo dell'atto, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., principio che ha ormai assunto una valenza generale (Sez. 6, n. 28679, del 12 aprile 2021) e che trova applicazione anche nel processo penale e da ultimo applicato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di deposito dell'atto di ricorso nella procedura cautelare (Sez.

U., Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trento per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trento per il giudizio d'appello.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 22 dicembre 1965; avverso la ordinanza dell'8 febbraio 2022, del Tribunale di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti per la prosecuzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bolzano ha dichiarato inammissibile l'appello, inviato il ricorso ad indirizzo di posta elettronica diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati. Articola tre motivi di ricorso, deducendo, sostanzialmente, che l'impugnazione sarebbe stata inviata tempestivamente all'ufficio competente a riceverla e tale ufficio, pur rilevando l'erroneità dell'indirizzo di posta, lo avrebbe comunque ricevuto, conosciuto e valutato. Cosicché il deposito, per quanto irregolare, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo e l'ordinanza impugnata sarebbe stata resa in violazione del principio cristallizzato nell'art. 568 cod. proc. pen. (conservazione dell'impugnazione). D'altronde, sotto altro profilo, un'interpretazione organica e coerente della disciplina delle impugnazioni permetterebbe di estendere l'applicazione del principio sancito nell'art. 583 cod. proc. pen. anche alle impugnazioni depositate attraverso l'utilizzo di posta elettronica. Per cui, avendo utilizzato un indirizzo di posta elettronica comunque riferito all'ufficio competente a ricevere l'impugnazione ed essendo i diversi uffici di cancelleria (e con essi i diversi indirizzi di posta elettronica), mere articolazioni interne all'ufficio, l'eventuale errore di spedizione non potrebbe in ogni caso incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Nel momento in cui il giudice che procede riceve l'atto, ancorché trasmesso ad una diversa casella di PEC, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità ed efficacia del deposito poiché può ritenersi raggiunta la finalità dell'autore dell'invio. Tanto sulla base dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo dell'atto, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., principio che ha ormai assunto una valenza generale (Sez. 6, n. 28679, del 12 aprile 2021) e che trova applicazione anche nel processo penale e da ultimo applicato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di deposito dell'atto di ricorso nella procedura cautelare (Sez. U., Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trento per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trento per il giudizio d'appello. Così d
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