CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 12257/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 16512/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34-b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3387/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 20/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. Lina RUBINO Rilevato che: -la [OSCURATO:PERSONA] idriche [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 3387\2016 del Tribunale di Venezia depositata in data 20.12.2016; - il Rossi resiste con controricorso; -il Pubblico Ministero, in vista della adunanza camerale del 21 novembre 2018, depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'accoglimento del ricorso; - la causa, dapprima esaminata dalla Sesta Sezione civile della Corte, è stata da questa rimessa alla Terza Sezione civile. Ritenuto che: -sono superflue tuttavia l'illustrazione e la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle contestazioni ad essi mosse dal controricorrente, in quanto la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio di legittimità, sottoscritto dal difensore dotato della facoltà di rinunciare, in cui dichiara la propria volontà di rinunciare al ricorso nei confronti del signor Rossi con compensazione delle spese, ed è pervenuta accettazione della rinuncia da parte del Rossi, parimenti sottoscritta dal difensore dotato della facoltà di rinunciare e quest'ultimo anche di transigere la controversia, notificata alla controparte; -la causa è stata chiamata in adunanza camerale non partecipata per cui il Procuratore generale non era presente, né ha depositato conclusioni scritte in merito alla congiunta richiesta di estinzione;il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto, ed a tanto occorre provvedere con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in adunanza camerale (in questo senso v. Cass. ord. 27.1.2011 n. 1878, a proposito della rinuncia pervenuta dopo la comunicazione della trattazione in pubblica udienza). Su conforme richiesta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 4 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]