CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 20203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11632/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 302/2022,depositata il 06/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Carmelo R ecupero ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che, in accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il decreto ingiuntivo n. 155/2001 e ha condannato l'appellante al pagamento di euro 8.746,95 a titolo di compensi professionali, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. L'intimato non ha svolto difese. 2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l’ accoglimento della domanda di pagamento per un importo inferiore a quello richiesto non consentiva di disporre la compensazione del le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è fondato. Il giudizio è stato introdott o nel 2001 ed era regol a to, quanto al regime delle spese,dell’art. 92, comma secondo, nel testo all’epoca in vigore, secondo cui la compensazione poteva esser dis posta , tra l’altro, per giusti motivi. Nella disciplina previgente alla sostituzione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ad opera dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile, per effetto della proroga, disposta dall'art. 39- quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modif., nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), la relativa statuizione era sindacabile in sede di legittimità nei casi di violazione di legge e quindi, dell'art.91 cod. proc. civ., ove le spese fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o per vizio di motivazione , nei casi di ritenuta sussistenza di giusti motivi di compensazione (Cass. n. 17816/2019; Cass. n. 16205/2007; Cass. n. 24495/2006; Cass. n. 9262/2006; Cass. n. 14964/2007). Ciò posto, l a Corte di appello di Messina è incorsa nell’errore di aver compensato le s p ese di entrambi i gradi di causa basandosi solo sull’accoglimento dell’appello, senza tener conto, in violazion e di legge, dell’esito globale della causa e della soccombenza finale dell’appellante; ha poi dato rilievo ad un preteso carattere ibrido della vicenda che aveva dato luogo all’incarico, in insanabile contrasto logico con quanto affermato dallo stesso giudice riguardo al fatto che erano pacifici il conferimento dell’inc a rico , non più in discussione in appello, e lo svolgimentodelle prestazioni. Èpertanto accolto l’unico motivo di ricorso ; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Co