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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20885/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti qii atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile ridia c tr mi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 73, comma 5 , d.P.R. 309/9,O C3Sì riqualificata l'originaria imputazione - per avere iliecitamente detericic sostanza stupefacente del tipo cocaina nei quantitativo indicato in in-iputazlone.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: I) Manifesta iliogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove a sostegno della finalità della detenzione deHo stupefacente a fini di spaccio: la Corte di merito avrebbe trascurato di corisldea'are certificato medico rilasciato dali'LlSL di Lentini, attestante i! fatto che il .-.icorrente aveva frequentato un corso allo scopo di disintossiceasi,incorre.-,ndo ne! vizio del travisamento per omissione; II) Mancato riconoscimento cielle circostanze attenuanti generiche pure in presenza di un corretto comportamento processuale serbato dall'imputato.

C...insideiaaLe che ;a poli-aei Jagiianza non rientra nel nurnerus clausus deiie censure deducibili in sede di leolttrnità. investendo profili di valutazione deila prova e di Hcoistrozicinc-i del .--attia: i-iservaU alia cognizione dei giudice di merito, le cui determina jon:„ ai i- -iguardo, sono insindacabiii in cassazione ove siano sorrette, come nei presente oasci, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter iogico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn.

Nel caso di specir. daie liCit,'21ians: della sentenza d'appello è enucie.abiie una ricos`cruzjune dei fatti p:eci:sa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte !e deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni ; in punto di responsabilità ., attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo dell-a razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

In proposito la Corte di appello, con anaornentare cgc, re/escludere che lo stupefacente detenuto dail'imputato non fosse destinato a terzi, ha posto in rilievo le modalità di detenzione delia sostanza caduta a sequestro (il ricorrente è stato sorpreso in possesso dello stupefacente sulla pubblica via, la sostanza era suddivisa in dosi, il materiale per il confezionamento delle dosi era identico a quello rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, ricorrente ha tentato di disfarsi della sostanza alla vista desoli operanti).

Considerato che la prodazone dei certificato di cui si dice nel ricorso non riveste carattere clecislvo economia della motivazione, alla luce delle puntuali argomentazioni a sostegno della decisione, che rendono evidente come i giudici di merito abbiano attribuito carattere recessivo alla circostanza; considerato che, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, giudice dei oracame di mohte 20:T è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e e prendere in esame dettagliatamente tutte le risuftanze processual, essendo flJECO sufficiente che„ anche attraverso una !oro valutazione gft).baie„ spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, cori la conseguenza che devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incornpatiolii oon a decisione adottata (ex rnultis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muia„ Ry. 254107).

Considerato, guanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che !a Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici.

Considerato che, a; concessione del beneficio invocato, non è richiesto che I giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili 2contenuti nell'art. 133 cod. pe.n., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi„ ritenuto prevalente rispetto agii altri elementi (cfr. Sez. 2, n, 23903 del 15/07/2020, Ry. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti genei-ihe giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'a:t: 133 cod, pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Ritenuto, portento, cl-ic - corso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei hcorrente pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P, Q. M, c.ors:., e condanna i! ricorrente ai pagamento delle spese procec,s ,Jaii e della di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ofpns,TATA. 2026 Furcion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti qii atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile ridia c tr mi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 73, comma 5 , d.P.R. 309/9,O C3Sì riqualificata l'originaria imputazione - per avere iliecitamente detericic sostanza stupefacente del tipo cocaina nei quantitativo indicato in in-iputazlone. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: I) Manifesta iliogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove a sostegno della finalità della detenzione deHo stupefacente a fini di spaccio: la Corte di merito avrebbe trascurato di corisldea'are certificato medico rilasciato dali'LlSL di Lentini, attestante i! fatto che il .-.icorrente aveva frequentato un corso allo scopo di disintossiceasi,incorre.-,ndo ne! vizio del travisamento per omissione; II) Mancato riconoscimento cielle circostanze attenuanti generiche pure in presenza di un corretto comportamento processuale serbato dall'imputato. C...insideiaaLe che ;a poli-aei Jagiianza non rientra nel nurnerus clausus deiie censure deducibili in sede di leolttrnità. investendo profili di valutazione deila prova e di Hcoistrozicinc-i del .--attia: i-iservaU alia cognizione dei giudice di merito, le cui determina jon:„ ai i- -iguardo, sono insindacabiii in cassazione ove siano sorrette, come nei presente oasci, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter iogico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn. Nel caso di specir. daie liCit,'21ians: della sentenza d'appello è enucie.abiie una ricos`cruzjune dei fatti p:eci:sa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte !e deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni ; in punto di responsabilità ., attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo dell-a razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. In proposito la Corte di appello, con anaornentare cgc, re/escludere che lo stupefacente detenuto dail'imputato non fosse destinato a terzi, ha posto in rilievo le modalità di detenzione delia sostanza caduta a sequestro (il ricorrente è stato sorpreso in possesso dello stupefacente sulla pubblica via, la sostanza era suddivisa in dosi, il materiale per il confezionamento delle dosi era identico a quello rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, ricorrente ha tentato di disfarsi della sostanza alla vista desoli operanti). Considerato che la prodazone dei certificato di cui si dice nel ricorso non riveste carattere clecislvo economia della motivazione, alla luce delle puntuali argomentazioni a sostegno della decisione, che rendono evidente come i giudici di merito abbiano attribuito carattere recessivo alla circostanza; considerato che, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, giudice dei oracame di mohte 20:T è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e e prendere in esame dettagliatamente tutte le risuftanze processual, essendo flJECO sufficiente che„ anche attraverso una !oro valutazione gft).baie„ spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, cori la conseguenza che devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incornpatiolii oon a decisione adottata (ex rnultis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muia„ Ry. 254107). Considerato, guanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che !a Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici. Considerato che, a; concessione del beneficio invocato, non è richiesto che I giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili 2contenuti nell'art. 133 cod. pe.n., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi„ ritenuto prevalente rispetto agii altri elementi (cfr. Sez. 2, n, 23903 del 15/07/2020, Ry. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti genei-ihe giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'a:t: 133 cod, pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Ritenuto, portento, cl-ic - corso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei hcorrente pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M, c.ors:., e condanna i! ricorrente ai pagamento delle spese procec,s ,Jaii e della di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ofpns,TATA. 2026 Furcion
Sentenza Cassazione n. 20885/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris