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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 24518/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.;- intimati –avverso la sentenza n. 36/2024 del TRIBUNALE di ROVIGO,depositata il 06/02/2024 R.G.N. 651/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Rovigo,pronunziando all’esito di riassunzione dinanzi al giudice delNumero registro generale 8130/2024lavoro disposta dal giudice dell’esecuzione in sede dNi umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026opposizione all’ordinanza, con la quale, eseguito pignoramentDoat a pubblicazione 07/08/2026presso terzi per crediti di lavoro, erano state assegnate lesomme pignorate per crediti di lavoro e liquidate le spese dilite, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con la quale sidenunziava la mancata liquidazione delle spese di lite afferential procedimento attivato ex art. 492 bis c.p.c.Il giudice dell’esecuzione aveva infatti assegnato le sommepignorate e liquidato le spese di lite, non determinandole conriferimento all'attività posta in essere, ex art. 492 bis c.p.c.2.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso sul rilievo che ilprovvedimento autorizzatorio, ex art. 492 bis c.p.c., avevanatura non contenziosa in quanto prodromico all’individuazionedei beni/crediti da pignorare con la conseguenza che,correttamente, il giudice dell’esecuzione aveva escluso laliquidazione di tale fase, limitandosi, esclusivamente a disporlaper quelle previste dalla tabella 17 (Procedure esecutive pressoterzi per consegna e rilascio, in forma specifica), allegata al DM55/14 e succ. mod.

Tale decisione era confermata dal giudicedel lavoro che escludeva l’ autonoma liquidabilità dell'attività,ex art. 492 bis c.p.c.4.

Edilcassa ricorre per la Cassazione della sentenzaarticolando tre motivi.

Sono stati intimati i resistenti.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 95 c.p.c. e art. 1196 c.c., in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c.

Secondo la ricostruzione di partericorrente sono a carico del debitore inadempiente tutte le sNpumeesreo r egistro generale 8130/2024Numero sezionale 2703/2026che il creditore sostiene necessarie ad ottenere il pagaNmumeenro tdoi r.a ccolta generale 24518/2026Nella specie le spese sostenute erano necessarie e prodromichDeat a pubblicazione 07/08/2026ad un pignoramento mirato per cui è contraddittoria lapronuncia nella parte in cui qualifica le spese quali prodromichel'individuazione dei beni pignorabili ma poi le escluderichiamando la giurisprudenza in tema di nomina giudiziale diun amministratore di condominio.2.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 13 co. 6 della l. n. 247 del 2012 in relazionealla tabella n. 1 della tariffa forense di cui al D.M. 55/2014.Censura la motivazione nella parte in cui sostiene che al giudicedell’esecuzione sarebbe impedita la liquidazione delle spese aldi fuori delle fasi e dell'oggetto di cui alla tabella numero 17.Osserva che, quantunque sia controverso se la liquidazione ditale attività debba o meno essere autonoma, ciò non esclude lapossibilità per il creditore di chiedere ed ottenere la ripetizione.3.Con il terzo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione per aver iltribunale impedito al creditore la ripetizione di spese necessarieall'individuazione di beni pignorabili, costituendo ciò un ostacoloall'esercizio dei diritti di difesa.4.

Considerata l’interconnessione logico-giuridica tra i motiviessi devono essere esaminati congiuntamente con declaratoriadi inammissibilità del ricorso.5.

Preliminarmente è opportuno distinguere le spese che ilcreditore procedente sostiene nella ricerca dei beni da pignoraree i compensi per l’attività di assistenza svolta dal difensore.

Talepremessa è ineludibile stante la diversa disciplina giuridicaapplicabile e la costante sovrapposizione dei due concetticompiuta dall’odierno ricorrente nell’atto introduttivo Nu(mcefrro. r egistro generale 8130/2024Numero sezionale 2703/2026secondo e terzo motivo).

Numero di raccolta generale 24518/20265.1.

Oggetto del giudizio, come evidenziato anche in sede Ddait a pubblicazione 07/08/2026gravame, è la liquidabilità autonoma, nell’ambito dellaprocedura di esecuzione mobiliare presso terzi, dell’attivitàsvolta dal difensore ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c.5.2.

L’art. 492 bis c.p.c. regolamenta la ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare, fase prodromica allaprocedura esecutiva.

A seguito della novella introdotta dal d.lgs.149/2022 la ricerca può essere effettuata sia prima della notificadel precetto (previa autorizzazione del Presidente del tribunale)che successivamente.

Nel caso in cui sia stato notificato ilprecetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dalperfezionarsi della notifica, su istanza del creditore, l’ufficialegiudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha laresidenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per glienti) la sede, verificata la regolarità dell’istanza, munito deltitolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare.Nel caso in cui la richiesta di ricerca telematica preceda lanotifica del precetto o quando ancora non sia spirato il terminedilatorio di dieci giorni di cui all’art. 482 c.p.c., è mantenuta laprevisione relativa alla necessità dell’autorizzazione da parte delPresidente del Tribunale, posto che in tali casi occorre valutareanche il presupposto dell’urgenza.5.

In ordine alla liquidazione delle spese da parte del giudicedell’esecuzione, laddove siano effettuate le procedure dipignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., èespressamente riconosciuto all’ufficiale giudiziario un compenso“ulteriore” determinato, ai sensi dell’art. 122, co. 2 D.P.R. n.1229 del 1959, in percentuale sul ricavato della vendita o sulNumero registro generale 8130/2024valore di assegnazione dei beni, con tetti massimi, e taleN umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026compenso rientra tra le spese di esecuzione, nella fase finale dDealt a pubblicazione 07/08/2026processo esecutivo poiché la base di calcolo dipende dal valoredi quanto assegnato o del ricavato.

L’ultimo comma dell’art. 122cit.

D.P.R., per quanto qui rileva stabilisce che “Le sommecomplessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo,quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigentel’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o alfunzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.La residua quota del quaranta per cento è distribuitadall’ufficiale giudiziario coordinatore dell’ufficio, in parti uguali,tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all’ufficionotificazioni, esecuzioni e protesti.

Quando l’ufficiale o ilfunzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da coluiche ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bisdel codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di proceduracivile, il compenso di cui al primo periodo del presente commaè attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.” Ladisposizione non chiarisce se il compenso “ulteriore” debbaessere attribuito all’ufficiale giudiziario o al dirigente dell’ufficioautorizzando un prelievo dal ricavato ovvero ponendo la spesaa carico del creditore che, in ogni caso, avrà diritto di ottenerela rifusione della somma corrisposta con preferenza suiconcorrenti.6. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel caso di specie, la disciplinarelativa alla procedura di individuazione dei beni da sottoporrea pignoramento, ex art. 492 bis c.p.c. vigente ratione temporis,era quella secondo cui l’avvio delle ricerche era condizionatoall’autorizzazione del presidente del tribunale.

Recitava ladisposizione al comma 1 “Su istanza del creditore munito diNumero registro generale 8130/2024titolo esecutivo e del precetto, il presidente del tribunale deNl umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora Doat a pubblicazione 07/08/2026la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare.

L’istanza. deve contenerel'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed ilnumero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

L’ istanza non puòessere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art.482.

Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunaleautorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima dellanotificazione del precetto”Anche se la disposizione affidava all’ufficiale giudiziario ilcompito di ricercare i beni da pignorare, in una prima faseapplicativa, in assenza della disponibilità di tali strumentitecnologici, l’art. 155 quater disp. att. c.p.c. prevedeva che ilcreditore fosse espressamente autorizzato, a procedere con talemodalità, dal presidente del tribunale.Nella specie, dalla disamina della sentenza gravata, pur nonessendo allegato se la procedura ex art. 492 bis c.p.c. sia statacondotta direttamente dal creditore ovvero per mezzodell’ufficiale giudiziario, l’oggetto del contendere èrappresentato dal compenso per l’attività svolta dal difensore(cfr. pag. 2 della motivazione).

Altrettanto genericamente, nelprimo motivo di gravame, il ricorrente invoca le spese liquidabiliall’esito della procedura ex art. 492 bis c.p.c., senza fornirealcun elemento ulteriore sul titolo delle stesse – cioè se relativealla procedura di ricerca avviata, a seguito di autorizzazione daparte del Presidente del tribunale, da parte dell’ufficialegiudiziario (dagli atti emerge che la procedura era stata richiestaex artt. 429 bis c.p.c.- 155 quater disp. att. c.p.c.) e, quindi, aNumero registro generale 8130/2024carico del debitore inadempiente e liquidabili solo all’esito dellaN umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026procedura esecutiva ovvero ad altro titolo (ad esempio ai senDsait a pubblicazione 07/08/2026dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.).6.1.

Il procedimento disciplinato dall’art. 492 bis c.p.c. èfunzionale alla ricerca e individuazione dei beni suscettibili dipignoramento e, sia pure dotato di autonomia, può considerarsiun sotto-procedimento o anche una fase endoprocedimentalenell’ambito della complessa procedura esecutiva, di cuicostituisce una fase prodromica ed ha natura non strettamentecontenziosa.6.2.

Milita a sostegno di tale ricostruzione anche il datoletterale perché la disposizione, nella formulazione vigenteratione temporis, statuisce che “ l’istanza. non può essereproposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482c.p.c.", ciò significa che l'istanza al presidente del tribunale noncostituisce l'atto introduttivo di un procedimento del tuttosvincolato dalla richiesta di pignoramento, ma è l'atto iniziale diuna sequenza procedimentale che porta, senza alcuna ulterioreiniziativa del creditore, all’ inizio dell’esecuzione.7.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato la procedura dicui all’art. 492 bis c.p.c. appare configurabile quale fase di unafattispecie che si struttura a formazione progressiva, per cui ècondivisibile la ricostruzione secondo cui la liquidazione dellespese – intese come compensi per l’attività svolta dal difensore- debba essere unica e compiuta all’esito della proceduraesecutiva, nella specie con l’ordinanza di assegnazione econformemente alle voci di cui alla tabella n. 17 allegata al DM55/2014 e alle spese documentate sostenute dal creditoreprocedente nel corso delle ricerche.8.

La circostanza che l’attività di identificazione dei beni dapignorare sia prodromica la procedura esecutiva non laNumero registro generale 8130/2024Numero di raccolta generale 24518/2026esposto, per cui la sentenza impugnata, nella parte in cuDait a pubblicazione 07/08/2026sembra escludere in astratto la liquidazione della fase (cfr. sent.pag. 3 ult. cpv.) non è conforme a diritto.

Tuttavia, fermo ilprincipio della ripetizione delle spese, sostenute nel corso dellaprocedura di cui all’art. 492 bis c.p.c., non oggetto di specificacensura (quantunque nel secondo motivo di ricorso il ricorrente,contraddittoriamente faccia riferimento prima ai compensi e poialle spese, richiamate anche nel terzo motivo), in relazione allaliquidazione dei compensi, contenuti nell’ordinanza diassegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, l’unitarietàdella procedura che può articolarsi in fasi, come innanzi detto,comporta che i compensi pretesi dal difensore per tale attivitàdebbano essere liquidati all’esito della procedura esecutiva, conl’ordinanza di assegnazione.

Ciò posto costituiva onere di partericorrente dimostrare di avere fatto valere in relazione allaordinanza di assegnazione laddove la mancata liquidazione delladell’atto originario in cui sono state richieste spese sostenute“documentate” da parte del creditore procedente e nonliquidate.Invero, l’istante avrebbe dovuto nell’ambito del giudizio dimerito dedurre la violazione dei minimi tariffari previsti per laliquidazione delle spese della procedura esecutiva presso terzi eal contempo, laddove avesse inteso far valere la mancataliquidazione della attività ex art. 492 bis c.p.c. riportare especificare quelle parti dell’atto originario in cui sono staterichieste spese sostenute “documentate” da parte del creditoreprocedente e non liquidate; in assenza di allegazioni a riguardoi motivi in esame si rivelano privi di specificità.8.2.

In concorrente profilo è altresì utile ricordareN ucmhereo r egistro generale 8130/2024Numero sezionale 2703/2026proprio con riferimento ai minimi tariffari questa CoNrumteer o dhi ara ccolta generale 24518/2026ribadito che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM nDa.t a pubblicazione 07/08/202655/2014, la scelta degli importi da liquidare tra i minimi e imassimi fissati dai parametri è discrezionale e non deve esseresostenuta da alcuna motivazione, perché i parametri sonoindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosasoltanto se il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, perché in tal caso ènecessario che siano controllabili le ragioni che giustificano loscostamento e la misura di esso (Cass. n. 28327/2023; Cass.n. 14198/2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass.n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601/2018).9.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso devedichiararsi inammissibile.10.

Nulla sulle spese essendo rimasti intimati i resistenti.11.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.;- intimati –avverso la sentenza n. 36/2024 del TRIBUNALE di ROVIGO,depositata il 06/02/2024 R.G.N. 651/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Rovigo,pronunziando all’esito di riassunzione dinanzi al giudice delNumero registro generale 8130/2024lavoro disposta dal giudice dell’esecuzione in sede dNi umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026opposizione all’ordinanza, con la quale, eseguito pignoramentDoat a pubblicazione 07/08/2026presso terzi per crediti di lavoro, erano state assegnate lesomme pignorate per crediti di lavoro e liquidate le spese dilite, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con la quale sidenunziava la mancata liquidazione delle spese di lite afferential procedimento attivato ex art. 492 bis c.p.c.Il giudice dell’esecuzione aveva infatti assegnato le sommepignorate e liquidato le spese di lite, non determinandole conriferimento all'attività posta in essere, ex art. 492 bis c.p.c.2. Il Tribunale adito respingeva il ricorso sul rilievo che ilprovvedimento autorizzatorio, ex art. 492 bis c.p.c., avevanatura non contenziosa in quanto prodromico all’individuazionedei beni/crediti da pignorare con la conseguenza che,correttamente, il giudice dell’esecuzione aveva escluso laliquidazione di tale fase, limitandosi, esclusivamente a disporlaper quelle previste dalla tabella 17 (Procedure esecutive pressoterzi per consegna e rilascio, in forma specifica), allegata al DM55/14 e succ. mod. Tale decisione era confermata dal giudicedel lavoro che escludeva l’ autonoma liquidabilità dell'attività,ex art. 492 bis c.p.c.4. Edilcassa ricorre per la Cassazione della sentenzaarticolando tre motivi. Sono stati intimati i resistenti.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 95 c.p.c. e art. 1196 c.c., in relazioneall'art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo la ricostruzione di partericorrente sono a carico del debitore inadempiente tutte le sNpumeesreo r egistro generale 8130/2024Numero sezionale 2703/2026che il creditore sostiene necessarie ad ottenere il pagaNmumeenro tdoi r.a ccolta generale 24518/2026Nella specie le spese sostenute erano necessarie e prodromichDeat a pubblicazione 07/08/2026ad un pignoramento mirato per cui è contraddittoria lapronuncia nella parte in cui qualifica le spese quali prodromichel'individuazione dei beni pignorabili ma poi le escluderichiamando la giurisprudenza in tema di nomina giudiziale diun amministratore di condominio.2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell'art. 13 co. 6 della l. n. 247 del 2012 in relazionealla tabella n. 1 della tariffa forense di cui al D.M. 55/2014.Censura la motivazione nella parte in cui sostiene che al giudicedell’esecuzione sarebbe impedita la liquidazione delle spese aldi fuori delle fasi e dell'oggetto di cui alla tabella numero 17.Osserva che, quantunque sia controverso se la liquidazione ditale attività debba o meno essere autonoma, ciò non esclude lapossibilità per il creditore di chiedere ed ottenere la ripetizione.3.Con il terzo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione per aver iltribunale impedito al creditore la ripetizione di spese necessarieall'individuazione di beni pignorabili, costituendo ciò un ostacoloall'esercizio dei diritti di difesa.4. Considerata l’interconnessione logico-giuridica tra i motiviessi devono essere esaminati congiuntamente con declaratoriadi inammissibilità del ricorso.5. Preliminarmente è opportuno distinguere le spese che ilcreditore procedente sostiene nella ricerca dei beni da pignoraree i compensi per l’attività di assistenza svolta dal difensore. Talepremessa è ineludibile stante la diversa disciplina giuridicaapplicabile e la costante sovrapposizione dei due concetticompiuta dall’odierno ricorrente nell’atto introduttivo Nu(mcefrro. r egistro generale 8130/2024Numero sezionale 2703/2026secondo e terzo motivo). Numero di raccolta generale 24518/20265.1. Oggetto del giudizio, come evidenziato anche in sede Ddait a pubblicazione 07/08/2026gravame, è la liquidabilità autonoma, nell’ambito dellaprocedura di esecuzione mobiliare presso terzi, dell’attivitàsvolta dal difensore ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c.5.2. L’art. 492 bis c.p.c. regolamenta la ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare, fase prodromica allaprocedura esecutiva. A seguito della novella introdotta dal d.lgs.149/2022 la ricerca può essere effettuata sia prima della notificadel precetto (previa autorizzazione del Presidente del tribunale)che successivamente. Nel caso in cui sia stato notificato ilprecetto e decorso il termine dilatorio di dieci giorni dalperfezionarsi della notifica, su istanza del creditore, l’ufficialegiudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha laresidenza, il domicilio o (in subordine) la dimora oppure (per glienti) la sede, verificata la regolarità dell’istanza, munito deltitolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare.Nel caso in cui la richiesta di ricerca telematica preceda lanotifica del precetto o quando ancora non sia spirato il terminedilatorio di dieci giorni di cui all’art. 482 c.p.c., è mantenuta laprevisione relativa alla necessità dell’autorizzazione da parte delPresidente del Tribunale, posto che in tali casi occorre valutareanche il presupposto dell’urgenza.5. In ordine alla liquidazione delle spese da parte del giudicedell’esecuzione, laddove siano effettuate le procedure dipignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., èespressamente riconosciuto all’ufficiale giudiziario un compenso“ulteriore” determinato, ai sensi dell’art. 122, co. 2 D.P.R. n.1229 del 1959, in percentuale sul ricavato della vendita o sulNumero registro generale 8130/2024valore di assegnazione dei beni, con tetti massimi, e taleN umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026compenso rientra tra le spese di esecuzione, nella fase finale dDealt a pubblicazione 07/08/2026processo esecutivo poiché la base di calcolo dipende dal valoredi quanto assegnato o del ricavato. L’ultimo comma dell’art. 122cit. D.P.R., per quanto qui rileva stabilisce che “Le sommecomplessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo,quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigentel’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o alfunzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento.La residua quota del quaranta per cento è distribuitadall’ufficiale giudiziario coordinatore dell’ufficio, in parti uguali,tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all’ufficionotificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l’ufficiale o ilfunzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da coluiche ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bisdel codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di proceduracivile, il compenso di cui al primo periodo del presente commaè attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.” Ladisposizione non chiarisce se il compenso “ulteriore” debbaessere attribuito all’ufficiale giudiziario o al dirigente dell’ufficioautorizzando un prelievo dal ricavato ovvero ponendo la spesaa carico del creditore che, in ogni caso, avrà diritto di ottenerela rifusione della somma corrisposta con preferenza suiconcorrenti.6. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel caso di specie, la disciplinarelativa alla procedura di individuazione dei beni da sottoporrea pignoramento, ex art. 492 bis c.p.c. vigente ratione temporis,era quella secondo cui l’avvio delle ricerche era condizionatoall’autorizzazione del presidente del tribunale. Recitava ladisposizione al comma 1 “Su istanza del creditore munito diNumero registro generale 8130/2024titolo esecutivo e del precetto, il presidente del tribunale deNl umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora Doat a pubblicazione 07/08/2026la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere adesecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare. L’istanza. deve contenerel'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed ilnumero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L’ istanza non puòessere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art.482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunaleautorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima dellanotificazione del precetto”Anche se la disposizione affidava all’ufficiale giudiziario ilcompito di ricercare i beni da pignorare, in una prima faseapplicativa, in assenza della disponibilità di tali strumentitecnologici, l’art. 155 quater disp. att. c.p.c. prevedeva che ilcreditore fosse espressamente autorizzato, a procedere con talemodalità, dal presidente del tribunale.Nella specie, dalla disamina della sentenza gravata, pur nonessendo allegato se la procedura ex art. 492 bis c.p.c. sia statacondotta direttamente dal creditore ovvero per mezzodell’ufficiale giudiziario, l’oggetto del contendere èrappresentato dal compenso per l’attività svolta dal difensore(cfr. pag. 2 della motivazione). Altrettanto genericamente, nelprimo motivo di gravame, il ricorrente invoca le spese liquidabiliall’esito della procedura ex art. 492 bis c.p.c., senza fornirealcun elemento ulteriore sul titolo delle stesse – cioè se relativealla procedura di ricerca avviata, a seguito di autorizzazione daparte del Presidente del tribunale, da parte dell’ufficialegiudiziario (dagli atti emerge che la procedura era stata richiestaex artt. 429 bis c.p.c.- 155 quater disp. att. c.p.c.) e, quindi, aNumero registro generale 8130/2024carico del debitore inadempiente e liquidabili solo all’esito dellaN umero sezionale 2703/2026Numero di raccolta generale 24518/2026procedura esecutiva ovvero ad altro titolo (ad esempio ai senDsait a pubblicazione 07/08/2026dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.).6.1. Il procedimento disciplinato dall’art. 492 bis c.p.c. èfunzionale alla ricerca e individuazione dei beni suscettibili dipignoramento e, sia pure dotato di autonomia, può considerarsiun sotto-procedimento o anche una fase endoprocedimentalenell’ambito della complessa procedura esecutiva, di cuicostituisce una fase prodromica ed ha natura non strettamentecontenziosa.6.2. Milita a sostegno di tale ricostruzione anche il datoletterale perché la disposizione, nella formulazione vigenteratione temporis, statuisce che “ l’istanza. non può essereproposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482c.p.c.", ciò significa che l'istanza al presidente del tribunale noncostituisce l'atto introduttivo di un procedimento del tuttosvincolato dalla richiesta di pignoramento, ma è l'atto iniziale diuna sequenza procedimentale che porta, senza alcuna ulterioreiniziativa del creditore, all’ inizio dell’esecuzione.7. Alla luce di tutto quanto sopra osservato la procedura dicui all’art. 492 bis c.p.c. appare configurabile quale fase di unafattispecie che si struttura a formazione progressiva, per cui ècondivisibile la ricostruzione secondo cui la liquidazione dellespese – intese come compensi per l’attività svolta dal difensore- debba essere unica e compiuta all’esito della proceduraesecutiva, nella specie con l’ordinanza di assegnazione econformemente alle voci di cui alla tabella n. 17 allegata al DM55/2014 e alle spese documentate sostenute dal creditoreprocedente nel corso delle ricerche.8. La circostanza che l’attività di identificazione dei beni dapignorare sia prodromica la procedura esecutiva non laNumero registro generale 8130/2024Numero di raccolta generale 24518/2026esposto, per cui la sentenza impugnata, nella parte in cuDait a pubblicazione 07/08/2026sembra escludere in astratto la liquidazione della fase (cfr. sent.pag. 3 ult. cpv.) non è conforme a diritto. Tuttavia, fermo ilprincipio della ripetizione delle spese, sostenute nel corso dellaprocedura di cui all’art. 492 bis c.p.c., non oggetto di specificacensura (quantunque nel secondo motivo di ricorso il ricorrente,contraddittoriamente faccia riferimento prima ai compensi e poialle spese, richiamate anche nel terzo motivo), in relazione allaliquidazione dei compensi, contenuti nell’ordinanza diassegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, l’unitarietàdella procedura che può articolarsi in fasi, come innanzi detto,comporta che i compensi pretesi dal difensore per tale attivitàdebbano essere liquidati all’esito della procedura esecutiva, conl’ordinanza di assegnazione. Ciò posto costituiva onere di partericorrente dimostrare di avere fatto valere in relazione allaordinanza di assegnazione laddove la mancata liquidazione delladell’atto originario in cui sono state richieste spese sostenute“documentate” da parte del creditore procedente e nonliquidate.Invero, l’istante avrebbe dovuto nell’ambito del giudizio dimerito dedurre la violazione dei minimi tariffari previsti per laliquidazione delle spese della procedura esecutiva presso terzi eal contempo, laddove avesse inteso far valere la mancataliquidazione della attività ex art. 492 bis c.p.c. riportare especificare quelle parti dell’atto originario in cui sono staterichieste spese sostenute “documentate” da parte del creditoreprocedente e non liquidate; in assenza di allegazioni a riguardoi motivi in esame si rivelano privi di specificità.8.2. In concorrente profilo è altresì utile ricordareN ucmhereo r egistro generale 8130/2024Numero sezionale 2703/2026proprio con riferimento ai minimi tariffari questa CoNrumteer o dhi ara ccolta generale 24518/2026ribadito che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM nDa.t a pubblicazione 07/08/202655/2014, la scelta degli importi da liquidare tra i minimi e imassimi fissati dai parametri è discrezionale e non deve esseresostenuta da alcuna motivazione, perché i parametri sonoindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosasoltanto se il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, perché in tal caso ènecessario che siano controllabili le ragioni che giustificano loscostamento e la misura di esso (Cass. n. 28327/2023; Cass.n. 14198/2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass.n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601/2018).9. Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso devedichiararsi inammissibile.10. Nulla sulle spese essendo rimasti intimati i resistenti.11.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta