CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41502/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Pesaro di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 220,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen.; travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in sede di denuncia in data 11/9/2016 e del contenuto del verbale di arresto; violazione di legge con riferimento all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito offerto puntuale risposta alle doglianze difensive. Il profilo della esclusione della prospettata desistenza volontaria ha formato oggetto di attenta disamina in sentenza. I giudici hanno ricordato come il Tonelli sia stato sorpreso mentre usciva dal foro praticato nella vetrata della porta d'ingresso del bar "Arlecchino", dandosi alla fuga alla vista dei Carabinieri. La Corte di merito ha desunto, con logico argomentare, che il furto non fu portato a compimento per libera scelta del ricorrente, ma in conseguenza dell'impossibilità di agire indisturbato all'interno dell'esercizio commerciale, essendo stato notato dal teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva provveduto a sollecitare l'intervento delle Forze dell'ordine. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Il lamentato travisamento della prova è solo genericamente addotto e si risolve nella proposizione di una diversa interpretazione degli elementi probatori in atti, la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità. La motivazione posta a sostegno del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod. pen., richiamando i rilevanti danni cagionati ai titolari degli esercizi commerciali, è conforme ai principi espressi in materia dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201-01: "La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 20