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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 agosto 1953

Cassazione n. 25757/2026

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ata a Messina il 25/08/1953 avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina del 23/10/2025; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1 Nel corpo dell'istanza del 19 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva anzitutto premesso che l'assistita, sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, vive da sola non potendo fare affidamento sull'aiuto di alcun familiare 1(«non può fare affidamento sull'aiuto dei propri familiari: il figlio Tommaso vive stabilmente in altra regione d'Italia ed il figlio Salvatore è attualmente in misura di sicurezza della casa di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto»).

Aveva poi evidenziato che la donna, sofferente a causa di seri problemi di salute, non può recarsi, a cagione della misura cui è sottoposta, dal proprio medico, in farmacia o, finanche, al supermercato per acquistare i beni dei quali necessita («facendo affidamento, di volta in volta, ma solo per ragioni di estrema necessità, sull'aiuto di qualche vicino di casa che sfrutta e profitta dello stato di solitudine ed abbandono dell'anziana donna»).

Aveva, pertanto, richiesto che la stessa fosse autorizzata ad allontanarsi dall'abitazione ogni martedì, tra le ore 9.00 e le ore 11.00, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.

1.1. L'istanza è stata rigettata con provvedimento del 23 ottobre 2025.

A fondamento della decisione il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha richiamato il regime detentivo cui la condannata è sottoposta e la possibilità che in relazione alle «esigenze specifiche dì volta in volta sussistenti» vengano «formulate distinte istanze».

1.2. In data 1 novembre 2025, il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo.

Con esso ha, anzitutto, ribadito che l'assistita non coabita con alcun familiare, è persona anziana e si trova in una condizione di sostanziale abbandono.

Ha per l'effetto censurato il provvedimento impugnato.

Ha al riguardo evidenziato che, atteso il richiamo all'art. 284 cod. proc. peri, operato dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, non sussistano ostacoli di natura giuridica alla concessione della chiesta autorizzazione.

1.3. Con provvedimento del 7 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha evidenziato come avverso i provvedimenti relativi alle richieste di autorizzazione non sia esperibile lo strumento del reclamo ma solo il ricorso per cassazione ed ha, per l'effetto, disposto la trasmissione degli atti alla Suprema corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il «reclamo» presentato nell'interesse della condannata, correttamente riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623-01: «i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato»), è fondato.

22. Ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. - disposizione applicabile anche nei riguardi di chi, come la ricorrente, è sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, giusta la previsione di cui all'art. 47-ter, quarto comma, ord. pen. - «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa».

Costituisce espressione di un canone interpretativo ormai consolidato quello per il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione, la valutazione in ordine alle «indispensabili esigenze di vita» debba essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532 - 01).

E' del pari incontroverso che il giudice, in questa sede valutativa, disponga di ampi poteri istruttori.

Di essi può (recte: deve) avvalersi, a tal fine delegando le relative verifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza al vero di quanto allegato dal richiedente nel corpo dell'istanza ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale, per acquisire tutte le informazioni che reputi necessarie - non ultime, quelle che concernano la possibilità che l'istante sia concretamente e stabilmente coadiuvato da terzi - al fine di poter operare un vaglio ponderato dell'istanza di autorizzazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina, nel rigettare de plano l'istanza, ha offerto un apparato argomentativo che appare, in coerenza alle doglianze difensive, eccentrico rispetto al dettato normativo e, per l'effetto, suscettibile di essere in questa sede censurato.

Il riferimento al regime detentivo cui la [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta quale elemento che varrebbe, di per sé, ad integrare una causa ostativa all'accoglimento dell'istanza non rinviene, per quanto sopra evidenziato, conforto nella .previsione di legge.

Ad una richiesta volta ad ottenere una modifica, strutturale e duratura, del regime di detenzione domiciliare non può, poi, replicarsi attraverso un argomento che si muove su un piano radicalmente diverso e con il quale si rappresenta la possibilità per l'istante di invocare la concessione di provvedimenti autorizzativi di natura contingente ed occasionale, da quest'ultimo invero mai richiesti.

I vizi appena evidenziati impongono, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio nel quale, muovendosi nell'alveo della previsione di legge, avvalendosi, ove lo ritenga, dei poteri istruttori sopra 3ricordati, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza pervenga ad una decisione, libera nell'esito, ma emendata dalle criticità appena denunciate.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata a Messina il 25/08/1953 avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina del 23/10/2025; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1 Nel corpo dell'istanza del 19 ottobre 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva anzitutto premesso che l'assistita, sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, vive da sola non potendo fare affidamento sull'aiuto di alcun familiare 1(«non può fare affidamento sull'aiuto dei propri familiari: il figlio Tommaso vive stabilmente in altra regione d'Italia ed il figlio Salvatore è attualmente in misura di sicurezza della casa di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto»). Aveva poi evidenziato che la donna, sofferente a causa di seri problemi di salute, non può recarsi, a cagione della misura cui è sottoposta, dal proprio medico, in farmacia o, finanche, al supermercato per acquistare i beni dei quali necessita («facendo affidamento, di volta in volta, ma solo per ragioni di estrema necessità, sull'aiuto di qualche vicino di casa che sfrutta e profitta dello stato di solitudine ed abbandono dell'anziana donna»). Aveva, pertanto, richiesto che la stessa fosse autorizzata ad allontanarsi dall'abitazione ogni martedì, tra le ore 9.00 e le ore 11.00, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. 1.1. L'istanza è stata rigettata con provvedimento del 23 ottobre 2025. A fondamento della decisione il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha richiamato il regime detentivo cui la condannata è sottoposta e la possibilità che in relazione alle «esigenze specifiche dì volta in volta sussistenti» vengano «formulate distinte istanze». 1.2. In data 1 novembre 2025, il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo. Con esso ha, anzitutto, ribadito che l'assistita non coabita con alcun familiare, è persona anziana e si trova in una condizione di sostanziale abbandono. Ha per l'effetto censurato il provvedimento impugnato. Ha al riguardo evidenziato che, atteso il richiamo all'art. 284 cod. proc. peri, operato dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, non sussistano ostacoli di natura giuridica alla concessione della chiesta autorizzazione. 1.3. Con provvedimento del 7 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha evidenziato come avverso i provvedimenti relativi alle richieste di autorizzazione non sia esperibile lo strumento del reclamo ma solo il ricorso per cassazione ed ha, per l'effetto, disposto la trasmissione degli atti alla Suprema corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il «reclamo» presentato nell'interesse della condannata, correttamente riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623-01: «i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato»), è fondato. 22. Ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. - disposizione applicabile anche nei riguardi di chi, come la ricorrente, è sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, giusta la previsione di cui all'art. 47-ter, quarto comma, ord. pen. - «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa». Costituisce espressione di un canone interpretativo ormai consolidato quello per il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione, la valutazione in ordine alle «indispensabili esigenze di vita» debba essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532 - 01). E' del pari incontroverso che il giudice, in questa sede valutativa, disponga di ampi poteri istruttori. Di essi può (recte: deve) avvalersi, a tal fine delegando le relative verifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza al vero di quanto allegato dal richiedente nel corpo dell'istanza ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale, per acquisire tutte le informazioni che reputi necessarie - non ultime, quelle che concernano la possibilità che l'istante sia concretamente e stabilmente coadiuvato da terzi - al fine di poter operare un vaglio ponderato dell'istanza di autorizzazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina, nel rigettare de plano l'istanza, ha offerto un apparato argomentativo che appare, in coerenza alle doglianze difensive, eccentrico rispetto al dettato normativo e, per l'effetto, suscettibile di essere in questa sede censurato. Il riferimento al regime detentivo cui la [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta quale elemento che varrebbe, di per sé, ad integrare una causa ostativa all'accoglimento dell'istanza non rinviene, per quanto sopra evidenziato, conforto nella .previsione di legge. Ad una richiesta volta ad ottenere una modifica, strutturale e duratura, del regime di detenzione domiciliare non può, poi, replicarsi attraverso un argomento che si muove su un piano radicalmente diverso e con il quale si rappresenta la possibilità per l'istante di invocare la concessione di provvedimenti autorizzativi di natura contingente ed occasionale, da quest'ultimo invero mai richiesti. I vizi appena evidenziati impongono, allora, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio nel quale, muovendosi nell'alveo della previsione di legge, avvalendosi, ove lo ritenga, dei poteri istruttori sopra 3ricordati, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza pervenga ad una decisione, libera nell'esito, ma emendata dalle criticità appena denunciate. P.Q.M