CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21127/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, stante la violenza posta in essere dal prevenuto -strattonando la vittima- in rapporto di strumentalità e consequenzialità con il precedente furto); che tale motivo, peraltro, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] si