CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41848/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 24 maggio 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione consumata di cui al capo B, nonché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione di cui al capo C. Le vicende ineriscono alle pretese minacciose e violente avanzate dai ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere somme di danaro per forniture di droga effettuate in favore di questi. La persona offesa aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati, che sono state acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. in considerazione del decesso del [OSCURATO:PERSONA] intervenuto nelle more del giudizio. Inoltre, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese dai familiari della persona offesa, alcune conversazioni intercettate e le dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello attribuito al dichiarante [OSCURATO:PERSONA] .3esse [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di persona offesa dal reato anziché quella, pacificamente riconosciutagli negli interrogatori da costui resi al Pubblico ministero in fase di indagini in presenza del difensore di fiducia, di indagato di reato connesso o collegato e, per tale ragione, escusso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., con la consequenziale necessità della acquisizione di riscontri esterni al narrato ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che, invece, la sentenza impugnata non avrebbe preteso in forza della erronea qualifica attribuita al dichiarante. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, sarebbero inutilizzabili e la loro espunzione dal compendio probatorio non consentirebbe di pervenire alla affermazione di responsabilità sulla base delle altre prove raccolte, quali le dichiarazioni dei genitori del dichiarante — che non avevano indicato il ricorrente come autore delle richieste di danaro - e quelle di un testimone di polizia giudiziaria, il cui apporto sarebbe stato travisato dalla Corte dal momento che il teste, senza elementi positivi risultanti dalle indagini, avrebbe soltanto ipotizzato il coinvolgimento dell'imputato nei fatti estorsivi di cui si discute. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite con riferimento ad entrambi i reati di estorsione consumata e tentata contestati. Non si sarebbe riscontrata, con particolare riguardo al reato consumato di cui al capo B - rispetto al quale la Corte è rimasta silente - la simultanea presenza di almeno due soggetti al cospetto del [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo C. La condanna si sarebbe basata soltanto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rimaste prive di elementi di riscontro e delle quali non si sarebbe valutata l'attendibilità. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, dal momento che il ricorrente non avrebbe avuto contezza delle ragioni della visita effettuata presso l'abitazione della persona offesa. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato dopo la sentenza impugnata. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione consumata di cui al capo B. Non sarebbero state adeguatamente valutate le contraddizioni insite nel racconto di [OSCURATO:PERSONA] 3esse [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe in un primo momento accusato il ricorrente di avergli fornito droga - condotta dalla quale sarebbe sorto il debito preteso con metodi estorsivi - per poi ritrattare l'assunto indicando altri soggetti, così facendo venir meno un tassello ricostruttivo rilevante ai fini della prova di responsabilità. D'altra parte, i genitori del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai indicato l'imputato come autore delle pretese estorsive ed il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito sulla mancanza di rapporti emergenti alle indagini tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ipotizzato quale suo emissario. Mancherebbe, inoltre, una congrua motivazione sull'aggravante delle più persone riunite, posto che l'imputato non si era mai recato a casa della vittima ed in assenza di rapporti tra questi ed il [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] per le stesse ragioni addotte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo del suo ricorso. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove non si è tenuto conto della condotta del ricorrente successiva ai fatti con riferimento alla sua attività lavorativa. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione delle prerogative difensive in relazione al fatto che il provvedimento è privo della pagina 22.[OSCURATO:PERSONA] Si dà atto, preliminarmente, che il Collegio, con ordinanza trascritta nel verbale di udienza, al cui contenuto si rinvia, ha rigettato la richiesta di rinvio del procedimento avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, esso inerisce a questione processuale di interesse comune a tutti e tre i ricorrenti. La sentenza ha utilizzato, per giungere al giudizio di responsabilità, le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] 3essie 3anes ai danni degli imputati. Tali dichiarazioni erano state rese al Pubblico ministero in fase di indagini, attraverso gli interrogatori indicati a fg. 16 della sentenza impugnata ed avvenuti tra il febbraio ed il marzo 2017, subito dopo gli ultimi episodi illeciti raccontati, che avevano indotto il [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi ai carabinieri. Non vi è questione sulla corretta acquisizione di tali dichiarazioni al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., a seguito del decesso del dichiarante successivamente intervenuto nelle more del giudizio. Il profilo di inutilizzabilità eccepito è diverso ed attiene alla qualifica soggettiva attribuita al [OSCURATO:PERSONA] dai giudici di merito. Il dichiarante, dal punto di vista della ricostruzione fattuale sintetizzata nei due capi di imputazione B e C, è descritto come persona offesa dai reati estorsivi, avendo subito dagli imputati le violenze e minacce finalizzate ad ottenere denaro a pagamento di debiti contratti per forniture di droga ricevute. Dal punto di vista processuale, tuttavia, egli era stato escusso dal Pubblico ministero ai sensi e con le modalità di cui all'art. 210 cod. proc. pen., essendo indagato per il reato di spaccio di droga di cui al capo A, in origine contestato ai ricorrenti e dal quale costoro erano stati assolti nel giudizio di primo grado. Tale reato, nella ipotesi accusatoria - rivisitata dalla sentenza impugnata, che ha fatto riferimento a rapporti di credito anche pregressi tra le parti - era quello dal quale era sorto il debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne avevano chiesto la restituzione con metodi estorsivi, avvalendosi anche del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, pur errando nel qualificare il dichiarante, dal punto di vista tecnico, come persona offesa, richiamando i principi giurisprudenziali che disciplinano l'assunzione di quest'ultima, ha, tuttavia, correttamente applicato, nel pervenire alla affermazione di 4 P)2/ responsabilità dei ricorrenti, la regola prevista dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che impone la valutazione delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso o collegato "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Tali elementi esterni al narrato del dichiarante, i cd. riscontri, sono stati immediatamente segnalati dalla sentenza impugnata (fg. 7), che li ha analizzati lungo l'arco della motivazione in relazione alla posizione di ciascun ricorrente e consistono nelle dichiarazioni dei genitori del dichiarante, nelle conversazioni intercettate, nella deposizione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] che aveva coordinato le indagini. Vi è da aggiungere che, stante la conformità del giudizio di condanna intervenuto nei due gradi di merito - a motivo del quale le motivazioni delle due sentenze di primo e secondo grado devono essere lette nel loro complesso, costituendo unico corpo - ulteriori riscontri esterni al narrato del [OSCURATO:PERSONA] provengono da messaggi telefonici, da individuazioni fotografiche effettuate dai testimoni, da accertamenti di polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni della coimputata non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nel che, l'infondatezza del motivo, in disparte l'esame, qui di seguito effettuato, delle singole posizioni processuali per quanto inerente alla prova di responsabilità in relazione alle censure contenute nei motivi di ricorso. 1.1.1. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] sono state corroborate dall'individuazione fotografica dell'imputato dal medesimo effettuata, nonché dai messaggi e dalle conversazioni intercettate ed avvenute tra gli interessati, nelle quali il ricorrente esternava le sue "continue richieste di denaro e di fissazione di appuntamenti per la riscossione" con il corrispettivo tentativo del suo interlocutore di "guadagnare tempo, mediante pretesti e richieste di attesa" (fg. 21 della sentenza impugnata). Di tale decisivo elemento esterno di riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il ricorso non fa menzione, rivelando, sul punto, la sua genericità. Il dichiarante, peraltro, era stato in grado di individuare in fotografia non solo l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ma anche la sua compagna del tempo e coimputata [OSCURATO:PERSONA], compartecipe all'episodio di tentata estorsione di cui al capo C ed effettivamente in possesso dell'autovettura indicata dal [OSCURATO:PERSONA] come utilizzata in quella occasione. Costei aveva saputo della esistenza di debiti vantati dal ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e si era presentata presso l'abitazione di quest'ultimo per chiedere denaro (come confermato da una intercettazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]), venendo indicata e riconosciuta in fotografia dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fgg.6-9 della sentenza del Tribunale). Neanche di questi dati, che documentano la veridicità di tutto il racconto del dichiarante, il ricorso dà contezza.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che lo snodarsi nel tempo delle richieste estorsive contro [OSCURATO:PERSONA], ricostruito dalla Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata, ha consentito di evidenziare la presenza simultanea al cospetto della persona offesa e dei suoi familiari di un numero cospicuo di estorsori, come si evince ai fgg. 17 e segg. della decisione, tanto con riguardo al capo B che con riguardo al capo C. Il ricorso si concentra su un solo passaggio della sentenza, non decisivo a dare ragione, nel suo complesso, della sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite con riguardo ad entrambi i reati di estorsione contestati. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non tiene conto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], poste a base del giudizio di condanna, erano state riscontrate dalla individuazione fotografica dell'imputato da parte del dichiarante, nonché, e soprattutto, da una conversazione intercettata intervenuta tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la propria compagna, nella quale veniva individuato in "Massimo" un soggetto marocchino che era alla ricerca del dichiarante e che minacciava di andare dal padre del predetto per ottenere il denaro preteso. Nella indicazione del ricorrente quale autore del pestaggio ai suoi danni in relazione al capo C della imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'imputato era soprannominato Massimo ed il ricorrente è effettivamente di nazionalità marocchina. Ad ulteriore conferma della correttezza delle indicazioni, il Tribunale (fg. 7), aveva comprovato, attraverso attività di polizia giudiziaria, come l'imputato fosse effettivamente coinvolto in attività illecite di spaccio di droga. 2.2. In ordine al secondo motivo, la censura è generica poiché non tiene conto della portata della intercettazione prima richiamata a proposito del primo motivo di ricorso, rivelativa del fatto che il ricorrente aveva bene a mente le ragioni che lo portavano a ricercare il [OSCURATO:PERSONA] e minacciarlo. 2.3. Quanto al terzo motivo, la censura circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pecca di genericità tanto quanto la medesima doglianza dedotta con l'atto di appello ed a fronte della motivazione della sentenza impugnata in termini di gravità del fatto e senza la indicazione, da parte del ricorrente, di elementi dimostrativi significativi a suo favore. 2.4. In ordine alla eccezione di prescrizione di cui al quarto motivo, deve rilevarsi che il reato di cui al capo C è stato ritenuto commesso con le aggravanti delle più persone riunite e dell'uso di un'arma nel gennaio del 2017. Si tratta di circostanze aggravanti ad effetto speciale che incidono, ai sensi dell'art. 157 cod.pen., sul calcolo del termine prescrizionale, che deve essere rapportato alla pena 6 m-- massima prevista all'epoca di riferimento della condotta per il delitto tentato ai sensi dell'art. 629, secondo comma, cod.pen., pari a tredici anni e quattro mesi di reclusione, sicché la prescrizione del reato (che deve tenere conto anche del periodo di interruzione del termine) non è maturata neanche alla data odierna. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Quanto al secondo motivo, che ha priorità logica, devono essere richiamate le argomentazioni spese in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a proposito della eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto. 3.2. Una volta superata l'eccezione, il primo motivo di ricorso si rivela generico nella parte in cui non si confronta con quanto le sentenze di merito hanno sottolineato a proposito delle telefonate e dei messaggi intervenuti tra il ricorrente ed il dichiarante, dimostrative di come l'imputato pretendesse dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di somme di denaro delle quali asseriva di essere creditore, mentre l'interlocutore adduceva scuse e prendeva tempo (cfr. in particolare, fg. 9 della sentenza di primo grado). La conversazione intercettata confermava le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva dichiarato che i soggetti che avevano ripetutamente minacciato egli stesso ed i suoi più stretti familiari - come da costoro confermato - erano emissari del ricorrente e come tali si presentavano ai suoi occhi in più occasioni e riuniti tra loro, per pretendere il denaro con minaccia o violenza. Nel che, la correttezza logico-ricostruttiva del giudizio di piena attendibilità del dichiarante adottato dai giudici di merito con conforme decisione ed idoneo a superare ogni diversa obiezione difensiva. Quanto alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, valga quanto osservato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto. Si tratta di aggravante di tipo oggettivo che deve ritenersi estesa, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod.pen., anche allo [OSCURATO:PERSONA], che era il mandante delle pretese estorsive veicolate dai due coimputati ricorrenti e da altri soggetti. 3.3. In ordine al terzo motivo, la Corte, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha richiamato la gravità dei fatti dovuta alla reiterazione dei comportamenti illeciti. Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 3.4. Quanto all'ultimo motivo, l'eccezione intesa a sostenere una violazione delle prerogative difensive, è generica nella misura in cui non puntualizza quale argomentazione adottata dalla Corte di appello sarebbe stata posta a base della decisione senza che il ricorrente ne fosse a conoscenza a causa della non integrale fotocopiatura della sentenza impugnata, che mancherebbe di una pagina; in ogni caso, l'assenza della pagina 22, che si ricava dalla numerazione delle pagine successive, deve ritenersi un mero refuso, avuto riguardo alla consequenzialità delle espressioni e del costrutto che sta a cavallo tra la pagina 21 e quella erroneamente indicata come pagina 23 anziché come pagina 22, secondo quanto risulta anche dalla nota a margine della sentenza impugnata.