CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 maggio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 15 ottobre 2018 dal Tribunale di Milano, con la quale era stato condannato alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 27 e il 29 luglio 2016 in [OSCURATO:PERSONA] e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto in maniera illegale presso la propria abitazione una pistola marca Beretta, una carabina marca Beretta, una doppietta ad anima liscia marca Beretta, un fucile a canna liscia marca Franchi e un fucile ad anima liscia marca Beretta; b) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., poiché aveva detenuto circa 60 cartucce, senza averne fatto denuncia all'Autorità; c) minaccia aggravata, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., poiché aveva minacciato a [OSCURATO:PERSONA] un danno ingiusto, esplodendo con una pistola dei colpi per terra e nelle vicinanze dei piedi della vittima. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento dei fatti oggetto del procedimento, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il mancato ritrovamento delle ogive sui luoghi di commissione della presunta condotta di minaccia, benché fossero state cercate con idonea strumentazione (metal detector). Il ricorrente, infatti, evidenzia che era stato rinvenuto un unico bossolo nel cortile e non in prossimità del luogo in cui sarebbe avvenuto lo sparo. 2.2. Con il secondo motivo, con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 190 cod. proc. pen. e 111, terzo comma, Cost., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto non attendibili le dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva affermato di non aver sentito alcuno sparo), poiché rese con l'intenzione di voler mantenere rapporti di buon vicinato con l'imputato. Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito avrebbe valutato in maniera diversa le testimonianze fornite dalla difesa e quelle fornite dall'accusa. Il ricorrente, infine, contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha considerato prova della colpevolezza dell'imputato il fatto c:he uno psichiatra aveva prescritto degli ansiolitici a Genco.2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe attribuito la detenzione delle armi all'imputato, omettendo di considerare che tali armi erano state rinvenute nell'abitazione della madre, la quale - a differenza dell'imputato - era consapevole della loro esistenza, avendo chiesto alle Forze dell'ordine di ritirare tali armi al decesso del marito (il quale aveva posseduto le armi per la caccia). 2.4. Con l'ultimo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 133 cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe in maniera errata determinato la pena pecuniaria in euro 2.500,00 in luogo della corretta pena di euro 2.000,00. 3. Con memoria del 23 dicembre 2021, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna dell'imputato a suo favore del pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che il racconto offerto dal denunciante era credibile, in quanto intrinsecamente coerente e analitico, e confermato dalle risultanze istruttorie, anche considerando che [OSCURATO:PERSONA], della Polizia scientifica, sentito come teste, aveva confermato la relazione acquisita agli atti, evidenziando che il bossolo ritrovato in giardino presentava condizioni di ossidazione analoghe a quello rinvenuto nel cassetto del comodino dell'imputato e, in base alla comparizione dei bossoli ottenuti, era possibile affermare che fosse stato esploso dalla pistola sequestrata; lo stato di conservazione del bossolo, infine, era compatibile con il racconto del denunciante e, dunque, con il fatto che fosse stato sparato il giorno prima del ritrovamento. Il giudice di merito, quindi, preso atto del complesso degli elementi probatori acquisiti, in modo plausibile ha ritenuto non dirimente il fatto che la madre di [OSCURATO:PERSONA] ed il vicino di casa dell'imputato, Piacente, avevano dichiarato di non aver sentito alcuno sparo il giorno in cui avvenne il fatto in esame, posto che l'assenza del ricordo poteva essere dovuta a mera disattenzione, atteso il tempo trascorso. Su tale punto, si evidenzia che il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte, secondo la quale l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamen1:o della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametn di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto non credibile la versione difensiva secondo la quale l'imputato era innocente, poiché le armi sarebbero state detenute dalla madre di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, l'Ispettore del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato che la madre non aveva contattato il Commissariato per chiedere il ritiro delle armi di proprietà del marito e la stessa Pozzati aveva affermato di non sapere della presenza delle armi nell'appartamento. Il provvedimento impugnato, quindi, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale la persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899), come avvenuto nel caso di specie.La Corte territoriale, quindi, a ulteriore riprova della credibilità della parte civile, ha evidenziato che la stessa si era dovuta recare al pronto soccorso e in seguito era stata anche seguita da uno psichiatra, visto il suo stato di ansia, come confermato anche dalle dichiarazioni della figlia, [OSCURATO:PERSONA]. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame. In definitiva i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e ineccepibile, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Chiesa. 1.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, posto che la determinazione della pena è stata sufficientemente motivata sulla base della gravità dei reati descritti in sentenza e alla personalità dell'imputato incensurato. Infatti il giudice, facendo buon governo delle regole di applicazione dei criteri di cui all'art. 133 e 62 bis cod. pen. ha concesso le attenuanti generiche e i benefici di legge in ragione del corretto comportamento processuale, della sua incensuratezza così mitigando la sanzione cocnretamente inflitta. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). ,dGue tAreij: -'rCMt014,4,Z en./QULz rfln: em J1,1 iln,C.Q.—Inrc 1-.n Atm_ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ì)./r(pal, spese processuali e fe:52:rsemeaccodella somma di tremila euróliFa Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessorinegge. Così deciso il 1