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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 26703/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11753/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1811/2020 depositata il 04/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Udito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1811/2020 del Tribunale di Benevento.

L’intimato Comune di Puglianello non ha svolto difese.

Il Tribunale di Benevento, in accoglimento dell’appello del Comune di Puglianello, ha riformato la sentenza n. 229/2018 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso originario spiegato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada n. 10148/V/2015.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c. (formulazione ratione temporisvigente), in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio in data 25 marzo 2022.

All’esito di tale adunanza è stata pronunciata ordinanza pubblicata il 23 maggio 2022 che rinviava la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, affermandosi che non ricorresse l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c.

Tale ordinanza dispose altresì che fosse acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di merito e che la Cancelleria del Tribunale di Benevento trasmettesse copia della sentenza “nella sua formale stesura definitiva”.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per essere la sentenza impugnata del tutto priva di motivazione.

Si impone un rilievo pregiudiziale.

I ricorrenti hanno depositato, agli effetti dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., copia analogica munita dell'attestazione di conformità (come consentito dal regime applicabile ratione temporis ) apposta dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Isernia, individuata nell’attestazione come “copia conforme, in formato cartaceo, dell’atto che è stato estratto dal relativo fascicolo informatico e stampato”.

La copia depositata dai ricorrenti è costituita da due pagine e reca unicamente l’epigrafe e il dispositivo.

La sentenza invece trasmessa dalla cancelleria del Tribunale di Benevento, munita del timbro di conformità con data 8 giugno 2022, è sviluppata in quattro pagine e comprende anche le sezioni “fatto” e “diritto”.

Non può perciò dirsi soddisfatto dai ricorrenti l'obbligo di deposito di copia autentica della decisione impugnata disposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369, comma 2, c.p.c. (cfr., indicativamente, Cass. n. 3699 del1996).

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

La soccombenza dei ricorrenti esonera anche dal provvedere sull’istanza di rimborso delle spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza ex art. 373 c.p.c., avanzata nella memoria depositata dai ricorrenti il 22 maggio 2025 con allegata documentazione ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11753/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1811/2020 depositata il 04/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso. Udito l’[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1811/2020 del Tribunale di Benevento. L’intimato Comune di Puglianello non ha svolto difese. Il Tribunale di Benevento, in accoglimento dell’appello del Comune di Puglianello, ha riformato la sentenza n. 229/2018 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha rigettato il ricorso originario spiegato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada n. 10148/V/2015. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c. (formulazione ratione temporisvigente), in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio in data 25 marzo 2022. All’esito di tale adunanza è stata pronunciata ordinanza pubblicata il 23 maggio 2022 che rinviava la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, affermandosi che non ricorresse l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c. Tale ordinanza dispose altresì che fosse acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di merito e che la Cancelleria del Tribunale di Benevento trasmettesse copia della sentenza “nella sua formale stesura definitiva”. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per essere la sentenza impugnata del tutto priva di motivazione. Si impone un rilievo pregiudiziale. I ricorrenti hanno depositato, agli effetti dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., copia analogica munita dell'attestazione di conformità (come consentito dal regime applicabile ratione temporis ) apposta dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Isernia, individuata nell’attestazione come “copia conforme, in formato cartaceo, dell’atto che è stato estratto dal relativo fascicolo informatico e stampato”. La copia depositata dai ricorrenti è costituita da due pagine e reca unicamente l’epigrafe e il dispositivo. La sentenza invece trasmessa dalla cancelleria del Tribunale di Benevento, munita del timbro di conformità con data 8 giugno 2022, è sviluppata in quattro pagine e comprende anche le sezioni “fatto” e “diritto”. Non può perciò dirsi soddisfatto dai ricorrenti l'obbligo di deposito di copia autentica della decisione impugnata disposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369, comma 2, c.p.c. (cfr., indicativamente, Cass. n. 3699 del1996). Il ricorso va dichiarato improcedibile. Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensive. La soccombenza dei ricorrenti esonera anche dal provvedere sull’istanza di rimborso delle spese del procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza ex art. 373 c.p.c., avanzata nella memoria depositata dai ricorrenti il 22 maggio 2025 con allegata documentazione ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella camera di consiglio