CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 31-IED (CUI 06RTXHQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MARSALAo avviso a e par i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '\\ Rilevato che con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Marsala, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante della determinazione a commettere il reato a opera di terzi con criterio di equivalenza a quelle contestate, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due ed euro 300.000,00 dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter D.L. 286/1998; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e la violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 20 bis cod. pen. in virtù della piena collaborazione fornita; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità 'della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, ciò anche con riferimento al secondo motivo in quanto la pena inflitta non è illegale ed è perfettamente coincidente con quella concordata, che non prevedeva l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen. Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos