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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32077/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; ij1ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione del motivo attinente alla affermazione di responsabilità, contenuto nell'atto di appello; osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per il reato ascritto, incentrata sull'esito della perquisizione domiciliare dell'imputato, vuou ove è stata rinvenuta la refurtiva, e sull'ammissione dell'imputato (pg.5), conclusione del tutto logica e non contraddittoria, la riproposizione dei medesimi argomenti già formulati in appello omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato, che il secondo motivo (mancata applicazione dell'art. 62 n. 4, cod. pen.) non è consentito in questa sede, non essendo stato dedotto in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; ij1ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione del motivo attinente alla affermazione di responsabilità, contenuto nell'atto di appello; osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per il reato ascritto, incentrata sull'esito della perquisizione domiciliare dell'imputato, vuou ove è stata rinvenuta la refurtiva, e sull'ammissione dell'imputato (pg.5), conclusione del tutto logica e non contraddittoria, la riproposizione dei medesimi argomenti già formulati in appello omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato, che il secondo motivo (mancata applicazione dell'art. 62 n. 4, cod. pen.) non è consentito in questa sede, non essendo stato dedotto in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere [OSCURATO:PERSONA]