CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 26492/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6759/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrenti- avverso la sentenza n. 118/2025 emessa dal Tribunale di Trento il 12/02/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 6759/2025 Numero sezionale 940/2025 Numero di raccolta generale 26492/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 30/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6759/2025 Numero sezionale 940/2025 Numero di raccolta generale 26492/2025 Data pubblicazione 01/10/2025