CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25139-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 998/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per le Marche che ha confermato la pronuncia della C1P di Ancona, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di spese per sponsorizzazioni; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che è opportuno rinviare l'affare alla Sezione ordinaria, ove sono già pendenti i ricorsi collegati e, segnatamente rgn 25132/2020; rgn 25146/2020; rgn 25170/2020; 25184/2020, dovendovi inviare altresì gli affari pendenti presso questa VI Sezione rgn 25136/2020 e 25180/2020. PQM La Corte rinvia l'affare alla V Sezione civile - Tributaria Così deciso in R