CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 14674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che, a seguito di annullamento con rinvio, la Corte di appello doveva provvedere alla riformulazione del giudizio di equivalenza ed a ciò ha provveduto con motivazione, in punto di merito, immune da censure, con la quale dà atto dei criteri applicati e, in particolare, valorizza il complessivo trattamento sanzionatorio ritenuto di favore per l'imputato e non ravvisando elementi per riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, anche in considerazione dell'avvenuto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il