CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 46228/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA nella procedura di correzione di errore materiale nel proc. n. 7923/2024, ricorrente il Procuratore Generale avverso la sentenza n. 3451/23 del Tribunale di Bergamo nel proc. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Bg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la nota del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione rilevato che con la sentenza del 20/06/2024 nel proc. iscritto al n. 7923/2024 R.G. N.R. la Sesta Sezione penale ha accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 3451/23 resa in data 21/12/2023 nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; che nel redigere il dispositivo delle decisione, si è verificato l'errore materiale di indicare la pena rideterminata ex art. 620, comma1, lett. I) cod. proc. pen. in misura di dieci mesi anziché correttamente di un anno e un mese di reclusione; che in secondo grado l'imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale distrettuale comportava di necessità la correzione in aumento e non in diminuzione del trattamento sanzionatorio; visto l'art. 130 cod. proc. pen. P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Sesta Sezione penale emessa il 20/06/2024 nel procedimento n. 7923/2024 relativo al ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza n. 3451/2023 del Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che la pena deve essere indicata nella misura di un anno e un mese di reclusione. Così deciso, 29 ottobre 2024 Il consigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt