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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 03521/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 dicembre 2023 la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 15 maggio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre a inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli.

Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2023 la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 15 maggio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre a inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio inflittogli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 03521/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris