CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 28575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, deliberando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte in data 3 dicembre 2019 (n. 414/2020), ha determinato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CARIDI, in nove anni di reclusione la pena complessiva inflitta in relazione ai reati già ritenuti in continuazione e giudicati, rispettivamente, con sentenza resa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 febbraio 2011 (irrevocabile il 7 febbraio 2012) e con sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 giugno 2001 (irrevocabile il 16 novembre 2002). Nel giudicare fondato il secondo motivo di ricorso, la richiamata sentenza rescindente aveva affermato: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti per i reati satellite, qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione (Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548, relativa a fattispecie in cui questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la Continuazione tra reati di spaccio di stupefacenti oggetto di due sentenze, di condanna e di applicazione della pena, aveva determinato, per il reato satellite, senza alcuna motivazione, un aumento della pena detentiva in misura pari a poco meno di un terzo rispetto a quella inflitta nel corrispondente giudizio, definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e superiore alla metà di quella inflitta con la condanna più grave; vedi pure Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000). Nel caso di specie la Corte di appello ha aumentato la pena base pari ad anni sette di reclusione per il reato di cui alla sentenza indicata al n. 3) di soli due anni di reclusione, ossia in una misura di poco inferiore ad un terzo della pena base, ma superiore alla metà della pena già inflitta in sede di cognizione per il delitto di cui al n. 1, cosicché essa avrebbe dovuto motivare la determinazione di un aumento così elevato, rapportato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione inflitta in sede di cognizione per il reato satellite. In proposito, invece, non è stata fornita alcuna motivazione...». Il provvedimento rescissorio oggi impugnato ha giustificato l'aumento di due anni, apportato per il reato-satellite di cui all'art. 416-bis cod. pen., giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 giugno 2001 (di condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione nell'ambito del procedimento c.d. "Wood"), valorizzando l'indiscusso ruolo dinamico svolto dal CARIDI all'interno dell'omonima cosca, finalizzato ad acquisire una progressiva supremazia nel rione [OSCURATO:PERSONA] della città reggina, che lo aveva portato ad imporsi come componente di vertice della cosca LIBRI, ponendo in essere una condotta di allarmante gravità con prepotente determinazione.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 81, comma 2, 416-bis cod. 'pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, "con specifico riferimento ai criteri adottati per il calcolo della pena in conseguenza del ravvisato vincolo della continuazione". In sintesi, il ricorrente si duole che, nel confermare il quantum di pena in aumento già determinato con l'ordinanza annullata da questa Corte, il giudice dell'esecuzione abbia disatteso "le vincolanti indicazioni" fornite dalla sentenza rescindente, limitandosi a una motivazione soltanto apparente e affidata a clausole di stile, anche in violazione della recente pronuncia emessa il 24 giugno 2021 dalle Sezioni Unite. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Si è già dato atto, trascrivendo la parte d'interesse, del perimetro di valutazione devoluto al giudice del rinvio dopo la pronuncia di annullamento della prima delle ordinanze impugnate. Il ricorrente assume che il giudice del rinvio abbia disatteso le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, facendo richiamo, tra l'altro, alla recente pronuncia delle Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha ribadito il principio secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv. 201549). La deduzione difensiva è manifestamente infondata. Ed invero, il giudice del rinvio, con argomentare congruo ed esaustivo, ha dato ragione della frazione di pena apportata in aumento per il secondo reato associativo (anche quello più grave era di tale natura), ponendo in rilievo, in un contesto mafioso già connotato da allarmante gravità, il ruolo di responsabilità ricoperto dal CARIDI nel territorio cittadino, quale esponente del sodalizio operante tra il 1996 ed il 2000, in federazione con la cosca LIBRI e con le altre associazioni mafiose riconducibili allo schieramento destefaniano, particolarmente attivo nel traffico di stupefacenti; sodalizio in cui egli godeva di posizione privilegiata grazie alla parentela acquisita con il capo cosca, che gli consentiva di operare con autonomia di azione e di relazionarsi direttamente con i vertici di altre cosche e creare canali di collegamento anche con politici locali. A fronte di tale compiuta motivazione, le censure del ricorrente si rivelano del tutto generiche, poiché criticano in modo sostanzialmente assertivo l'esposizione ragionata che guida il provvedimento impugnato, senza, tuttavia, investire con puntuali e argomentati rilievi determinati brani motivazionali. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma