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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22679/2023

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O Sul ricorso n. 36562/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA],in per- sona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via Somalia n. 250, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta delega in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Nomentana n. 251, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2652 /0 8 /201 9 , depositata il 3 maggio 2019.

Vistol’atto depositatoin cancelleria il 20 giugno 2022 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv .

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro2.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15%sul compensoe agli accessori di legge.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 36562/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA],in per- sona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via Somalia n. 250, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta delega in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Nomentana n. 251, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2652 /0 8 /201 9 , depositata il 3 maggio 2019. Vistol’atto depositatoin cancelleria il 20 giugno 2022 con i l quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod.proc. c iv . P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro2.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15%sul compensoe agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 luglio 2
Decreto Cassazione n. 22679/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris