CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08-06-2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre episodi del reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui ascritti perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Milano, non versava le somme dovute utilizzando in compensazione per gli anni 2013 (capo A), 2014 (capo B) e 2015 (capo C) crediti non spettanti (anni 2013 o 2014) o inesistenti (anno 2015), per un ammontare ogni volta superiore alla soglia di 50.000 euro. Con sentenza dell'8 giugno 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A, perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena a carico dell'imputato, in ordine ai residui capi B e C, in anni 1 e mesi 1 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza degli art. 192 cod. proc. pen. e 8 della legge n. 388 del 2000, premettendo che il giudizio di colpevolezza dell'imputato è stato fondato sull'affermazione secondo cui le risultanze probatorie consentivano di dimostrare che l'investimento di beni in leasing non poteva far maturare il credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 in capo alla società cedente, posto che nel contratto non era stata prevista la possibilità del riscatto e, comunque, per il mancato riscatto dei beni stessi antecedentemente alla cessione del credito stesso; tuttavia, secondo la difesa, a parte l'infortunio cui era incorsa la Corte di appello nel prevedere che, nel caso di specie, il riscatto doveva avvenire prima della cessione dei beni strumentali, obliterando di considerare che vi era un affitto di ramo di azienda, non corrisponderebbe al vero che il riscatto dei beni acquisiti in leasing doveva avvenire anticipatamente alla cessione del credito stesso nei confronti della società amministrata da [OSCURATO:PERSONA], atteso che la previsione di inserire nel contratto una clausola di riscatto anticipato era solo suggerita dagli stessi documenti di prassi, ma non era obbligatoria, essendo rilevante allo scopo solo la circostanza che, alla scadenza del contratto di locazione, i beni vengano riscattati. Il ricorrente ha in tal senso richiamato la Risoluzione n. 4 del 7 gennaio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, in forza della quale solo il mancato riscatto dei beni alla fine del contratto di locazione finanziaria può determinare la non spettanza del credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 maturato sugli investimenti. Ne consegue che il giudizio sulla sussistenza del reato contestato è stato fondato, in maniera erronea, sul presupposto che gli investimenti nelle aree svantaggiate effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non potevano godere della agevolazione per il mancato riscatto da esercitarsi prima della cessione, essendo pacifica la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non abbia riscattato i beni acquistati in leasing alla fine del contratto di locazione, per cui l'inesistenza del credito, requisito della fattispecie contestata, risulta malamente prospettata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. In via preliminare, deve osservarsi che le obiezioni difensive circa la configurabilità del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] hanno già trovato adeguate risposte nelle due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario. Ed invero, nel ricostruire i fatti di causa, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno richiamato gli esiti delle indagini operate dalla Guardia di Finanza di Venezia, da cui è emerso che, nelle dichiarazioni relative alle annualità di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Milano, ha utilizzato crediti inesistenti, riconducibili a una cessione di credito avvenuta nel 2010 da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in Roma; quest'ultima società, per effetto della presentazione nell'anno di imposta 2008 del modello Fas inerente progetti di investimento in aree svantaggiate, aveva dichiarato un credito di imposta per complessivi 1.230.660 euro; dall'esame del quadro RU rigo 118 della dichiarazione fiscale per l'anno 2010 trovava conferma la cessione del credito di imposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'[OSCURATO:PERSONA], avendo gli operanti altresì accertato che si trattava di un credito inesistente in capo alla cedente (che lo aveva giustificato producendo 7 contratti di leasing stipulati nel 2010 per l'acquisto in locazione finanziaria di impianti e macchinari utilizzabili in lavori stradali), ciò sulla base di irregolarità sia formali (come la mancata previsione espressa nei contratti di leasing del diritto di riscatto dei beni e l'assenza delle predette indicazioni nei documenti contabili esibiti) che sostanziali (come il mancato riscatto dei beni antecedentemente alla cessione degli stessi e dei crediti di imposta correlati). Nel corso delle indagini, veniva altresì acquisito un contratto di fitto di ramo di azienda, datato 2 gennaio 2010 e intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale, a fronte di un canone annuo di 60.000 euro, la Gallo cedeva in affitto alla società di [OSCURATO:PERSONA] il ramo di azienda relativo alla costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, senza il trasferimento dei pregressi debiti e crediti della locatrice, ad eccezione di parte del credito di imposta già maturato relativo al 2007 di cui al modello Fas, per cui è stato ritenuto evidente che i crediti utilizzati in compensazione avessero proprio l'origine ipotizzata dagli acquirenti. Con riferimento all'utilizzo del credito di imposta, i finanzieri accertavano che, nelle dichiarazioni relative alle annualità di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, l'[OSCURATO:PERSONA] utilizzava in compensazione il suddetto credito nella seguente misura: 110.976,80 euro per il 2013, 124.997,15 euro per il 2014, 89.253,93 euro per il 2015, 46.254,27 euro per il 2016 e 17.530,53 (la denuncia penale veniva inoltrata solo in relazione alle prime tre annualità, posto che per gli anni 2016 e 2017 non aveva luogo il superamento della soglia di punibilità). Orbene, non avendo l'imputato fornito alcun chiarimento né durante le indagini né nel corso del procedimento penale, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto configurabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000 rispetto alle annualità in cui era stata superata la soglia di punibilità, evidenziando che oggetto di compensazione è stato effettivamente il credito ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non un altro ipotetico diverso credito generato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], desumendosi ciò anche dal rilievo che i modelli F24 relativi agli anni contestati indicavano il 2007 come anno di riferimento e il codice tributo 6817, ossia quello relativo a crediti di imposta in favore delle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, fermo restando che ì prospetti informativi dell'Agenzia delle Entrate relativi agli anni 2013-2014- 2015 hanno confermato date, importi e causali dei crediti compensati. L'inesistenza di tali crediti è stata adeguatamente accertata dagli operanti in ragione delle irregolarità formali e sostanziali prima richiamate, avendo al riguardo la Corte di appello precisato che analoga e qualificata valenza indiziaria era ravvisabile nell'evidente sproporzione tra l'entità del credito ceduto e il canone annuale di fitto del ramo di azienda, essendo altresì significativa l'assoluta genericità con cui a tale cessione si è fatto riferimento nel predetto contratto, nel quale non è stato indicato nemmeno il quantum del credito, non potendo sottacere che, a fronte di tali pregnanti e convergenti elementi probatori, [OSCURATO:PERSONA], rimasto legittimamente silente nel corso dell'intero giudizio, non ha fornito alcuno spunto per un'eventuale lettura alternativa dei fatti. Resta solo da precisare che, come sottolineato anche dal Procuratore generale, la Risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009 dell'Agenzia delle Entrate invocata nel ricorso a sostegno dell'irrilevanza della mancata previsione nel contratto di una clausola di riscatto anticipato dei beni strumentali non pare corroborare la tesi difensiva, essendo esplicitato in tale documento che nei contratti di leasing relativi a beni agevolati deve essere inserita una specifica disposizione che prevede l'esercizio anticipato del diritto di opzione da parte dell'impresa utilizzatrice, il che nella vicenda in esame pacificamente non è avvenuto, ciò a ulteriore riprova della complessiva natura fittizia delle operazioni negoziali che hanno portato alle indebite compensazioni contestate al ricorrente. 2. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e coerenti con le acquisizioni probatorie, il giudizio di colpevolezza dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle fonti dimostrative raccolte, operazione non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente