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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 07483/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20950/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2022 depositata il 07/02/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorsoprincipale con assorbimento dei rimanenti e rigetto del ricorso incidentalecondizionato.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per ilComune controricorrente.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nella frazione Dossobuono del Comune di Villafranca di Verona,con atto inviato il 28/6/2016 all’ente locale presentò dichiarazione divariazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649, legge 147/2013in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d.

TARI) dellesuperfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agliurbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materialid’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno, per un totale di mq 7.197 e diresidui d’origine animale (mq 334), restando superfici imponibili, nei repartigastronomia, ortofrutta e uffici, per mq 477.Il Comune, con atto 8/9/2016, respinse la richiesta ritenendo che sitrattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione aglistessi, confermò la precedente tassazione per 7.905 mq emanandocontestualmente avviso di pagamento della terza rata TARI in relazione aquell’annata impositiva (le prime due erano già state corrisposte) perl’importo di € 16.207,02.Avverso tale diniego e il relativo avviso di liquidazione, la contribuentepropose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona che, nelcontraddittorio con l’ente locale e con sentenza n. 207 del 15/5/2017,respinse il ricorso confermando la tassazione delle superfici di vendita edescludendo che in esse fosse provata la produzione in via continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilati.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto solo parzialmente il gravame, disponendo l’esclusione dalcomputo, ai fini del calcolo dell’imposta, delle superfici relative a laboratoridi pescheria, macelleria e vani tecnici, complessivamente pari a mq 335,confermando nel resto la decisione di primo grado.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge 147/13 spetta alla contribuente laprova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione dellatariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in viacontinuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiutispeciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici stesse;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce dei predetti destinazione e utilizzo dell’area, a fondareil diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciòche concerne i laboratori e vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione e un corrispondente indebitoarricchimento da parte dell’ente locale;- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine dellaNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo dellearee tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area, non al superamento della soglia diassimilazione in base al calcolo della quantità complessiva dei rifiuti daimballaggio;- va confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori dipescheria e macelleria e relative celle (mq 123) e locali tecnici (mq 212)di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti nonassimilabili, come riconosciuto dallo stesso ente locale nella memoriaintegrativa.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resiste con controricorso il Comune di Villafranca di Verona, proponendoaltresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, anch’essointegrato da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1.

Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 Reg.

TARI, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Lamenta che la Corte di meritoabbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per ladetassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alladestinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersisufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiutispeciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso acriteri che erano tipici della precedente tassa TARSU.

Sarebbe pertantoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo diquest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più ilriferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici,tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordineal costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21,22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gliorientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hannopreceduta, quali la TARSU e la TIA.1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegnache, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali nonpericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente,per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriorecriterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, ladelibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé,esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita peri rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile"ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupatio detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, perstruttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali ètutt’altro che illegittimo o superato.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 eNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’art. 22 legge TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provatala destinazione d’uso delle superfici del supermercato.

La Corte di meritonon avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.2.1 Il motivo è inammissibile2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’èstata, avendo invece la Corte di merito motivato, sia pure succintamente -come doveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e oraanche dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. - sulle ragioni per cui haritenuto che i documenti depositati e la consulenza di parte non avesseroadempiuto all’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alladestinazione delle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione dirifiuti speciali terziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provvedutoallo smaltimento autonomo di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questaCorte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché laNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez.2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01)2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occultauna critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto ilprofilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando ilmotivo, come sarebbe consentito (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomenola nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sullamotivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti ealla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale la contribuente si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1,comma 649, l. 147/13 e 22 Reg.

Tari, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermatola tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone.

Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006).

Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione dilegge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che hafondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla venditache comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti.Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che lavalutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura edestinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione diNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anchein logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e localitecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo.4.

Con il quarto motivo di ricorso di ricorso principale lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg.

TARI, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppiaimposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale.

L’avvio al recuperodei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficieo, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovutoindipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale dismaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649.Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle areea produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggiterziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzioneproporzionale della tariffa (non oggetto del presente giudizio), ove previstadal regolamento comunale in esecuzione del medesimo comma 649, nellamisura in cui anche tale destinazione sia provata dal contribuente (vv.

Cass.11130/2021).5.

Con il quinto motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione sia errata nellaparte in cui non ha disapplicato il Regolamento comunale di Legnagoconfermando la legittimità del criterio quantitativo di assimilazione previstoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dall’art. 10 dello stesso.

Sarebbe errato riferirsi, come fa la Corte di meritoe in assenza dei decreti attuativi sui criteri d’assimilazione, alla deliberainterministeriale del 27/7/84 che prevede il solo criterio qualitativo e nonquantitativo, come invece richiesto dal d.lgs. 22/97.

L’art. 10 delregolamento comunale prevede sì anche un criterio quantitativo, ma lostesso sarebbe comunque illegittimo perché la soglia d’assimilazione iviprevista dovrebbe ritenersi talmente elevata da essere impossibile dasuperare.

La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto disapplicare ilpredetto art. 10 del regolamento comunale secondo il costanteorientamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 11035/2019 ex plurimis)anche in considerazione della giurisprudenza amministrativa (Cons.

Stato,sez. 5, n. 4223/2017) che impone che la stima, caratterizzata dadiscrezionalità tecnica, sia realistica e idonea a garantire la proporzionalità,adeguatezza e necessità.

Sarebbe pertanto sproporzionata la misura di 240litri a settimana ogni 100 mq, pari a circa 124,8 litri all’anno per mq,violando ulteriormente il principio “chi inquina paga” e situandosi ben oltrele previsioni legislative di cui al d.P.R. 158/99 (tab. 4a).5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 La ricorrente prospetta infatti l’illegittimità del regolamento comunalebenché non per assenza dei limiti quantitativi, come nei casi presi in esamedalla giurisprudenza di questa Corte richiamati nel motivo, ma per unapresunta sproporzione delle quantità in esse indicati.5.3 La questione appare però irrilevante alla stregua delle valutazioni dellaCorte di merito in relazione alla mancanza di prova dell’avvio a recupero, invia prevalente e continuativa, dei rifiuti speciali ai sensi del più volte citatoart. 1, comma 649, della legge n. 147/13.

Dall’eventuale illegittimità delregolamento deriverebbero comunque le conseguenze di cui allagiurisprudenza citata con riferimento al primo motivo, permanendo l’onereprobatorio in capo al contribuente, qui non adempiuto.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/20265.4 Va comunque evidenziato come l’eventuale illegittimità dei regolamenticomunali derivi dalla previsione del richiamato d.lgs. 22/1997 (c.d. decretoRonchi), il cui art. 21, comma 2, lett g) stabilisce che i Comuni disciplininoi rifiuti assimilati per qualità e quantità, sicché ove tali requisiti sianostabiliti, come nel caso specifico, non pare residuare spazio per sindacarnela discrezionalità amministrativa.

Va ricordato a tal fine che la soglia diassimilabilità dipende dalla quantità di rifiuto che lo stesso Comune ritieneessere in grado di trattare ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d) dello stessod.lgs.6.

Con il sesto motivo di ricorso principale, la società lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, 221e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg.

Tari, 8 Reg. per la gestione dei rifiuti urbanie assimilati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si duoledell’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assimilati agliurbani i rifiuti speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativoprevisto dal [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che l’art. 19 del regolamentocomunale, che rinvia all’art. 8 del Regolamento per la gestione integrata deirifiuti, vada interpretato nel senso che, ove superata la soglia diassimilazione, nessuna assimilazione sia consentita perché in tal caso ilservizio pubblico di raccolta non sarebbe in grado di trattarli.6.1 Il motivo è infondato.6.2 La stessa ricorrente afferma infatti che la soglia di assimilazione, non acaso fissata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti, fissa illimite oltre il quale l’assimilazione non è ammessa perché andrebbe oltre lecapacità del servizio pubblico di gestire una maggior quantità di rifiuti.Non si comprende però perché, alla stregua di tale argomentazione,dovrebbe escludersi che l’assimilazione sia ammessa per la parte di rifiutiNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026che rientra nella soglia predetta, atteso che sarebbe adempiuta la precisafunzione di quest’ultima volta, come si è detto, a delimitare le capacità ditrattamento del servizio comunale.6.3 Appare comunque dirimente la valutazione della Corte di meritosecondo cui tale limite è comunque riferito ai soli imballaggi e risulterebbein ogni caso non adempiuto l’onere probatorio in merito alla prevalenza nellaproduzione di rifiuti non assimilabili e in riferimento a tutti i rifiuti avviatiautonomamente allo smaltimento, compresi quelli da imballaggi secondarioltre soglia, permanendo le ulteriori carenze probatorie in merito allespecifiche aree per le quali l’agevolazione è richiesta.Ricorso incidentale condizionato7.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta laviolazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 ([OSCURATO:PERSONA] c.d.

TUA), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che i rifiuti di imballaggio – siano essi di imballaggio primario,secondario o terziario – non possono mai essere qualificati come speciali:per la loro composizione merceologica (carta, cartone, legno plastica, misti)andrebbero sempre ricompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani.7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale.8.

Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, afavore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PULiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarco [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20950/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2022 depositata il 07/02/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorsoprincipale con assorbimento dei rimanenti e rigetto del ricorso incidentalecondizionato.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per ilComune controricorrente.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nella frazione Dossobuono del Comune di Villafranca di Verona,con atto inviato il 28/6/2016 all’ente locale presentò dichiarazione divariazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649, legge 147/2013in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d.

TARI) dellesuperfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agliurbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materialid’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno, per un totale di mq 7.197 e diresidui d’origine animale (mq 334), restando superfici imponibili, nei repartigastronomia, ortofrutta e uffici, per mq 477.Il Comune, con atto 8/9/2016, respinse la richiesta ritenendo che sitrattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione aglistessi, confermò la precedente tassazione per 7.905 mq emanandocontestualmente avviso di pagamento della terza rata TARI in relazione aquell’annata impositiva (le prime due erano già state corrisposte) perl’importo di € 16.207,02.Avverso tale diniego e il relativo avviso di liquidazione, la contribuentepropose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona che, nelcontraddittorio con l’ente locale e con sentenza n. 207 del 15/5/2017,respinse il ricorso confermando la tassazione delle superfici di vendita edescludendo che in esse fosse provata la produzione in via continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilati.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto solo parzialmente il gravame, disponendo l’esclusione dalcomputo, ai fini del calcolo dell’imposta, delle superfici relative a laboratoridi pescheria, macelleria e vani tecnici, complessivamente pari a mq 335,confermando nel resto la decisione di primo grado.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge 147/13 spetta alla contribuente laprova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione dellatariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in viacontinuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiutispeciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici stesse;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce dei predetti destinazione e utilizzo dell’area, a fondareil diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciòche concerne i laboratori e vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione e un corrispondente indebitoarricchimento da parte dell’ente locale;- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine dellaNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo dellearee tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area, non al superamento della soglia diassimilazione in base al calcolo della quantità complessiva dei rifiuti daimballaggio;- va confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori dipescheria e macelleria e relative celle (mq 123) e locali tecnici (mq 212)di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti nonassimilabili, come riconosciuto dallo stesso ente locale nella memoriaintegrativa.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resiste con controricorso il Comune di Villafranca di Verona, proponendoaltresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, anch’essointegrato da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1.

Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 Reg.

TARI, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Lamenta che la Corte di meritoabbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per ladetassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alladestinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersisufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiutispeciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso acriteri che erano tipici della precedente tassa TARSU.

Sarebbe pertantoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo diquest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più ilriferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici,tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordineal costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21,22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gliorientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hannopreceduta, quali la TARSU e la TIA.1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegnache, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali nonpericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente,per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriorecriterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, ladelibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé,esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita peri rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile"ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupatio detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, perstruttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali ètutt’altro che illegittimo o superato.2.

Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 eNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’art. 22 legge TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provatala destinazione d’uso delle superfici del supermercato.

La Corte di meritonon avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.2.1 Il motivo è inammissibile2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’èstata, avendo invece la Corte di merito motivato, sia pure succintamente -come doveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e oraanche dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. - sulle ragioni per cui haritenuto che i documenti depositati e la consulenza di parte non avesseroadempiuto all’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alladestinazione delle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione dirifiuti speciali terziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provvedutoallo smaltimento autonomo di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questaCorte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché laNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez.2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01)2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occultauna critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto ilprofilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando ilmotivo, come sarebbe consentito (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomenola nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sullamotivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti ealla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale la contribuente si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1,comma 649, l. 147/13 e 22 Reg.

Tari, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermatola tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone.

Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006).

Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione dilegge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che hafondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla venditache comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti.Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che lavalutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura edestinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione diNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anchein logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e localitecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo.4.

Con il quarto motivo di ricorso di ricorso principale lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg.

TARI, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppiaimposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale.

L’avvio al recuperodei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficieo, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovutoindipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale dismaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649.Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle areea produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggiterziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzioneproporzionale della tariffa (non oggetto del presente giudizio), ove previstadal regolamento comunale in esecuzione del medesimo comma 649, nellamisura in cui anche tale destinazione sia provata dal contribuente (vv.

Cass.11130/2021).5.

Con il quinto motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la decisione sia errata nellaparte in cui non ha disapplicato il Regolamento comunale di Legnagoconfermando la legittimità del criterio quantitativo di assimilazione previstoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dall’art. 10 dello stesso.

Sarebbe errato riferirsi, come fa la Corte di meritoe in assenza dei decreti attuativi sui criteri d’assimilazione, alla deliberainterministeriale del 27/7/84 che prevede il solo criterio qualitativo e nonquantitativo, come invece richiesto dal d.lgs. 22/97.

L’art. 10 delregolamento comunale prevede sì anche un criterio quantitativo, ma lostesso sarebbe comunque illegittimo perché la soglia d’assimilazione iviprevista dovrebbe ritenersi talmente elevata da essere impossibile dasuperare.

La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto disapplicare ilpredetto art. 10 del regolamento comunale secondo il costanteorientamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 11035/2019 ex plurimis)anche in considerazione della giurisprudenza amministrativa (Cons.

Stato,sez. 5, n. 4223/2017) che impone che la stima, caratterizzata dadiscrezionalità tecnica, sia realistica e idonea a garantire la proporzionalità,adeguatezza e necessità.

Sarebbe pertanto sproporzionata la misura di 240litri a settimana ogni 100 mq, pari a circa 124,8 litri all’anno per mq,violando ulteriormente il principio “chi inquina paga” e situandosi ben oltrele previsioni legislative di cui al d.P.R. 158/99 (tab. 4a).5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 La ricorrente prospetta infatti l’illegittimità del regolamento comunalebenché non per assenza dei limiti quantitativi, come nei casi presi in esamedalla giurisprudenza di questa Corte richiamati nel motivo, ma per unapresunta sproporzione delle quantità in esse indicati.5.3 La questione appare però irrilevante alla stregua delle valutazioni dellaCorte di merito in relazione alla mancanza di prova dell’avvio a recupero, invia prevalente e continuativa, dei rifiuti speciali ai sensi del più volte citatoart. 1, comma 649, della legge n. 147/13.

Dall’eventuale illegittimità delregolamento deriverebbero comunque le conseguenze di cui allagiurisprudenza citata con riferimento al primo motivo, permanendo l’onereprobatorio in capo al contribuente, qui non adempiuto.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/20265.4 Va comunque evidenziato come l’eventuale illegittimità dei regolamenticomunali derivi dalla previsione del richiamato d.lgs. 22/1997 (c.d. decretoRonchi), il cui art. 21, comma 2, lett g) stabilisce che i Comuni disciplininoi rifiuti assimilati per qualità e quantità, sicché ove tali requisiti sianostabiliti, come nel caso specifico, non pare residuare spazio per sindacarnela discrezionalità amministrativa.

Va ricordato a tal fine che la soglia diassimilabilità dipende dalla quantità di rifiuto che lo stesso Comune ritieneessere in grado di trattare ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d) dello stessod.lgs.6.

Con il sesto motivo di ricorso principale, la società lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, 221e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg.

Tari, 8 Reg. per la gestione dei rifiuti urbanie assimilati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si duoledell’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assimilati agliurbani i rifiuti speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativoprevisto dal [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che l’art. 19 del regolamentocomunale, che rinvia all’art. 8 del Regolamento per la gestione integrata deirifiuti, vada interpretato nel senso che, ove superata la soglia diassimilazione, nessuna assimilazione sia consentita perché in tal caso ilservizio pubblico di raccolta non sarebbe in grado di trattarli.6.1 Il motivo è infondato.6.2 La stessa ricorrente afferma infatti che la soglia di assimilazione, non acaso fissata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti, fissa illimite oltre il quale l’assimilazione non è ammessa perché andrebbe oltre lecapacità del servizio pubblico di gestire una maggior quantità di rifiuti.Non si comprende però perché, alla stregua di tale argomentazione,dovrebbe escludersi che l’assimilazione sia ammessa per la parte di rifiutiNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026che rientra nella soglia predetta, atteso che sarebbe adempiuta la precisafunzione di quest’ultima volta, come si è detto, a delimitare le capacità ditrattamento del servizio comunale.6.3 Appare comunque dirimente la valutazione della Corte di meritosecondo cui tale limite è comunque riferito ai soli imballaggi e risulterebbein ogni caso non adempiuto l’onere probatorio in merito alla prevalenza nellaproduzione di rifiuti non assimilabili e in riferimento a tutti i rifiuti avviatiautonomamente allo smaltimento, compresi quelli da imballaggi secondarioltre soglia, permanendo le ulteriori carenze probatorie in merito allespecifiche aree per le quali l’agevolazione è richiesta.Ricorso incidentale condizionato7.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta laviolazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 ([OSCURATO:PERSONA] c.d.

TUA), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che i rifiuti di imballaggio – siano essi di imballaggio primario,secondario o terziario – non possono mai essere qualificati come speciali:per la loro composizione merceologica (carta, cartone, legno plastica, misti)andrebbero sempre ricompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani.7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale.8.

Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, afavore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso principale.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente ericorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.Mrigetta il ricorso principale.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente ericorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20950/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2022 depositata il 07/02/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorsoprincipale con assorbimento dei rimanenti e rigetto del ricorso incidentalecondizionato.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per ilComune controricorrente.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nella frazione Dossobuono del Comune di Villafranca di Verona,con atto inviato il 28/6/2016 all’ente locale presentò dichiarazione divariazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649, legge 147/2013in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d. TARI) dellesuperfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agliurbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materialid’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno, per un totale di mq 7.197 e diresidui d’origine animale (mq 334), restando superfici imponibili, nei repartigastronomia, ortofrutta e uffici, per mq 477.Il Comune, con atto 8/9/2016, respinse la richiesta ritenendo che sitrattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione aglistessi, confermò la precedente tassazione per 7.905 mq emanandocontestualmente avviso di pagamento della terza rata TARI in relazione aquell’annata impositiva (le prime due erano già state corrisposte) perl’importo di € 16.207,02.Avverso tale diniego e il relativo avviso di liquidazione, la contribuentepropose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona che, nelcontraddittorio con l’ente locale e con sentenza n. 207 del 15/5/2017,respinse il ricorso confermando la tassazione delle superfici di vendita edescludendo che in esse fosse provata la produzione in via continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilati.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto solo parzialmente il gravame, disponendo l’esclusione dalcomputo, ai fini del calcolo dell’imposta, delle superfici relative a laboratoridi pescheria, macelleria e vani tecnici, complessivamente pari a mq 335,confermando nel resto la decisione di primo grado.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge 147/13 spetta alla contribuente laprova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione dellatariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in viacontinuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiutispeciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici stesse;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce dei predetti destinazione e utilizzo dell’area, a fondareil diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciòche concerne i laboratori e vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione e un corrispondente indebitoarricchimento da parte dell’ente locale;- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine dellaNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo dellearee tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area, non al superamento della soglia diassimilazione in base al calcolo della quantità complessiva dei rifiuti daimballaggio;- va confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori dipescheria e macelleria e relative celle (mq 123) e locali tecnici (mq 212)di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti nonassimilabili, come riconosciuto dallo stesso ente locale nella memoriaintegrativa.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resiste con controricorso il Comune di Villafranca di Verona, proponendoaltresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, anch’essointegrato da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1. Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 Reg. TARI, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di meritoabbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per ladetassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alladestinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersisufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiutispeciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso acriteri che erano tipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertantoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo diquest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più ilriferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici,tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordineal costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21,22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gliorientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hannopreceduta, quali la TARSU e la TIA.1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegnache, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali nonpericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente,per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriorecriterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, ladelibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé,esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita peri rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile"ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupatio detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, perstruttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali ètutt’altro che illegittimo o superato.2. Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 eNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’art. 22 legge TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provatala destinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di meritonon avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.2.1 Il motivo è inammissibile2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’èstata, avendo invece la Corte di merito motivato, sia pure succintamente -come doveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e oraanche dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. - sulle ragioni per cui haritenuto che i documenti depositati e la consulenza di parte non avesseroadempiuto all’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alladestinazione delle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione dirifiuti speciali terziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provvedutoallo smaltimento autonomo di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questaCorte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché laNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez.2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01)2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occultauna critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto ilprofilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando ilmotivo, come sarebbe consentito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomenola nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sullamotivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti ealla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.3. Con il terzo motivo di ricorso principale la contribuente si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1,comma 649, l. 147/13 e 22 Reg. Tari, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermatola tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione dilegge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che hafondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla venditache comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti.Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che lavalutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura edestinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione diNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anchein logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e localitecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo.4. Con il quarto motivo di ricorso di ricorso principale lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppiaimposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recuperodei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficieo, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovutoindipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale dismaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649.Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle areea produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggiterziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzioneproporzionale della tariffa (non oggetto del presente giudizio), ove previstadal regolamento comunale in esecuzione del medesimo comma 649, nellamisura in cui anche tale destinazione sia provata dal contribuente (vv. Cass.11130/2021).5. Con il quinto motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione sia errata nellaparte in cui non ha disapplicato il Regolamento comunale di Legnagoconfermando la legittimità del criterio quantitativo di assimilazione previstoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dall’art. 10 dello stesso. Sarebbe errato riferirsi, come fa la Corte di meritoe in assenza dei decreti attuativi sui criteri d’assimilazione, alla deliberainterministeriale del 27/7/84 che prevede il solo criterio qualitativo e nonquantitativo, come invece richiesto dal d.lgs. 22/97. L’art. 10 delregolamento comunale prevede sì anche un criterio quantitativo, ma lostesso sarebbe comunque illegittimo perché la soglia d’assimilazione iviprevista dovrebbe ritenersi talmente elevata da essere impossibile dasuperare. La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto disapplicare ilpredetto art. 10 del regolamento comunale secondo il costanteorientamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 11035/2019 ex plurimis)anche in considerazione della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato,sez. 5, n. 4223/2017) che impone che la stima, caratterizzata dadiscrezionalità tecnica, sia realistica e idonea a garantire la proporzionalità,adeguatezza e necessità. Sarebbe pertanto sproporzionata la misura di 240litri a settimana ogni 100 mq, pari a circa 124,8 litri all’anno per mq,violando ulteriormente il principio “chi inquina paga” e situandosi ben oltrele previsioni legislative di cui al d.P.R. 158/99 (tab. 4a).5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 La ricorrente prospetta infatti l’illegittimità del regolamento comunalebenché non per assenza dei limiti quantitativi, come nei casi presi in esamedalla giurisprudenza di questa Corte richiamati nel motivo, ma per unapresunta sproporzione delle quantità in esse indicati.5.3 La questione appare però irrilevante alla stregua delle valutazioni dellaCorte di merito in relazione alla mancanza di prova dell’avvio a recupero, invia prevalente e continuativa, dei rifiuti speciali ai sensi del più volte citatoart. 1, comma 649, della legge n. 147/13. Dall’eventuale illegittimità delregolamento deriverebbero comunque le conseguenze di cui allagiurisprudenza citata con riferimento al primo motivo, permanendo l’onereprobatorio in capo al contribuente, qui non adempiuto.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/20265.4 Va comunque evidenziato come l’eventuale illegittimità dei regolamenticomunali derivi dalla previsione del richiamato d.lgs. 22/1997 (c.d. decretoRonchi), il cui art. 21, comma 2, lett g) stabilisce che i Comuni disciplininoi rifiuti assimilati per qualità e quantità, sicché ove tali requisiti sianostabiliti, come nel caso specifico, non pare residuare spazio per sindacarnela discrezionalità amministrativa. Va ricordato a tal fine che la soglia diassimilabilità dipende dalla quantità di rifiuto che lo stesso Comune ritieneessere in grado di trattare ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d) dello stessod.lgs.6. Con il sesto motivo di ricorso principale, la società lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, 221e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg. Tari, 8 Reg. per la gestione dei rifiuti urbanie assimilati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duoledell’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assimilati agliurbani i rifiuti speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativoprevisto dal [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che l’art. 19 del regolamentocomunale, che rinvia all’art. 8 del Regolamento per la gestione integrata deirifiuti, vada interpretato nel senso che, ove superata la soglia diassimilazione, nessuna assimilazione sia consentita perché in tal caso ilservizio pubblico di raccolta non sarebbe in grado di trattarli.6.1 Il motivo è infondato.6.2 La stessa ricorrente afferma infatti che la soglia di assimilazione, non acaso fissata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti, fissa illimite oltre il quale l’assimilazione non è ammessa perché andrebbe oltre lecapacità del servizio pubblico di gestire una maggior quantità di rifiuti.Non si comprende però perché, alla stregua di tale argomentazione,dovrebbe escludersi che l’assimilazione sia ammessa per la parte di rifiutiNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026che rientra nella soglia predetta, atteso che sarebbe adempiuta la precisafunzione di quest’ultima volta, come si è detto, a delimitare le capacità ditrattamento del servizio comunale.6.3 Appare comunque dirimente la valutazione della Corte di meritosecondo cui tale limite è comunque riferito ai soli imballaggi e risulterebbein ogni caso non adempiuto l’onere probatorio in merito alla prevalenza nellaproduzione di rifiuti non assimilabili e in riferimento a tutti i rifiuti avviatiautonomamente allo smaltimento, compresi quelli da imballaggi secondarioltre soglia, permanendo le ulteriori carenze probatorie in merito allespecifiche aree per le quali l’agevolazione è richiesta.Ricorso incidentale condizionato7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta laviolazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 ([OSCURATO:PERSONA] c.d. TUA), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che i rifiuti di imballaggio – siano essi di imballaggio primario,secondario o terziario – non possono mai essere qualificati come speciali:per la loro composizione merceologica (carta, cartone, legno plastica, misti)andrebbero sempre ricompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani.7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale.8. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, afavore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PULiberato [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarco [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20950/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentaleAvverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 184/2022 depositata il 07/02/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorsoprincipale con assorbimento dei rimanenti e rigetto del ricorso incidentalecondizionato.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per ilComune controricorrente.La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna“Iperfamila” nella frazione Dossobuono del Comune di Villafranca di Verona,con atto inviato il 28/6/2016 all’ente locale presentò dichiarazione divariazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649, legge 147/2013in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d. TARI) dellesuperfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agliurbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materialid’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno, per un totale di mq 7.197 e diresidui d’origine animale (mq 334), restando superfici imponibili, nei repartigastronomia, ortofrutta e uffici, per mq 477.Il Comune, con atto 8/9/2016, respinse la richiesta ritenendo che sitrattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione aglistessi, confermò la precedente tassazione per 7.905 mq emanandocontestualmente avviso di pagamento della terza rata TARI in relazione aquell’annata impositiva (le prime due erano già state corrisposte) perl’importo di € 16.207,02.Avverso tale diniego e il relativo avviso di liquidazione, la contribuentepropose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona che, nelcontraddittorio con l’ente locale e con sentenza n. 207 del 15/5/2017,respinse il ricorso confermando la tassazione delle superfici di vendita edescludendo che in esse fosse provata la produzione in via continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilati.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto ha accolto solo parzialmente il gravame, disponendo l’esclusione dalcomputo, ai fini del calcolo dell’imposta, delle superfici relative a laboratoridi pescheria, macelleria e vani tecnici, complessivamente pari a mq 335,confermando nel resto la decisione di primo grado.Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenzialiin ordine alla prova del diritto all’esenzione:- ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge 147/13 spetta alla contribuente laprova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione dellatariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in viacontinuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiutispeciali non assimilabili agli urbani;- va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazionedelle superfici stesse;- l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a unnumero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione nonsarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti nonassimilabili;- se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari dismaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali alrecupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenutasufficiente, alla luce dei predetti destinazione e utilizzo dell’area, a fondareil diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciòche concerne i laboratori e vani tecnici;- non vi sarebbe una doppia imposizione e un corrispondente indebitoarricchimento da parte dell’ente locale;- l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilitàdei rifiuti assimilabili sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine dellaNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo dellearee tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti inrelazione alla specifica area, non al superamento della soglia diassimilazione in base al calcolo della quantità complessiva dei rifiuti daimballaggio;- va confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori dipescheria e macelleria e relative celle (mq 123) e locali tecnici (mq 212)di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti nonassimilabili, come riconosciuto dallo stesso ente locale nella memoriaintegrativa.Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motiviintegrati da successiva memoria.Resiste con controricorso il Comune di Villafranca di Verona, proponendoaltresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, anch’essointegrato da successiva memoria.La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale:1. Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 Reg. TARI, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di meritoabbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per ladetassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alladestinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersisufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiutispeciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso acriteri che erano tipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertantoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo diquest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più ilriferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici,tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordineal costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21,22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gliorientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hannopreceduta, quali la TARSU e la TIA.1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegnache, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali nonpericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente,per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriorecriterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, ladelibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé,esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita peri rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile"ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupatio detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, perstruttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali ètutt’altro che illegittimo o superato.2. Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.nonché, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 eNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dell’art. 22 legge TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provatala destinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di meritonon avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatoriocostituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza chedimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, ladelimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente deirifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione pervendita e magazzini.2.1 Il motivo è inammissibile2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’èstata, avendo invece la Corte di merito motivato, sia pure succintamente -come doveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e oraanche dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. - sulle ragioni per cui haritenuto che i documenti depositati e la consulenza di parte non avesseroadempiuto all’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alladestinazione delle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione dirifiuti speciali terziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provvedutoallo smaltimento autonomo di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questaCorte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché laNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez.2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 - 01)2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occultauna critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto ilprofilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando ilmotivo, come sarebbe consentito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomenola nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sullamotivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti ealla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.3. Con il terzo motivo di ricorso principale la contribuente si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1,comma 649, l. 147/13 e 22 Reg. Tari, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermatola tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentateda persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superficidi vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa eprevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugliimballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenzaumana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti specialiè provata.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione dilegge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che hafondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla venditache comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti.Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che lavalutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura edestinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione diNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anchein logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e localitecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo.4. Con il quarto motivo di ricorso di ricorso principale lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppiaimposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recuperodei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficieo, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovutoindipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale dismaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649.Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle areea produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggiterziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzioneproporzionale della tariffa (non oggetto del presente giudizio), ove previstadal regolamento comunale in esecuzione del medesimo comma 649, nellamisura in cui anche tale destinazione sia provata dal contribuente (vv. Cass.11130/2021).5. Con il quinto motivo di ricorso principale la società contribuente lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione sia errata nellaparte in cui non ha disapplicato il Regolamento comunale di Legnagoconfermando la legittimità del criterio quantitativo di assimilazione previstoNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026dall’art. 10 dello stesso. Sarebbe errato riferirsi, come fa la Corte di meritoe in assenza dei decreti attuativi sui criteri d’assimilazione, alla deliberainterministeriale del 27/7/84 che prevede il solo criterio qualitativo e nonquantitativo, come invece richiesto dal d.lgs. 22/97. L’art. 10 delregolamento comunale prevede sì anche un criterio quantitativo, ma lostesso sarebbe comunque illegittimo perché la soglia d’assimilazione iviprevista dovrebbe ritenersi talmente elevata da essere impossibile dasuperare. La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto disapplicare ilpredetto art. 10 del regolamento comunale secondo il costanteorientamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 11035/2019 ex plurimis)anche in considerazione della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato,sez. 5, n. 4223/2017) che impone che la stima, caratterizzata dadiscrezionalità tecnica, sia realistica e idonea a garantire la proporzionalità,adeguatezza e necessità. Sarebbe pertanto sproporzionata la misura di 240litri a settimana ogni 100 mq, pari a circa 124,8 litri all’anno per mq,violando ulteriormente il principio “chi inquina paga” e situandosi ben oltrele previsioni legislative di cui al d.P.R. 158/99 (tab. 4a).5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 La ricorrente prospetta infatti l’illegittimità del regolamento comunalebenché non per assenza dei limiti quantitativi, come nei casi presi in esamedalla giurisprudenza di questa Corte richiamati nel motivo, ma per unapresunta sproporzione delle quantità in esse indicati.5.3 La questione appare però irrilevante alla stregua delle valutazioni dellaCorte di merito in relazione alla mancanza di prova dell’avvio a recupero, invia prevalente e continuativa, dei rifiuti speciali ai sensi del più volte citatoart. 1, comma 649, della legge n. 147/13. Dall’eventuale illegittimità delregolamento deriverebbero comunque le conseguenze di cui allagiurisprudenza citata con riferimento al primo motivo, permanendo l’onereprobatorio in capo al contribuente, qui non adempiuto.Numero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/20265.4 Va comunque evidenziato come l’eventuale illegittimità dei regolamenticomunali derivi dalla previsione del richiamato d.lgs. 22/1997 (c.d. decretoRonchi), il cui art. 21, comma 2, lett g) stabilisce che i Comuni disciplininoi rifiuti assimilati per qualità e quantità, sicché ove tali requisiti sianostabiliti, come nel caso specifico, non pare residuare spazio per sindacarnela discrezionalità amministrativa. Va ricordato a tal fine che la soglia diassimilabilità dipende dalla quantità di rifiuto che lo stesso Comune ritieneessere in grado di trattare ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d) dello stessod.lgs.6. Con il sesto motivo di ricorso principale, la società lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, 221e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg. Tari, 8 Reg. per la gestione dei rifiuti urbanie assimilati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si duoledell’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assimilati agliurbani i rifiuti speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativoprevisto dal [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che l’art. 19 del regolamentocomunale, che rinvia all’art. 8 del Regolamento per la gestione integrata deirifiuti, vada interpretato nel senso che, ove superata la soglia diassimilazione, nessuna assimilazione sia consentita perché in tal caso ilservizio pubblico di raccolta non sarebbe in grado di trattarli.6.1 Il motivo è infondato.6.2 La stessa ricorrente afferma infatti che la soglia di assimilazione, non acaso fissata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti, fissa illimite oltre il quale l’assimilazione non è ammessa perché andrebbe oltre lecapacità del servizio pubblico di gestire una maggior quantità di rifiuti.Non si comprende però perché, alla stregua di tale argomentazione,dovrebbe escludersi che l’assimilazione sia ammessa per la parte di rifiutiNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026che rientra nella soglia predetta, atteso che sarebbe adempiuta la precisafunzione di quest’ultima volta, come si è detto, a delimitare le capacità ditrattamento del servizio comunale.6.3 Appare comunque dirimente la valutazione della Corte di meritosecondo cui tale limite è comunque riferito ai soli imballaggi e risulterebbein ogni caso non adempiuto l’onere probatorio in merito alla prevalenza nellaproduzione di rifiuti non assimilabili e in riferimento a tutti i rifiuti avviatiautonomamente allo smaltimento, compresi quelli da imballaggi secondarioltre soglia, permanendo le ulteriori carenze probatorie in merito allespecifiche aree per le quali l’agevolazione è richiesta.Ricorso incidentale condizionato7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta laviolazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 ([OSCURATO:PERSONA] c.d. TUA), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che i rifiuti di imballaggio – siano essi di imballaggio primario,secondario o terziario – non possono mai essere qualificati come speciali:per la loro composizione merceologica (carta, cartone, legno plastica, misti)andrebbero sempre ricompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani.7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale.8. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorsoincidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, afavore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perNumero registro generale 20950/2022Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 7483/2026Data pubblicazione 29/03/2026il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente ericorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.Mrigetta il ricorso principale.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente ericorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07483/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris