CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 35872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullare il provvedimento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia convalidava il provvedimento emesso dal locale Questore il 2/2/2023, con il quale era stato inibito a [OSCURATO:PERSONA] di accedere - per tre anni - a luoghi ove si svolgono competizioni calcistiche, in particolare se riguardanti l'Avellino calcio, oltre che prescritto allo stesso - per un anno - di presentarsi presso una stazione dei Carabinieri in occasione delle partite relative alla stessa squadra. 2. Propone ricorso per cassazione il Rosato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401. A fronte di un provvedimento questorile emesso il 2/2/2023 e notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ore 14.35), il pubblico ministero avrebbe presentato richiesta di convalida soltanto alle 12.40 del 16/2/2023, dunque tardivamente; la norma richiamata, infatti, imporrebbe al pubblico ministero e al giudice il rispetto del termine di 48 ore, quanto al primo - dalla notifica del provvedimento - per chiedere la convalida, e quanto al secondo - dalla scadenza dell'altro termine - per emettere la propria ordinanza. Il mancato rispetto delle 48 ore da parte del pubblico ministero, dunque, comporterebbe la perdita di efficacia dell'ingiunzione rivolta al ricorrente; - si contesta, poi, l'apparenza della motivazione del provvedimento del G.i.p., che avrebbe soltanto richiamato le memorie difensive, senza tuttavia esaminarle. L'ordinanza, peraltro, non indicherebbe le ragioni di necessità ed urgenza a fondamento di una misura così gravosa, peraltro a carico di un soggetto giovanissimo ed alla sua prima "esperienza deviante'. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la cronologia degli eventi, decisiva nell'esame del primo motivo: 1) il 2/2/2023, il Questore di Foggia ha emesso il d.a.spo.; 2) il 13/2/2023 (ore 14.25) il provvedimento è stato notificato al Rosato; 3) il 16/2/2023 (ore 12.40), il pubblico ministero ha depositato la richiesta di convalida; 4) il 16/2/2023 (ore 16.15), il G.i,p. ha emesso il provvedimento. 5. Così ripercorsa la scansione procedimentale, si deve allora escludere che sussistano profili di nullità, richiamando la condivisa - e del tutto maggioritaria - affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art. 13, comma 3, del d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 48 del 2017, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (cfr. in termini Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Ndiaye; Rv. 282231; Sez. n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829 e Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Rv. 251598. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 12558 del 14/2/2023, Galloni; Sez. 3, n. 4373 del 7/12/2022, Righi, che - richiamando ampia giurisprudenza di legittimità - ha precisato che l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non è prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il pubblico ministero non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto). 6. L'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, infatti, stabilisce che "il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2". 7. Il nodo interpretativo della norma, dunque, riguarda l'uso della congiunzione "e": ossia, se le ipotesi d'inefficacia della misura, appena citate, siano cumulative, con efficacia "sanante" del termine complessivo di novantasei ore, o alternative, richiedendo il rispetto di ciascun termine a pena d'inefficacia. 8. Ebbene, nella richiamata sentenza n. 41170 del 21/09/2021, si è rilevato che il minoritario orientamento di segno contrario (tra cui Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv. 282209), che fa leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del pubblico ministero costituirebbe "elemento che incide sulla effettività e completezza dell'esercizio del diritto di difesa", non appare confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente proprio la congiunzione "e" in luogo della disgiuntiva "o", rende evidente come l'inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il pubblico ministero non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.i.p., a propria volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento (tra le non massimate, Sez. 3, n. 24152 del 9/3/2022, Tarulli). 9. Tanto premesso in generale, la Corte rileva allora che il G.i.p. di Foggia ha rispettato il termine complessivo, perché ha comunque convalidato il provvedimento questorile entro 96 ore dalla sua notificazione all'interessato - il quale non muove contestazioni sul rispetto di tale più ampio termine - e consentendo a questi di presentare memorie nelle 48 ore dalla notificazione (il 15/2/2023, ore 23.56).Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta infondato. 10. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto alla seconda doglianza, relativa al vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato, infatti, ha sottolineato che in occasione dell'incontro di calcio "Foggia 1920-Avellino", il Rosato aveva tenuto attivamente una condotta violenta, lanciando pietre ed una bottiglia piena di liquido in direzione dei tifosi avversari. Ancora, l'ordinanza ha sottolineato la pericolosità del soggetto, manifestata dalla gravità della condotta, idonea a cagionare anche lesioni a persone presenti sul posto, con evidente necessità, dunque, di prevenire fenomeni di violenza tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica. In forza di questi elementi - e dunque con una motivazione tutt'altro che carente - il Giudice ha sottolineato il concreto pericolo che, in assenza di tale prescrizione, il ricorrente possa eludere il divieto di partecipare a manifestazioni calcistiche, proprio in ragione della sua attitudine a compiere atti violenti, con conseguente necessità di adottare forme di controllo stringenti in occasione delle partite di calcio. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle