Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 gennaio 2021

Cassazione n. 05284/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Catanzaro [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 152/21 del Tribunale di Catanzaro del 03/06/2021 letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 31 gennaio 2021, avente ad oggetto una ingente somma di denaro rinvenuta in una delle casseforti ubicate all'interno dell'abitazione dell'istante, poiché ritenuta frutto del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di numerosi reati fine (intestazioni fittizie di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro e violazioni alla normativa fiscale) di provvisoria imputazione.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Rotundo, in proprio come terzo interessato e la [OSCURATO:PERSONA], legalmente rappresentata dallo stesso ricorrente, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.).

Si lamenta in particolare che a fronte delle specifiche allegazioni difensive volte a provare la liceità del possesso della somma di denaro, limitata all'importo di 138.850,00 euro - regolarmente custodita all'interno di una cassaforte ubicata nell'abitazione del Rotundo, di cui è stata documentata la titolarità in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] nonché la distinzione rispetto all'ulteriore somma rinvenuta all'interno di un beauty case di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale si è limitato a ribadire la sussistenza dei requisiti per il mantenimento del vincolo, in forza dell'acclarata ricorrenza di strettissimi rapporti tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il coindagato Gigliotta, lo svolgimento da parte del primo della funzione di prestanome per conto del secondo e la contitolarità fra i due di innumerevoli immobili di origine illecita. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

2. Nonostante l'ordinanza impugnata si segnali innegabilmente per l'estrema sintesi delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione assunta, la peculiarità della fattispecie rende, tuttavia, congrua la pur scarna motivazione articolata.Si deve, infatti, convenire con il Tribunale che non pare veramente plausibile che un soggetto aduso ai rapporti commerciali, quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], non faccia affidamento sui servizi bancari per la gestione dei suoi risparmi e per la custodia di una così rilevante somma di denaro in contanti.

Si rivela, anzi, puntuale il rilievo svolto dal Tribunale secondo cui il possesso da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi delle casseforti ubicate nell'abitazione che condivideva con il genitore e ricorrente [OSCURATO:PERSONA], fa ragionevolmente ritenere che quel denaro non fosse di provenienza lecita, ma costituisse piuttosto parte dei proventi delle attività illecite dallo stesso condotte di conserva con il principale indagato (Gigliotta) dell'indagine in corso.

Superata, pertanto, l'obiezione dell'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, l'ulteriore censura concerne il relativo merito nonché le valutazioni svolte dal Tribunale pur dopo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa, valutazioni che, per quanto anzidetto, appaiono congrue in ordine alla sussistenza sia del fumus dei reati per cui si procede sia del periculum che il possesso della somma di denaro comporta.

3. Al rigetto dei ricorsi segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. Catanzaro [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 152/21 del Tribunale di Catanzaro del 03/06/2021 letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 31 gennaio 2021, avente ad oggetto una ingente somma di denaro rinvenuta in una delle casseforti ubicate all'interno dell'abitazione dell'istante, poiché ritenuta frutto del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di numerosi reati fine (intestazioni fittizie di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro e violazioni alla normativa fiscale) di provvisoria imputazione. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Rotundo, in proprio come terzo interessato e la [OSCURATO:PERSONA], legalmente rappresentata dallo stesso ricorrente, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). Si lamenta in particolare che a fronte delle specifiche allegazioni difensive volte a provare la liceità del possesso della somma di denaro, limitata all'importo di 138.850,00 euro - regolarmente custodita all'interno di una cassaforte ubicata nell'abitazione del Rotundo, di cui è stata documentata la titolarità in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] nonché la distinzione rispetto all'ulteriore somma rinvenuta all'interno di un beauty case di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale si è limitato a ribadire la sussistenza dei requisiti per il mantenimento del vincolo, in forza dell'acclarata ricorrenza di strettissimi rapporti tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il coindagato Gigliotta, lo svolgimento da parte del primo della funzione di prestanome per conto del secondo e la contitolarità fra i due di innumerevoli immobili di origine illecita. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati. 2. Nonostante l'ordinanza impugnata si segnali innegabilmente per l'estrema sintesi delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione assunta, la peculiarità della fattispecie rende, tuttavia, congrua la pur scarna motivazione articolata.Si deve, infatti, convenire con il Tribunale che non pare veramente plausibile che un soggetto aduso ai rapporti commerciali, quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], non faccia affidamento sui servizi bancari per la gestione dei suoi risparmi e per la custodia di una così rilevante somma di denaro in contanti. Si rivela, anzi, puntuale il rilievo svolto dal Tribunale secondo cui il possesso da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi delle casseforti ubicate nell'abitazione che condivideva con il genitore e ricorrente [OSCURATO:PERSONA], fa ragionevolmente ritenere che quel denaro non fosse di provenienza lecita, ma costituisse piuttosto parte dei proventi delle attività illecite dallo stesso condotte di conserva con il principale indagato (Gigliotta) dell'indagine in corso. Superata, pertanto, l'obiezione dell'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, l'ulteriore censura concerne il relativo merito nonché le valutazioni svolte dal Tribunale pur dopo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa, valutazioni che, per quanto anzidetto, appaiono congrue in ordine alla sussistenza sia del fumus dei reati per cui si procede sia del periculum che il possesso della somma di denaro comporta. 3. Al rigetto dei ricorsi segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell
Decreto Cassazione n. 05284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris