CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 39828/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso n. 12346/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n. 1/a presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. coop. per azioni, [OSCURATO:PERSONA] del Libano, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso la sentenza n. 223/2016 della CORTE d'APPELLO di LECCE, depositata il 07/03/2016; go:M if/tietk "St ,11745n12 ICOrtloo udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15/09/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] udito l'[OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Napoli impugna, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016 del 07-14/03/2016 che, in riforma della sentenza (n. 2591 del 22/11/2011) del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la nullità del pignoramento iscritto dal [OSCURATO:SOCIETA] e di M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo che l'acquisto per usucapione della particella di terreno pignorata (al N.C.T. Comune di Alessano, foglio 31, particella 431) da parte del Probo, opponente in primo grado ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., prevalesse e comunque fosse opponibile ai creditori pignoranti. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. coop. per azioni, il [OSCURATO:PERSONA] del Libano, l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., l'[OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, per quanto di ragione. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021 [non tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; relatore: C. Valle n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modi?. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce: omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto il [OSCURATO:SOCIETA] aveva esibito quale documento rubricato al n. 3 del proprio fascicolo la citazione in opposizione di terzo revocatoria, notificata al Probo il 29/04/2009, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 93 del 2009 di accertamento la proprietà dei beni pignorati in capo allo stesso Probo, attore in opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. Il secondo motivo del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 39, 273, 295 e 337 cod. proc. civ. La Corte, vista la sentenza deliberata in data odierna nella causa n. 10054 del 2017, tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., di rigetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 45 del 2017, depositata il 16/01/2017, e notificatagli il 06/02/2017, della Corte d'Appello di Lecce e contro la sentenza non definitiva n. 729 del 02/08/2011 della medesima Corte d'Appello, depositata il 12/09/2011; ritenuto che le parti della presente controversia debbano essere invitate ad interloquire, in una con il Pubblico Ministero, ed ai sensi dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ., a seguito dell'esito della suddetta causa e in considerazione della circostanza che le due cause sono state chiamate alla stessa odierna udienza pubblica al fine di evitare l'eventualità di loro esiti contrastanti.Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; relatore: C. Valle 07144), P.Q.M. Visto l'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. rinvia la decisione assegnando al P.M. e alle parti termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per interloquire sulle conseguenze della coeva sentenza di questa Corte sul ricorso n. 10154 del 2017 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]