CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 06191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Ancona; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 21 giugno 2022 la Corte di appello di Ancona, quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Ancona deliberata il 14 aprile 2014, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., commesso ad Ancona il 31 dicembre 2013. Il provvedimento revocatorio veniva adottato dalla Corte di appello di Ancona ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., atteso che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della decisione irrevocabile presupposta, [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata dalla stessa Corte I'll novembre 2019, era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, sostituita con la libertà controllata per la durata di un anno, per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto 1'11 aprile 2017. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 163 e 168, comma primo, n. 1, cod. pen., conseguente al fatto che il Giudice dell'esecuzione anconetano, nel disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza irrevocabile del 14 aprile 2014, non aveva considerato che la sommatoria delle due pene inflitte con le decisioni in esame era inferiore alla misura edittale di due anni. Ne discendeva che, nel caso di specie, non si versava in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., ma nella differente ipotesi di revoca facoltativa del beneficio sospensivo, rilevante ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen., che, relativamente alla posizione anagrafica di [OSCURATO:PERSONA], postulava l'esercizio di poteri discrezionali che non risultavano attivati dalla Corte di appello di Ancona. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Occorre premettere che la Corte di appello di Ancona disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Ancona il 14 aprile 2014, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Il provvedimento revocatorio in questione veniva adottato ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per effetto di una successiva sentenza di condanna - pronunciata dalla Corte di appello di Ancona 1'11 novembre 2019, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, sostituita con la libertà controllata per il periodo di un anno -, che riguardava un reato commesso a [OSCURATO:PERSONA] del Tronto 1'11 aprile 2017. Nel caso in esame, quindi, ci si trova di fronte a un'ipotesi di cumulo materiale delle pene irrogate con le decisioni irrevocabili presupposte, che non supera i limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. pen., stabiliti nella misura edittale di due anni, comportando le frazioni sanzionatorie in questione una pena complessiva pari a un anno e quattro mesi di reclusione. Tuttavia, nel caso di specie, non si versa in un'ipotesi di revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma secondo, cod. pen., atteso che la rilevanza del cumulo materiale invocata dalla difesa del ricorrente postula, per effetto del richiamo operato dall'art. 168, comma primo, cod. pen. all'art. 164 cod. pen., che in entrambe le decisioni irrevocabili sia stato concesso il beneficio sospensivo. Questo presupposto processuale, però, non è riscontrabile nel nostro caso, atteso che con la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di Ancona 1'11 novembre 2019 non era stato concesso a Daghai il beneficio sospensivo, essendo stata la pena irrogata sostituita con la libertà controllata. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che impone di ribadire l'inapplicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 168, comma secondo, cod. pen., relativo alle ipotesi di revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, secondo cui: «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso di prima condanna per delitto con il beneficio della sospensione e di seconda condanna per delitto senza sospensione condizionale, non ha rilievo che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma di tale articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso» (Sez. 6 n. 501 del 22/02/1993, Gandolfo, Rv. 194527-01).Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682-01). 3. Ne discende conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorre