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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09003/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di aver favorito, in concorso con altri, l'immigrazione clandestina di un soggetto di nazionalità pakistana che veniva accompagnato, in auto, in Italia dalla Slovenia, fatto commesso il 2 settembre 2011.

Con sentenza in data 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno di reclusione ed € 15.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Nelle prime ore del 2 settembre 2011 al valico di frontiera di Tirnetti veniva fermata un'auto con a bordo cinque persone: quattro di queste, tra i quali anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], esibivano documento di identità, mentre la quinta, identificata per [OSCURATO:PERSONA] di nazionalità pachistana, , era priva di documento di identità e in possesso di richiesta di asilo politico in Slovenia. [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di scontrini attestanti il fatto che egli era, nella medesima serata, transitato dall'Italia in Slovenia, da dove, dunque, stava facendo ritorno in Italia.

Dal controllo del traffico telefonico risultavano contatti, nelle settimane e nelle ore immediatamente precedenti, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi trovato in auto solo per aver chiesto un passaggio per rientrare in Italia, ma di non conoscere i due soggetti rumeni presenti in auto né [OSCURATO:PERSONA]: versione ritenuta non attendibile, risultando documentati , sia i pregressi contatti con [OSCURATO:PERSONA] sia il transito in auto, quella sera stessa, dall'Italia in Slovenia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine all'accertamento della consapevolezza, in capo al ricorrente, della condizione di persona irregolare nel territorio dello Stato italiano di [OSCURATO:PERSONA].

La versione dei fatti fornita dal ricorrente - il quale aveva sostenuto di aver chiesto un passaggio a bordo dell'auto sulla quale si trovavano i rumeni Lepadat e Gheorghe - era verosimile, risultando confermato che il ricorrente non avesse avuto, in precedenza, alcun contatto con i rumeni Lepadat e Gheorghe.Attendibile era quindi l'assunto dell'imputato di non essere stato consapevole della condizione di irregolarità di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione dell'accertamento secondo il quale l'imputato già conosceva i rumeni Lepadat e Gheorghe, assunto privo di riscontro oggettivo e fondato unicamente sull'argomento logico secondo il quale i due rumeni non si sarebbero assunti il rischio di trasportare tre pachistani sconosciuti.

Con il terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione della regola di giudizio secondo la quale la penale responsabilità può essere affermata solo al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

1. Innanzitutto, il terzo motivo è generico, in quanto si limita a dedurre la violazione della menzionata regola di giudizio, senza indicare i dati probatori, di segno alternativo rispetto a quelli posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, che i giudici del merito avrebbero trascurato o pretermesso.

Il motivo si limita a riportare gli orientamenti della giurisprudenza in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., senza però indicare i dati con i quali le sentenze avrebbe omesso di confrontarsi.

2. I motivi primo e secondo denunciano carenza motivazionale dell'accertamento secondo il quale il ricorrente era consapevole della condizione di persona irregolare del pachistano [OSCURATO:PERSONA] e conosceva i due rumeni, uno dei quali conduceva l'auto a bordo della quale sono stati fermati.

Le censure, da esaminare congiuntamente, si risolvono nella manifestazione di dissenso rispetto al giudizio di non attendibilità della versione fornita dal ricorrente, il quale aveva dichiarato, appunto, di aver chiesto, trovandosi in un'area di sosta autostradale, un passaggio ai due rumeni, e dunque di non aver mai conosciuto, prima di quella notte, né i due rumeni né il connazionale [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la difesa propone una ri-lettura dei dati probatori, privilegiando il fatto che la rubrica dell'utenza telefonica in uso al ricorrente non aveva memorizzate le utenze in uso ai due soggetti rumeni, circostanza significativa dell'assenza di precedenti contatti e dunque confermativa dell'assunto del ricorrente di non aver conosciuto, prima di quella sera, i due rumeni.

Viene dunque sollecitato il collegio a rivalutare, a partire dall'indicata emergenza, la ricostruzione del fatto, senza proporre una specifica critica alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha motivato il giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, siccome prive di riscontri positivi, quanto all'assunto secondo il quale il ricorrente si sarebbe recato in Slovenia in treno per acquisire documentazione medica, e smentite direttamente dai documenti rinvenuti in possesso dell'imputato stesso, attestanti l'acquisto della così detta vignetta per circolare in Slovenia e una consumazione in un autogrill italiano propria nella serata del 1°settembre 2011, e dal traffico telefonico, comprovante contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

I motivi, dunque, deducono argomenti attinenti al merito, già valutati dalla sentenza di appello, che ha motivato il giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in termini esenti da vizi logici o giuridici e dunque incensurabili in questa sede.

3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il delitto di aver favorito, in concorso con altri, l'immigrazione clandestina di un soggetto di nazionalità pakistana che veniva accompagnato, in auto, in Italia dalla Slovenia, fatto commesso il 2 settembre 2011. Con sentenza in data 12 ottobre 2021 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni uno di reclusione ed € 15.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Nelle prime ore del 2 settembre 2011 al valico di frontiera di Tirnetti veniva fermata un'auto con a bordo cinque persone: quattro di queste, tra i quali anche il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], esibivano documento di identità, mentre la quinta, identificata per [OSCURATO:PERSONA] di nazionalità pachistana, , era priva di documento di identità e in possesso di richiesta di asilo politico in Slovenia. [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di scontrini attestanti il fatto che egli era, nella medesima serata, transitato dall'Italia in Slovenia, da dove, dunque, stava facendo ritorno in Italia. Dal controllo del traffico telefonico risultavano contatti, nelle settimane e nelle ore immediatamente precedenti, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essersi trovato in auto solo per aver chiesto un passaggio per rientrare in Italia, ma di non conoscere i due soggetti rumeni presenti in auto né [OSCURATO:PERSONA]: versione ritenuta non attendibile, risultando documentati , sia i pregressi contatti con [OSCURATO:PERSONA] sia il transito in auto, quella sera stessa, dall'Italia in Slovenia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine all'accertamento della consapevolezza, in capo al ricorrente, della condizione di persona irregolare nel territorio dello Stato italiano di [OSCURATO:PERSONA]. La versione dei fatti fornita dal ricorrente - il quale aveva sostenuto di aver chiesto un passaggio a bordo dell'auto sulla quale si trovavano i rumeni Lepadat e Gheorghe - era verosimile, risultando confermato che il ricorrente non avesse avuto, in precedenza, alcun contatto con i rumeni Lepadat e Gheorghe.Attendibile era quindi l'assunto dell'imputato di non essere stato consapevole della condizione di irregolarità di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione dell'accertamento secondo il quale l'imputato già conosceva i rumeni Lepadat e Gheorghe, assunto privo di riscontro oggettivo e fondato unicamente sull'argomento logico secondo il quale i due rumeni non si sarebbero assunti il rischio di trasportare tre pachistani sconosciuti. Con il terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione della regola di giudizio secondo la quale la penale responsabilità può essere affermata solo al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Innanzitutto, il terzo motivo è generico, in quanto si limita a dedurre la violazione della menzionata regola di giudizio, senza indicare i dati probatori, di segno alternativo rispetto a quelli posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, che i giudici del merito avrebbero trascurato o pretermesso. Il motivo si limita a riportare gli orientamenti della giurisprudenza in relazione alla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., senza però indicare i dati con i quali le sentenze avrebbe omesso di confrontarsi. 2. I motivi primo e secondo denunciano carenza motivazionale dell'accertamento secondo il quale il ricorrente era consapevole della condizione di persona irregolare del pachistano [OSCURATO:PERSONA] e conosceva i due rumeni, uno dei quali conduceva l'auto a bordo della quale sono stati fermati. Le censure, da esaminare congiuntamente, si risolvono nella manifestazione di dissenso rispetto al giudizio di non attendibilità della versione fornita dal ricorrente, il quale aveva dichiarato, appunto, di aver chiesto, trovandosi in un'area di sosta autostradale, un passaggio ai due rumeni, e dunque di non aver mai conosciuto, prima di quella notte, né i due rumeni né il connazionale [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la difesa propone una ri-lettura dei dati probatori, privilegiando il fatto che la rubrica dell'utenza telefonica in uso al ricorrente non aveva memorizzate le utenze in uso ai due soggetti rumeni, circostanza significativa dell'assenza di precedenti contatti e dunque confermativa dell'assunto del ricorrente di non aver conosciuto, prima di quella sera, i due rumeni. Viene dunque sollecitato il collegio a rivalutare, a partire dall'indicata emergenza, la ricostruzione del fatto, senza proporre una specifica critica alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha motivato il giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, siccome prive di riscontri positivi, quanto all'assunto secondo il quale il ricorrente si sarebbe recato in Slovenia in treno per acquisire documentazione medica, e smentite direttamente dai documenti rinvenuti in possesso dell'imputato stesso, attestanti l'acquisto della così detta vignetta per circolare in Slovenia e una consumazione in un autogrill italiano propria nella serata del 1°settembre 2011, e dal traffico telefonico, comprovante contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. I motivi, dunque, deducono argomenti attinenti al merito, già valutati dalla sentenza di appello, che ha motivato il giudizio di non attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in termini esenti da vizi logici o giuridici e dunque incensurabili in questa sede. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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