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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22457/2026

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di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della sentenzarelativamente alla ammissione alla messa alla prova;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la decisione con cui il Tribunale della stessa città, il 3 luglio 2024,all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato contestato ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, peravere detenuto illecitamente, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente deltipo hashish per un quantitativo complessivo di grammi 98,97 lordi, dopo averneceduto grammi 0,97 a [OSCURATO:PERSONA] in Roma il 2 febbraio 2024.

Il fattoveniva riqualificato ai sensi del comma 5 della medesima disposizione.Le sentenze di merito hanno ritenuto accertata in modo univoco la vicendasulla base degli atti acquisiti al fascicolo.

In particolare, i militari operanti avevanopercepito direttamente il passaggio del corrispettivo di euro 10,00 e l’acquirente,che aveva tentato di occultare la sostanza appena ricevuta, aveva dichiaratonell’immediatezza di averla poco prima acquistata dall’odierno ricorrente.Anche il residuo quantitativo di stupefacente, rinvenuto sotto il sedile latoguida dell’autovettura e pari a quasi cento grammi lordi, è stato ricondotto alladestinazione alla cessione a terzi.

La sostanza sequestrata, a seguito di analisichimiche, corrispondeva complessivamente a 27,1 grammi di THC e a 181 dosimedie singole.Quanto alla richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod.pen., il giudice delgravame ha osservato che le modalità della condotta, consistite nella cessione supubblica via e nella contestuale detenzione di un panetto di hashish per unquantitativo prossimo ai cento grammi, escludevano il giudizio di particolaretenuità.La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è statadichiarata inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 464 bis cod.proc.pen.,essendo stata avanzata soltanto con la memoria depositata per l'udienza cameraled'appello.Con riferimento al trattamento sanzionatorio, è stata valorizzata la congruitàdella pena individuata in misura prossima al minimo edittale, mentre le modalitàesecutive — denotanti, secondo la pronuncia, scaltrezza e dimestichezza inmateria di commercio di sostanze stupefacenti — sono state reputate ostativetanto al riconoscimento delle attenuanti generiche quanto al beneficio della nonmenzione.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Il ricorrente denuncia anzitutto violazione e falsa applicazione degli artt.530, comma 2, cod.proc.pen. e 131 bis cod.pen., per essere stata apoditticamentedato ponderale — pari a 181 dosi medie singole — risulti sostanzialmentecompatibile con l'uso personale.Argomenta il ricorrente che la qualificazione come spaccio si fonderebbeesclusivamente sulla testimonianza dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], soggettoinattendibile in quanto portatore di una versione a sé favorevole, peraltro relativaa una cessione minima di dieci euro, indice di occasionalità della condotta e diparticolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.2.2.

Lamenta altresì violazione degli artt. 175 cod.pen. e 131 bis cod.pen.,contestando la decisione di secondo grado nella parte in cui ha confermato lasospensione condizionale della pena e, al contempo, negato il beneficio della nonmenzione, senza spiegare le ragioni per le quali gli stessi elementi favorevoli postia fondamento del primo non valessero a giustificare anche il secondo.Richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza checoncede uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e dellanon menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementivalutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli difondare la concessione dell'altro.Sotto connesso profilo, segnala la contraddittorietà, non superata nel giudiziodi gravame, là dove la condotta viene definita al contempo occasionale — ai finidella sospensione condizionale — e abituale, grave e denotante dimestichezzacriminale — ai fini del diniego della non menzione e della tenuità del fatto.In applicazione del canone in dubio pro reo, l'antinomia delle risultanzeprobatorie deve risolversi nel senso di ritenere occasionale la condotta e tenue ilfatto ex art. 131 bis cod.pen., ovvero, in subordine, di riconoscere il beneficio dellanon menzione ex art. 175 cod.pen.2.3.

Deduce, infine, violazione degli artt. 30 della legge 11 marzo 1953, n.87, 136 Cost. e 168 bis cod.penAll'epoca delle indagini e della proposizione dell'appello, l'art. 168 bis cod.pen.precludeva all'imputato di spaccio di lieve entità l'accesso alla sospensione delprocedimento con messa alla prova.La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 dell'11 giugno 2025, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non consentiva lasospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previstodall'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Alla prima difesa utile — la memoria per l'udienza scritta del 12 dicembre2025 — l'istanza è stata dunque tempestivamente avanzata.Non può condividersi, ad avviso del ricorrente, la qualificazione di tardivitàoperata dalla pronuncia impugnata giacché, prima della richiamata pronuncia dellaCorte costituzionale, la legge precludeva l'accesso al beneficio.

L'istanza, dunque,avrebbe dovuto ritenersi tempestiva e correttamente formulata.3.

Le parti, all’esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta che la qualificazione della condotta come cessione disostanza stupefacente sia stata fondata su elementi indiziari insufficienti, nonchésulla testimonianza dell'unico acquirente, soggetto coinvolto nella medesimavicenda criminosa; sostiene che il quantitativo rinvenuto — 181 dosi medie singole— risulterebbe compatibile con un uso esclusivamente personale.Le doglianze, avuto riguardo al loro effettivo contenuto, si risolvono nellaprospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio, estranea alsindacato di legittimità, il quale — secondo un orientamento consolidato, restacircoscritto alla verifica della coerenza logica della motivazione e del rispetto delleregole legali di valutazione della prova, senza potersi tradurre in una rinnovatadelibazione del fatto o in una ponderazione alternativa delle risultanze istruttorie.(Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez.

U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,Rv. 253099 - 01)Alla luce dei richiamati principi, deve rilevarsi come la sentenza impugnataabbia ricostruito la vicenda storica attraverso una concatenazione di elementiconvergenti, ognuno dei quali corroborante gli altri.Le sentenze di merito, con motivazione non manifestamente illogica, hannovalorizzato la percezione visiva diretta, da parte dei militari operanti, delversamento del corrispettivo di dieci euro dall'acquirente al cedente; il tentativodi occultamento della sostanza appena ricevuta da parte del [OSCURATO:PERSONA]; ledichiarazioni accusatorie rese dal medesimo nell'immediatezza dei fatti; ilrinvenimento del residuo quantitativo di hashish — pari a quasi cento grammi lordi— sotto il sedile di guida della vettura condotta dall'odierno ricorrente; ladisponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della banconota appena ricevuta inpagamento.Si tratta di elementi che, nel loro reciproco convergere, sorreggono in terminilogicamente coerenti la conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti in ordinealla destinazione della sostanza alla cessione, così sottraendosi alle censure che,sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirano in realtà a una diversalettura del compendio probatorio.Quanto alla denunciata inattendibilità del teste-acquirente, va premesso chel'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti nonsiano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corsodelle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone indibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto asanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delledichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep.2015, Rv. 261953 – 01).Nella specie, i giudici di merito non si sono fermati al rilievo della merautilizzabilità processuale di tali dichiarazioni, avendone invece apprezzato lacredibilità alla luce dei riscontri esterni rappresentati dalla percezione diretta, daparte degli operanti, del passaggio del denaro, dal tentativo dell’acquirente dioccultare la sostanza appena ricevuta, dal rinvenimento del residuo quantitativodi hashish sotto il sedile di guida dell’autovettura e dalla disponibilità, in capoall’imputato, della banconota appena corrisposta.Non rileva, in contrario, l'argomento fondato sul mero dato ponderale.Ne discende che la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, del datoquantitativo corrispondente a 181 dosi medie singole, in correlazione con lacessione colta in flagranza e con le modalità di occultamento della residuaprovvista, si inscrive in un percorso argomentativo non manifestamente illogico e,come tale, si sottrae alle censure difensive, le quali postulano una diversa letturadel materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.2.

Manifestamente infondato è il motivo articolato sull'art. 131 bis cod.pen.Il ricorrente lamenta che la condotta, caratterizzata da una cessione dimodestissima entità — dieci euro per meno di un grammo —, indicherebbeoccasionalità e particolare tenuità, sicché doveva trovare applicazione la causa dinon punibilità.I giudici di merito hanno sottolineato che, accanto alla cessione minimalepercepita dagli operanti, la condotta del prevenuto si sia caratterizzata per lacontestuale detenzione, all'interno della medesima vettura e su pubblica via, di unpanetto di hashish per un quantitativo prossimo ai cento grammi lordi, occultatosotto il sedile di guida.La fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fattorispondono a logiche strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, giacchéai fini della prima il giudizio investe i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione,nonché la qualità e la quantità della sostanza, mentre ai fini della seconda rilevanole modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericoloe il carattere non abituale del comportamento (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021,Rv. 281572 - 01).Il giudizio di tenuità, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, postula unavalutazione complessa e congiunta di tutti gli indici di cui all'art. 133, primocomma, cod.pen., riferita al fatto storico nella sua unitaria connotazione (Sez.

U,n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Con riferimento al caso di specie, non manifestamente illogica risultal’argomentazione sostenuta dalla Corte distrettuale, secondo cui la circostanza chel'imputato detenesse sulla pubblica via, all’interno della sua autovettura,contestualmente alla cessione, una provvista di stupefacente di consistenzaragguardevole — idonea, di per sé, a generare un numero significativo di ulterioricessioni — preclude il giudizio di minima offensività richiesto dalla disposizione.3.

Fondato è il motivo concernente il diniego del beneficio della non menzione.Il giudice di primo grado concedeva la sospensione condizionale della pena e,al contempo, negava la non menzione; la Corte di appello, investita delladoglianza, ha respinto il motivo di gravame valorizzando le modalità esecutivedenotanti scaltrezza e dimestichezza e la oggettiva gravità del fatto, ritenendoleostative alla concessione del secondo beneficio.Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la sentenza con cui vengaconcesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e nonmenzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutatiin senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare laconcessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario allaconcessione del beneficio negato.

Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787- 01).La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna deve indicare leragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessionedell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro, ovvero indicareelementi di segno contrario specificamente riferiti al beneficio negato.L'onere motivazionale non risulta assolto nella decisione gravata.La Corte distrettuale non ha chiarito perché gli elementi favorevolmenteconsiderati ai fini della sospensione condizionale — incensuratezza, prognosipositiva di astensione da ulteriori reati, quantum di pena prossimo al minimoedittale — non potessero parimenti sorreggere il distinto giudizio richiesto dall'art.175 cod.pen.4.

Fondato è, infine, il motivo concernente la dichiarata tardività dell'istanzadi sospensione del procedimento con messa alla prova.La Corte territoriale ha qualificato come tardiva, ai sensi dell'art. 464 biscod.proc.pen., l'istanza formulata dalla difesa nella memoria depositata perl'udienza camerale del 12 dicembre 2025.La declaratoria di inammissibilità in rito non resiste, però, allo scrutinio dilegittimità, poiché muove da un presupposto erroneo, costituito dall’avereassimilato il caso all'ipotesi ordinaria di istanza tardivamente proposta in pendenzadel giudizio di appello, senza considerare la peculiarità derivante dallo iussuperveniens che ha reso, per la prima volta, accessibile l'istituto al reato per cuisi procede.Si rammenta che, all'epoca della celebrazione del giudizio di primo grado edella proposizione dell'atto di gravame, l'accesso alla sospensione delprocedimento con messa alla prova era precluso per il reato di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990.La preclusione discendeva dal combinato disposto degli artt. 168 bis, comma1, cod.pen. e 550, secondo comma, cod.proc.pen., a seguito dell'innalzamentodella pena edittale massima da quattro a cinque anni operato dall'art. 4, comma3, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023,n. 159 (cd.

"decreto Caivano").La preclusione presentava carattere oggettivo e assoluto, tale precludere inradice ogni eventuale istanza tempestivamente formulata.Con la sentenza n. 90 dell'11 giugno 2025, depositata il 1° luglio 2025, ilGiudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168 bis, primocomma, cod.pen., nella parte in cui non consentiva la sospensione delprocedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309/1990, ravvisando la violazione dell'art. 3 Cost. sotto i profili dellairragionevolezza e della disparità di trattamento rispetto alla fattispecieastrattamente più grave dell'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti,prevista dall'art. 82 d.P.R. n. 309/1990 e ammessa al beneficio per effetto delrinvio operato dall'art. 168 bis cod.pen. all'elenco di cui all'art. 550, comma 2,cod.proc.pen.La pronuncia dispiega efficacia nei rapporti processuali non esauriti, in forzadegli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con conseguenteinapplicabilità della disciplina dichiarata illegittima nel giudizio ancora pendente.Entro la prospettiva delineata, la difesa si è attivata alla prima occasione utilesuccessiva alla decisione della Corte costituzionale, formulando l'istanza con lamemoria depositata per l'udienza scritta del 12 dicembre 2025.La condotta processuale del ricorrente non integra, dunque, una sceltadifensiva consapevolmente omessa entro i termini di cui all'art. 464 bis, comma2, cod.proc.pen., bensì l'esercizio tempestivo di una facoltà che, prima del 1° luglio2025, l'ordinamento non riconosceva, perché radicalmente preclusa dalla leggestessa.Sul piano sistematico, la sospensione del procedimento con messa alla provatende a una possibile causa estintiva del reato subordinata a valutazioniprognostiche e discrezionali del giudice, la cui collocazione temporale entro la fasedi primo grado risponde a esigenze di economia processuale che non possonotrasformarsi in barriera invalicabile quando l'accesso all'istituto sia stato impeditoda un divieto legale poi rimosso.Non può ravvisarsi argomento contrario nel principio tempus regit actum, chepresuppone la sussistenza, nella fase considerata, della facoltà processuale di cuisi tratta.

Nella vicenda in esame, all'opposto, la facoltà mancava ab origine, sicchéapplicare il termine di cui all'art. 464 bis, comma 2, cod.proc.pen. con esito didecadenza significherebbe sanzionare il ricorrente per una omissione che la leggenon gli consentiva di evitare, in palese contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, terzocomma, Cost.Il principio, ancorato alla lettura costituzionalmente orientata, si attagliaanche al caso di specie, ove l'ammissibilità è derivata non da una vicendaprocessuale interna al singolo procedimento, ma dall’intervento della Consulta.In sintesi, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova,pur proposta per la prima volta in grado di appello, non è tardiva, poiché l'accessoa tale istituto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è divenutogiuridicamente possibile solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.90 del 2025, che ha rimosso la preclusione normativa assoluta prevista dall'art.168 bis cod.pen.Ne consegue che non può operare alcuna decadenza correlata a una facoltàdifensiva in precedenza inesistente, dovendo il giudice di appello esaminarel'istanza nel merito.5.

All'accoglimento dei motivi sub 3 e 4 consegue l'annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni concernenti la messa allaprova e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello diRoma.

Il ricorso è inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla sospensione delprocesso con messa alla prova e alla non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Roma.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della sentenzarelativamente alla ammissione alla messa alla prova;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la decisione con cui il Tribunale della stessa città, il 3 luglio 2024,all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato contestato ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, peravere detenuto illecitamente, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente deltipo hashish per un quantitativo complessivo di grammi 98,97 lordi, dopo averneceduto grammi 0,97 a [OSCURATO:PERSONA] in Roma il 2 febbraio 2024. Il fattoveniva riqualificato ai sensi del comma 5 della medesima disposizione.Le sentenze di merito hanno ritenuto accertata in modo univoco la vicendasulla base degli atti acquisiti al fascicolo. In particolare, i militari operanti avevanopercepito direttamente il passaggio del corrispettivo di euro 10,00 e l’acquirente,che aveva tentato di occultare la sostanza appena ricevuta, aveva dichiaratonell’immediatezza di averla poco prima acquistata dall’odierno ricorrente.Anche il residuo quantitativo di stupefacente, rinvenuto sotto il sedile latoguida dell’autovettura e pari a quasi cento grammi lordi, è stato ricondotto alladestinazione alla cessione a terzi. La sostanza sequestrata, a seguito di analisichimiche, corrispondeva complessivamente a 27,1 grammi di THC e a 181 dosimedie singole.Quanto alla richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod.pen., il giudice delgravame ha osservato che le modalità della condotta, consistite nella cessione supubblica via e nella contestuale detenzione di un panetto di hashish per unquantitativo prossimo ai cento grammi, escludevano il giudizio di particolaretenuità.La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è statadichiarata inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 464 bis cod.proc.pen.,essendo stata avanzata soltanto con la memoria depositata per l'udienza cameraled'appello.Con riferimento al trattamento sanzionatorio, è stata valorizzata la congruitàdella pena individuata in misura prossima al minimo edittale, mentre le modalitàesecutive — denotanti, secondo la pronuncia, scaltrezza e dimestichezza inmateria di commercio di sostanze stupefacenti — sono state reputate ostativetanto al riconoscimento delle attenuanti generiche quanto al beneficio della nonmenzione.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Il ricorrente denuncia anzitutto violazione e falsa applicazione degli artt.530, comma 2, cod.proc.pen. e 131 bis cod.pen., per essere stata apoditticamentedato ponderale — pari a 181 dosi medie singole — risulti sostanzialmentecompatibile con l'uso personale.Argomenta il ricorrente che la qualificazione come spaccio si fonderebbeesclusivamente sulla testimonianza dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], soggettoinattendibile in quanto portatore di una versione a sé favorevole, peraltro relativaa una cessione minima di dieci euro, indice di occasionalità della condotta e diparticolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.2.2. Lamenta altresì violazione degli artt. 175 cod.pen. e 131 bis cod.pen.,contestando la decisione di secondo grado nella parte in cui ha confermato lasospensione condizionale della pena e, al contempo, negato il beneficio della nonmenzione, senza spiegare le ragioni per le quali gli stessi elementi favorevoli postia fondamento del primo non valessero a giustificare anche il secondo.Richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza checoncede uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e dellanon menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementivalutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli difondare la concessione dell'altro.Sotto connesso profilo, segnala la contraddittorietà, non superata nel giudiziodi gravame, là dove la condotta viene definita al contempo occasionale — ai finidella sospensione condizionale — e abituale, grave e denotante dimestichezzacriminale — ai fini del diniego della non menzione e della tenuità del fatto.In applicazione del canone in dubio pro reo, l'antinomia delle risultanzeprobatorie deve risolversi nel senso di ritenere occasionale la condotta e tenue ilfatto ex art. 131 bis cod.pen., ovvero, in subordine, di riconoscere il beneficio dellanon menzione ex art. 175 cod.pen.2.3. Deduce, infine, violazione degli artt. 30 della legge 11 marzo 1953, n.87, 136 Cost. e 168 bis cod.penAll'epoca delle indagini e della proposizione dell'appello, l'art. 168 bis cod.pen.precludeva all'imputato di spaccio di lieve entità l'accesso alla sospensione delprocedimento con messa alla prova.La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 dell'11 giugno 2025, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non consentiva lasospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previstodall'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Alla prima difesa utile — la memoria per l'udienza scritta del 12 dicembre2025 — l'istanza è stata dunque tempestivamente avanzata.Non può condividersi, ad avviso del ricorrente, la qualificazione di tardivitàoperata dalla pronuncia impugnata giacché, prima della richiamata pronuncia dellaCorte costituzionale, la legge precludeva l'accesso al beneficio. L'istanza, dunque,avrebbe dovuto ritenersi tempestiva e correttamente formulata.3. Le parti, all’esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta che la qualificazione della condotta come cessione disostanza stupefacente sia stata fondata su elementi indiziari insufficienti, nonchésulla testimonianza dell'unico acquirente, soggetto coinvolto nella medesimavicenda criminosa; sostiene che il quantitativo rinvenuto — 181 dosi medie singole— risulterebbe compatibile con un uso esclusivamente personale.Le doglianze, avuto riguardo al loro effettivo contenuto, si risolvono nellaprospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio, estranea alsindacato di legittimità, il quale — secondo un orientamento consolidato, restacircoscritto alla verifica della coerenza logica della motivazione e del rispetto delleregole legali di valutazione della prova, senza potersi tradurre in una rinnovatadelibazione del fatto o in una ponderazione alternativa delle risultanze istruttorie.(Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,Rv. 253099 - 01)Alla luce dei richiamati principi, deve rilevarsi come la sentenza impugnataabbia ricostruito la vicenda storica attraverso una concatenazione di elementiconvergenti, ognuno dei quali corroborante gli altri.Le sentenze di merito, con motivazione non manifestamente illogica, hannovalorizzato la percezione visiva diretta, da parte dei militari operanti, delversamento del corrispettivo di dieci euro dall'acquirente al cedente; il tentativodi occultamento della sostanza appena ricevuta da parte del [OSCURATO:PERSONA]; ledichiarazioni accusatorie rese dal medesimo nell'immediatezza dei fatti; ilrinvenimento del residuo quantitativo di hashish — pari a quasi cento grammi lordi— sotto il sedile di guida della vettura condotta dall'odierno ricorrente; ladisponibilità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], della banconota appena ricevuta inpagamento.Si tratta di elementi che, nel loro reciproco convergere, sorreggono in terminilogicamente coerenti la conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti in ordinealla destinazione della sostanza alla cessione, così sottraendosi alle censure che,sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirano in realtà a una diversalettura del compendio probatorio.Quanto alla denunciata inattendibilità del teste-acquirente, va premesso chel'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti nonsiano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corsodelle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone indibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto asanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delledichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep.2015, Rv. 261953 – 01).Nella specie, i giudici di merito non si sono fermati al rilievo della merautilizzabilità processuale di tali dichiarazioni, avendone invece apprezzato lacredibilità alla luce dei riscontri esterni rappresentati dalla percezione diretta, daparte degli operanti, del passaggio del denaro, dal tentativo dell’acquirente dioccultare la sostanza appena ricevuta, dal rinvenimento del residuo quantitativodi hashish sotto il sedile di guida dell’autovettura e dalla disponibilità, in capoall’imputato, della banconota appena corrisposta.Non rileva, in contrario, l'argomento fondato sul mero dato ponderale.Ne discende che la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, del datoquantitativo corrispondente a 181 dosi medie singole, in correlazione con lacessione colta in flagranza e con le modalità di occultamento della residuaprovvista, si inscrive in un percorso argomentativo non manifestamente illogico e,come tale, si sottrae alle censure difensive, le quali postulano una diversa letturadel materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.2. Manifestamente infondato è il motivo articolato sull'art. 131 bis cod.pen.Il ricorrente lamenta che la condotta, caratterizzata da una cessione dimodestissima entità — dieci euro per meno di un grammo —, indicherebbeoccasionalità e particolare tenuità, sicché doveva trovare applicazione la causa dinon punibilità.I giudici di merito hanno sottolineato che, accanto alla cessione minimalepercepita dagli operanti, la condotta del prevenuto si sia caratterizzata per lacontestuale detenzione, all'interno della medesima vettura e su pubblica via, di unpanetto di hashish per un quantitativo prossimo ai cento grammi lordi, occultatosotto il sedile di guida.La fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fattorispondono a logiche strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, giacchéai fini della prima il giudizio investe i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione,nonché la qualità e la quantità della sostanza, mentre ai fini della seconda rilevanole modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericoloe il carattere non abituale del comportamento (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021,Rv. 281572 - 01).Il giudizio di tenuità, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, postula unavalutazione complessa e congiunta di tutti gli indici di cui all'art. 133, primocomma, cod.pen., riferita al fatto storico nella sua unitaria connotazione (Sez. U,n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Con riferimento al caso di specie, non manifestamente illogica risultal’argomentazione sostenuta dalla Corte distrettuale, secondo cui la circostanza chel'imputato detenesse sulla pubblica via, all’interno della sua autovettura,contestualmente alla cessione, una provvista di stupefacente di consistenzaragguardevole — idonea, di per sé, a generare un numero significativo di ulterioricessioni — preclude il giudizio di minima offensività richiesto dalla disposizione.3. Fondato è il motivo concernente il diniego del beneficio della non menzione.Il giudice di primo grado concedeva la sospensione condizionale della pena e,al contempo, negava la non menzione; la Corte di appello, investita delladoglianza, ha respinto il motivo di gravame valorizzando le modalità esecutivedenotanti scaltrezza e dimestichezza e la oggettiva gravità del fatto, ritenendoleostative alla concessione del secondo beneficio.Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la sentenza con cui vengaconcesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e nonmenzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutatiin senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare laconcessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario allaconcessione del beneficio negato. Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787- 01).La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna deve indicare leragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessionedell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro, ovvero indicareelementi di segno contrario specificamente riferiti al beneficio negato.L'onere motivazionale non risulta assolto nella decisione gravata.La Corte distrettuale non ha chiarito perché gli elementi favorevolmenteconsiderati ai fini della sospensione condizionale — incensuratezza, prognosipositiva di astensione da ulteriori reati, quantum di pena prossimo al minimoedittale — non potessero parimenti sorreggere il distinto giudizio richiesto dall'art.175 cod.pen.4. Fondato è, infine, il motivo concernente la dichiarata tardività dell'istanzadi sospensione del procedimento con messa alla prova.La Corte territoriale ha qualificato come tardiva, ai sensi dell'art. 464 biscod.proc.pen., l'istanza formulata dalla difesa nella memoria depositata perl'udienza camerale del 12 dicembre 2025.La declaratoria di inammissibilità in rito non resiste, però, allo scrutinio dilegittimità, poiché muove da un presupposto erroneo, costituito dall’avereassimilato il caso all'ipotesi ordinaria di istanza tardivamente proposta in pendenzadel giudizio di appello, senza considerare la peculiarità derivante dallo iussuperveniens che ha reso, per la prima volta, accessibile l'istituto al reato per cuisi procede.Si rammenta che, all'epoca della celebrazione del giudizio di primo grado edella proposizione dell'atto di gravame, l'accesso alla sospensione delprocedimento con messa alla prova era precluso per il reato di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/1990.La preclusione discendeva dal combinato disposto degli artt. 168 bis, comma1, cod.pen. e 550, secondo comma, cod.proc.pen., a seguito dell'innalzamentodella pena edittale massima da quattro a cinque anni operato dall'art. 4, comma3, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023,n. 159 (cd. "decreto Caivano").La preclusione presentava carattere oggettivo e assoluto, tale precludere inradice ogni eventuale istanza tempestivamente formulata.Con la sentenza n. 90 dell'11 giugno 2025, depositata il 1° luglio 2025, ilGiudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168 bis, primocomma, cod.pen., nella parte in cui non consentiva la sospensione delprocedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309/1990, ravvisando la violazione dell'art. 3 Cost. sotto i profili dellairragionevolezza e della disparità di trattamento rispetto alla fattispecieastrattamente più grave dell'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti,prevista dall'art. 82 d.P.R. n. 309/1990 e ammessa al beneficio per effetto delrinvio operato dall'art. 168 bis cod.pen. all'elenco di cui all'art. 550, comma 2,cod.proc.pen.La pronuncia dispiega efficacia nei rapporti processuali non esauriti, in forzadegli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con conseguenteinapplicabilità della disciplina dichiarata illegittima nel giudizio ancora pendente.Entro la prospettiva delineata, la difesa si è attivata alla prima occasione utilesuccessiva alla decisione della Corte costituzionale, formulando l'istanza con lamemoria depositata per l'udienza scritta del 12 dicembre 2025.La condotta processuale del ricorrente non integra, dunque, una sceltadifensiva consapevolmente omessa entro i termini di cui all'art. 464 bis, comma2, cod.proc.pen., bensì l'esercizio tempestivo di una facoltà che, prima del 1° luglio2025, l'ordinamento non riconosceva, perché radicalmente preclusa dalla leggestessa.Sul piano sistematico, la sospensione del procedimento con messa alla provatende a una possibile causa estintiva del reato subordinata a valutazioniprognostiche e discrezionali del giudice, la cui collocazione temporale entro la fasedi primo grado risponde a esigenze di economia processuale che non possonotrasformarsi in barriera invalicabile quando l'accesso all'istituto sia stato impeditoda un divieto legale poi rimosso.Non può ravvisarsi argomento contrario nel principio tempus regit actum, chepresuppone la sussistenza, nella fase considerata, della facoltà processuale di cuisi tratta. Nella vicenda in esame, all'opposto, la facoltà mancava ab origine, sicchéapplicare il termine di cui all'art. 464 bis, comma 2, cod.proc.pen. con esito didecadenza significherebbe sanzionare il ricorrente per una omissione che la leggenon gli consentiva di evitare, in palese contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, terzocomma, Cost.Il principio, ancorato alla lettura costituzionalmente orientata, si attagliaanche al caso di specie, ove l'ammissibilità è derivata non da una vicendaprocessuale interna al singolo procedimento, ma dall’intervento della Consulta.In sintesi, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova,pur proposta per la prima volta in grado di appello, non è tardiva, poiché l'accessoa tale istituto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è divenutogiuridicamente possibile solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.90 del 2025, che ha rimosso la preclusione normativa assoluta prevista dall'art.168 bis cod.pen.Ne consegue che non può operare alcuna decadenza correlata a una facoltàdifensiva in precedenza inesistente, dovendo il giudice di appello esaminarel'istanza nel merito.5. All'accoglimento dei motivi sub 3 e 4 consegue l'annullamento dellasentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni concernenti la messa allaprova e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello diRoma. Il ricorso è inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla sospensione delprocesso con messa alla prova e alla non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris