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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10756/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; 31 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che ricorrente definiva il giudizio di appello con il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello fatta eccezione di quello sulla recidiva; ritenuto che con il ricorso in cassazione si censurano profili attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato di evasione e, quindi„ si propongono questioni rientranti tra quelle oggetto di rinuncia (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Le Prei1lente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; 31 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che ricorrente definiva il giudizio di appello con il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi di appello fatta eccezione di quello sulla recidiva; ritenuto che con il ricorso in cassazione si censurano profili attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato di evasione e, quindi„ si propongono questioni rientranti tra quelle oggetto di rinuncia (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Le Prei1lente
Sentenza Cassazione n. 10756/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris