CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 aprile 2022
Cassazione n. 03930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12988-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MAJO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - FliTti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente "-a; tI 1-; in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CANTILID, rappresentati e difesi dall'Avvocato mari() cARRATo: -resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 25/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (-;1 1I7,71; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MISTRI che conelnde inr il r ,,,-.tto d0 ,tfi--171 r,-0-nbirefito d± rompetf-nza proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza più compiutamente indicata in epigrafe, stante la sua infondatezza. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per reo-olamento ti di competenza, sulla base di due motivi, avverso l'ordinanza, pubblicata il 27 aprile 2022, con cui il Tribunale di Bologna — nell'ambito del procedimento contrassegnato come R4_;. n. 9605/21. Pendente tra io stesso e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — ha dichiarato il proprio difetto di competenza, in favore del Tribunale di Vallo della Lucania; - '11C, 111 IJU11l0 Ul ItttU, I OU1C1110 11L011C111C iliC1l1C Cile i coniugi Modica-Scorrano promuovono nei sui confronti, innanzi al Tribunale vallese, una procedura ex art. 700 cod. proc. civ., in relazione a danni da infiltrazioni provenienti dd-I lastrico solare Lu copeituut ULl JUR, appartamento sito in un condominio di [OSCURATO:PERSONA], lastrico di proprietà esclusiva del Mai o; - che l'adito Tribunale concedeva il richiesto provvedimento d'urgenza (poi confermato in sede di reclamo ex art. 669 -terdecies cod. proc. civ.), condannando il convenuto ad eseguire immediatamente i lavori ,E rifacimento riel Lastrico; Ric 2022 n 12988 sez M3 - ud 23-11-2022 -2- - che esso Majo promuoveva la causa di merito davanti al Tribunale di Bologna, invocando un preteso cambio di residenza della Scorrano, intervenuto nelle more del giudizio - che, costituitisi in giudizio, i coniugi Modica-Scorrano eccepivano l'incompetenza del Tribunale felsineo, ai sensi dell'art. 23CC\ tl«rt \ (' 1NT Pre,-»one da esso avendo declinato la competenza in favore di quello di Vallo della Lucania; - che avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza il Mai°, sulla baso di due motivi; - che con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, comma l, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione delle norme di cui agli artt. 23, 28, 38, commi 1 , 4599, 101 112, 115 e 167 cod. proc. civ.; - che, secondo il ricorrente, in materia di competenza territoriale "derogabile" - qual è quella prevista dall'art. 23 cod. proc. civ. - l'eccezione di incompetenza si configura quale "eccezione in senso stretto", di talché il convenuto non ha soltanto l'onere di allegare, ma anche di rilevare in via esclusiva il fatto integratore dell'eccezione, ovvero di attribuirvi "significatività giuridica"; - L11 , uiemisegueliza, 11 kviouica cta CA-011a110, tungi ual pencisi limitare a dedurre sic et simpliciter l'esistenza d'un condominio ovvero ad addurre che la controversia intercorra tra titolari di unità immobiliari di proprietà esclusi-v-a inglobate nel medesimo stabile", a-v-evano ii'onere UI "esplicitare" e di "valorizzare giuridicamente" le ragioni della ritenuta "afferenza al condominio" della controversia; - che ciò non essendo avvenuto, sussisterebbe violazione delle norme sopra meglio richiamate; - che il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e r-rul 1 r•;Ar crit-da ,-7;cení, C•flll cisr • Ric 2022 n 12988 sez M3 - ucl 23-11-2022 -3- - che si censura l'impugnata ordinanza sul rilievo che "il Giudice a quo ha ritenuto doversi applicare la norma di cui all'art. 23 cod. proc. civ al caso di specie in ragione sz.: e! si,nrp,firifer della ritenuta «esistenza (li un Condominio (ente condominiale)»", mentre presupposto per l'applicazione di tale norma è il "fatto — ben diverso — che la controversi, attenga al condominio, redius, sia sorta e sussista «per ragioni afferenti ai condominio»"; - che hanno resistito all'avversaria impugnazione i coniugi Modica- georranc\ chiedendo che la stessa sia rigettata; - che anche il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha chiesto il rigetto del regolamento; - che entrambe le parti private hanno depositato memoria, ex 380 -ter cod. proc. civ., insistendo nelle rispettive argomentazioni. Considerato in diritto - che il regolamento, benché ammissibile, è da rigettare, dovendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania; che I I P motivi di impugnazione da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione — non sono fondati; - che l'ordinanza impugnata, infatti, si è dichiaratamente attenuta al epum,ato [OSCURATO:PERSONA], "1,1 for cl; applicazione dell'art. 23 cod. proc. civ. non è limitata alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle narti comuni dell'edificio o dall'uso e crndimentc, delle stesse" rientrandovi pure "la causa promossa da un condomino per ottenere la condanna di altro condomino al risarcimento del danno da infiltrazioni idriche provenienti en ti dall'appartamento sovrastante, come pure la domanda con cui il convenuto, sui presupposto della provenienza dei Ric. 2022 n. 12988 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -4- lamentati danni da parti comuni dell'edificio, tenda a riversare sul condominio oí_,Yrii responsabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, 0,1 12 ennalo 901 a 15zo v, v. (,'z4nR7_ni)• - che è "arbitraria, dunque, la pretesa di limitare la sfera di applicazione del ripetuto art. 23 cod. proc. civ. alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse", in quanto una "siffatta limitazione urta, peraltro, contro il decisivo rilievo che, ove per «cause tra condomini», ex ari-, 73 cod, proc. civ, dovessero intendersi solo quelle a carattere reale testè indicate, non si comprenderebbe la necessità della norma in parola con riferimento al condominio, visto chegià il precedente art. 21 cod, proc. civ prevede, quale foro speciale per le cause relative a diritti reali immobiliari, quello del luogo dove è posto l'immobile o la parte di esso soggetta a maggior tributo verso lo Stato" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 18 settembre 2006, n. 20076, Rv. 591409-01); - che il regolamento, pertanto, va rigettato, dovendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania; - che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, "il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterrninabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del -h,- rwbia - merarnente processuale" (Cass. Sez. (-3, ore]. 14 gennaio 2020, n. 504, RV. 656577-01); - che in ragione del rigetto del regolamento, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, coi-rima 1-q;mter, del d.P.R. 30 maggio 9009, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. Ric, 2022 rL 12988 ser. M3 - ud. 23-11-2022 -5- 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento e t-% ttn In t ,•-n t.t.k .c n-• all'amministr-zione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1 tale norrrr, Iti it,otesi anche ron riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 631910-01). PQM La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre 900,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 5, nel testo introdotto (Iningrt 1 , enn-Iml 17 della legge 74 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a i norma del comma 1-bis dello stesso art. 1.3. Così deciso in Roma, all'esito