CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45689/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 18.12.2019, con il quale era stato disposto il trattenimento della missiva in partenza indirizzata a tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Sulmona nel circuito A.S. 1 e in passato sottoposto anch'egli allo speciale regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen.. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Graviano, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 18 ter n. 3 legge n. 354/1975, nonché agli artt. 2, 15, 21, 24, 27, comma 3, e 111 Cost. e artt. 3, 8, 9 e 10 CEDU". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là dei vizi formalmente denunciati, è basato su motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e, in ogni caso, manifestamente infondati, oltre che costituiti da mere doglianze in punto di fatto. E in vero, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di trattenere una missiva può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva stessa sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Perugia non si è limitato ad affermazioni generiche, che lascino trasparire il semplice sospetto sul reale contenuto della missiva trattenuta, ma ha evidenziato e analizzato le anomalie della missiva stessa, ritenuta "ambigua" perché contenente "una congerie di argomenti che si intersecano in modo non lineare, con ripetute ed esagerate manifestazioni di affetto, riferimenti a soggetti terzi non ben individuati, notizie di processi in corso, il consiglio di rivolgersi a uno dei suoi avvocati, indicato con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono". E alla stregua di tali circostanze ha ritenuto che "tutto ciò suscita il sospetto che l'intento del Graviano possa essere quello di suggerire o far recepire al destinatario qualcosa di non meglio comprensibile o decifrabile" e che, dunque, detta missiva fosse piena di messaggi criptici potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza. Tale motivazione, assolutamente logica e congrua, è insindacabile in questa sede. r2 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tk.Q.71-(221."412 (2,4441,-1-<' [OSCURATO:PERSONA]