CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01396/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 15 marzo 2023 che, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Crotone del 12 maggio 2021, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia per i reati di cui agli artt. 337, 582-585 in relazione all'art. 576 comma 1 n.1 e all'art.576 comma 1 n.5bis cod. pen., artt. 75 comma secondo D.Igs. 159/2011. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrente e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico e manifestamente infondato in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - Considerato che - con particolare riferimento alla determinazione della pena - il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, in parziale accoglimento dell'atto di appello, ha proc:eduto alla riduzione della pena valorizzando "[..]la modestia dei precedenti penali, la loro risalenza nel tempo, la condotta processuale[..] " secondo il consolida1::o indirizzo di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e nella determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il