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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46555/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Y8K21) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi attingono la determinazione della pena ed il riconoscimento della recidiva; ritenuto che, rispetto ad entrambi tali aspetti, la Corte di appello ha motivato esaustivamente e senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, specificando espressamente che la violenza e l'aggressività mostrata dall'imputato nel contrapporsi ai pubblici agenti è tale da giustificare la determinazione della pena base in misura significativamente superiore rispetto al minimo edittale, partimenti, tale condotta è stata ritenuta manifestazione ulteriore della propensione a delinquere dell'imputato; ritenuto che la sentenza impugnata motiva puntualmente e nel merito sulle questioni oggetto di ricorso, senza che emergano vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La PresideO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Y8K21) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi attingono la determinazione della pena ed il riconoscimento della recidiva; ritenuto che, rispetto ad entrambi tali aspetti, la Corte di appello ha motivato esaustivamente e senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, specificando espressamente che la violenza e l'aggressività mostrata dall'imputato nel contrapporsi ai pubblici agenti è tale da giustificare la determinazione della pena base in misura significativamente superiore rispetto al minimo edittale, partimenti, tale condotta è stata ritenuta manifestazione ulteriore della propensione a delinquere dell'imputato; ritenuto che la sentenza impugnata motiva puntualmente e nel merito sulle questioni oggetto di ricorso, senza che emergano vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La PresideO
Sentenza Cassazione n. 46555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris