CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5896-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3678/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C ., in persona del legale rappresentante p.t.,nonché a [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di socio accomandatario ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di soci accomandanti della predetta società,un avviso di accertamento cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre sanzioni ed interessi, relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti alla contestata partecipazione della società contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti; che icontribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 6320/2019 rigettò i ricorsi; che i contribuenti proposero separati appelli innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, previa riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., con sentenza n. 3678/2021, depositata il 21/07/2021 accolse i gravami osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) non solo fosse fondato l’eccepito difetto di legittimazione passiva dei soci accomandanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , trattandosi di riprese per I.V.A. “ che rimane interamente a carico della società”, senza “riflessi sull’imposizione personale del socio” (cfr. p. 8, cpv., della motivazione della sentenza impugnata), ma (b) la società e l’accomandatario avessero ottemperato all’onere della prova sugli stessi gravante, circa la inconsapevolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. la p. 9 della sentenza impugnata, §§ 1.4-1.7 della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituiti con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C .,in persona del legale rappresentante p.t.,nonché [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia” (cfr. ricorso, p. 10), per non avere la C.T.R. considerato che la circostanza che la società cedente (tale STL S . R . L .) fosse una cartiera era da ritenersi non contestata, originandosi, in conseguenza, una presunzione di consapevolezza, in capo alla cessionaria (e, cioè, la società contribuente odierna controricorrente) di partecipazione alla frode, con onere della prova contraria a carico della stessa; che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che i contribuenti abbiano ottemperato all’onere della prova su di essi gravante sulla base di “un esame dei singoli elementi addotti dall’Ufficio [senza, però] effettua[rne] la necessaria valutazione congiunta” (cfr. ivi); che con il terzo motivo, infine, la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, onde escludere la consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] , di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, elementi quali l’avvenuta consegna della merce, la regolarità della contabilità e la tracciabilità dei pagamenti; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati; che è noto che, in tema di detrazione dell'I.V.A. connessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02); che, tanto premesso in linea generale ed osservato che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., siccome fondato sulla esistenza di una presunta non contestazione, da parte della società contribuente, circa la consapevolezza di contrarre con una società cartiera senza che, però, la difesa erariale abbia indicato come e quando tale atteggiamento processuale sia emerso nei gradi di merito né, tampoco, abbia trascritto le difese dei contribuenti donde dovrebbe trarsi siffatta conclusione (cfr. anche Cass., Sez. 6-3, 4.4.2022, n. 10761, Rv. 664645-01), non può non osservarsi che –contrariamente a quanto assunto con le residue censure – non solo la C.T.R. non ha impropriamente invertito l’onere della prova tra le parti, ma ha, piuttosto, ritenuto assolto quello gravante sulla contribuente, esaminando globalmente (e non singolarmente, come pure lamentato dall’ AGENZIA ) il materiale istruttorio a propria disposizione, non limitato affatto al rilievo (ex se certamente inidoneo all’uopo. Cfr. Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02) della avvenuta consegna della merce, della regolarità della contabilità ed alla tracciabilità dei pagamenti (così il terzo motivo di ricorso), circostanze che costituiscono, piuttosto, solo alcuni degli elementi (cfr. il § 1.4 della motivazione della gravata decisione) valorizzati dai giudici di appello per escludere la consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA] , di partecipare ad una frode fiscale, unitamente ad altri (cfr. i §§ 1.5-1.7 della motivazione) non censurati dalla parte ricorrente; che le censure in esame tendono, in ultima analisi, ad un’inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione degli elementi innanzi esposti e che hanno indotto la C.T.R. a ritenere assolta, ad opera della parte contribuente, la prova della mancanza di consapevolezza di partecipare alle operazioni soggettivamente inesistenti sottese alle riprese per cui è causa; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C ., in persona del legale rappresentante p.t., nonché di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C ., in persona del legale rappresentante p.t., nonchédi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizi