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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38952/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amico; considerato che con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., sussistendo le condizioni per il loro riconoscimento; rilevato che la Corte di appello ha rigettato l’identico motivo sollevato con il gravame, osservando che la giovane età e lo stato di incensuratezza (quest’ultimo irrilevante per legge) risultavano recessivi rispetto alla natura soggettiva delle vittime e al comportamento aggressivo e protervo adoperato in alcuni episodi; considerato che il motivo, dunque, si sostanzia nella mera reiterazione delle argomentazioni esposte con il gravame, disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfuse nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità.

Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in scrutinio, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato, inoltre, che con tale struttura argomentativa il ricorrente si limita a sostenere l’erroneità della sentenza impugnata, senza che siano esposte reali censure alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale manca ogni reale confronto.

Da ciò discende l’inammissibilità del motivo anche perché difetta del requisito della specificità "estrinseca ",mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468). rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Amico; considerato che con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., sussistendo le condizioni per il loro riconoscimento; rilevato che la Corte di appello ha rigettato l’identico motivo sollevato con il gravame, osservando che la giovane età e lo stato di incensuratezza (quest’ultimo irrilevante per legge) risultavano recessivi rispetto alla natura soggettiva delle vittime e al comportamento aggressivo e protervo adoperato in alcuni episodi; considerato che il motivo, dunque, si sostanzia nella mera reiterazione delle argomentazioni esposte con il gravame, disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfuse nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in scrutinio, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato, inoltre, che con tale struttura argomentativa il ricorrente si limita a sostenere l’erroneità della sentenza impugnata, senza che siano esposte reali censure alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale manca ogni reale confronto. Da ciò discende l’inammissibilità del motivo anche perché difetta del requisito della specificità "estrinseca ",mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468). rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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