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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 31001/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TA' di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore e procuratorespeciale, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno che,in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermatol’ordinanza in data 11 maggio 2026, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salernoaveva disposto, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., lasostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata con quella dellacustodia cautelare in carcere.Deduce:2.

Violazione di legge in ordine alla clausola di salvaguardia della lieveentità, per l'erronea applicazione dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen..Secondo il ricorrente il Tribunale ha trattato la clausola della lieve entitàcome eccezione residuale anziché come parametro sostanziale imposto daiprincipi di proporzionalità, adeguatezza e offensività, errando, comunque, nelvalorizzare l'orario notturno, il contrasto fra le giustificazioni e il precedenteepisodio del 18 dicembre 2025 senza dar conto, in termini logicamente coerenti,di come tali elementi incidessero sulla reale portata lesiva di una condottaprotrattasi per un solo minuto e seguita da rientro spontaneo.3.

Vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà.Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione dell'ordinanzaimpugnata per l'omesso confronto con la brevità dell'allontanamento e laspontaneità del rientro; per la contraddittoria valorizzazione del contrastoesistente nelle giustificazioni addotte da [OSCURATO:PERSONA].

Si specifica che tale elementodel fatto; per l'illogica utilizzazione del precedente provvedimento del 18dicembre 2025 - con cui era stato negato l’aggravamento in relazione ad altraviolazione delle prescrizioni ed era stata riconosciuta la lieve entità - comeelemento di aggravamento anziché di favore; per la natura apparente dellamotivazione relativa all'orario notturno; per l'omessa valutazione unitaria ecomplessiva degli elementi, trattati in modo atomistico; per l'inversionedell'onere della prova, avendo il Tribunale richiesto alla difesa di dimostrare lalieve entità anziché verificare positivamente gli elementi ostativi a talequalificazione.4.

Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezzaCon il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. el'omessa valutazione della custodia cautelare in carcere come extrema ratio, nonavendo il Tribunale motivato sull'inidoneità di soluzioni intermedie, qualil'intensificazione dei controlli, e non avendo considerato la pendenza dellarichiesta di messa alla prova quale elemento rilevante ai fini della prognosi dipericolosità sociale ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va anzitutto ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione deiprovvedimenti in materia di misure cautelari personali è circoscritto alla verificache questa sia effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioniposte a fondamento della decisione; che non sia manifestamente illogica, perchésorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidentierrori nell'applicazione delle regole della logica; che non sia internamentecontraddittoria, ossia esente da insormontabili incongruenze fra le sue diverseparti; e che non risulti incompatibile con altri atti del processo specificamenteindicati dal ricorrente, in misura tale da risultarne vanificata o radicalmenteinficiata sotto il profilo logico.

Non sono per contro deducibili in questa sedecensure che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, si risolvano nellaprospettazione di una lettura alternativa degli elementi valutati dal giudice dimerito, ovvero attacchino la persuasività, la puntualità o il rigoredell'argomentazione, sollecitando una differente comparazione del significatodegli elementi fattuali considerati.

Il giudizio sulla ricorrenza della lieve entitàdella trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari è, in altri termini, ungiudizio di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti appena indicati.3.

Quanto alla nozione di lieve entità, l'art. 276, comma 1-ter, cod. proc.pen., come modificato dall'art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47, ha temperatoil rigido automatismo che imponeva, in caso di trasgressione alle prescrizioniconcernenti il divieto di allontanarsi dall'abitazione, la revoca della misuradomiciliare e la sostituzione con la custodia in carcere, subordinando tale effettoalla condizione che il fatto non sia di lieve entità.

Questa Corte ha chiarito che lalocuzione allude a violazioni di modesto rilievo, ovvero a quelle che non sono ingrado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura domiciliare atutelare le esigenze cautelari del caso concreto, e che il relativo apprezzamentova condotto valorizzando tutte le connotazioni strutturali e finalistiche dellacondotta trasgressiva, in termini di modalità del fatto, grado di colpevolezza daesso desumibile ed entità del danno o del pericolo che ne è derivato, al fine diverificarne l'effettiva lesività (cfr. Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni, Rv.277696 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 13348 del 09/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.272943 - 01).Si tratta di un giudizio che il legislatore ha rimesso al giudice di merito, ilquale è tenuto a fornire, in senso positivo o negativo, una motivazione adeguata,corretta e logica, ma che non risponde a un meccanismo applicativo rigido né aun catalogo tassativo di indici.4.

Applicando tali coordinate al caso di specie, i primi due motivi di ricorso,pur formalmente dedotti come violazione di legge e vizio di motivazione, sirisolvono nella proposta di una lettura alternativa e parcellizzata degli elementiposti dal Tribunale a fondamento del giudizio di non lieve entità, non consentitain questa sede.L'ordinanza impugnata non si è limitata a valorizzare isolatamente labrevità dell'allontanamento o la collocazione oraria dello stesso, ma ha condottouna valutazione complessiva della condotta, ponendo in relazione fra loro l'orarionotturno, il contrasto fra le giustificazioni rese dall'indagato e l'ampiezza delregime autorizzatorio già concesso, elementi dai quali ha tratto, conragionamento non implausibile, l'indice di una persistente insofferenza alleprescrizioni impostegli.A tale quadro argomentativo il ricorso non oppone un effettivo confrontocritico, ma si sofferma sui singoli elementi presi isolatamente, senza maimisurarsi con il dato che il Tribunale ha posto a chiusura del proprioragionamento, ossia la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse già reso responsabile,in precedenza, di analoga condotta trasgressiva, tanto che il Giudice per leindagini preliminari, con ordinanza del 18 dicembre 2025, ne aveva riconosciutola lieve entità e rigettato la richiesta di aggravamento del pubblico ministero.Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'utilizzo di tale precedente nonintegra un'aporia logica, poiché il Tribunale non ha inteso trarne un giudizio dimaggiore gravità del fatto in sé considerato, quanto piuttosto un datosintomatico della reiterazione della condotta trasgressiva nonostante lapregressa tolleranza mostrata dall'autorità giudiziaria: circostanza che, unita aglialtri elementi evidenziati, ha indotto il Tribunale a ritenere ormai rivelatal'inidoneità della misura domiciliare a fronteggiare le esigenze cautelari.5.

Il terzo motivo è del pari inammissibile.La valutazione sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura è stataspecificamente motivata dal Tribunale attraverso l'individuazione degli elementiostativi alla permanenza del regime domiciliare, sicché la censura si risolve,anche in questo caso, nella sollecitazione di una diversa ponderazione deglielementi di fatto, preclusa in sede di legittimità; né rileva, ai fini della verificasulla congruità della misura cautelare, la pendenza dell'istanza di messa allaprova, trattandosi di valutazione autonoma rispetto ai presupposti dell'art. 276,comma 1-ter, cod. proc. pen..6.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma chesi determina equitativamente in euro 3.000,00, non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità.7.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, va disposto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen., che copia della sentenza sia trasmessa al Direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quantostabilito dal comma 1-bis del medesimo articolo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen..Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore e procuratorespeciale, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno che,in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermatol’ordinanza in data 11 maggio 2026, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salernoaveva disposto, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., lasostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata con quella dellacustodia cautelare in carcere.Deduce:2. Violazione di legge in ordine alla clausola di salvaguardia della lieveentità, per l'erronea applicazione dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen..Secondo il ricorrente il Tribunale ha trattato la clausola della lieve entitàcome eccezione residuale anziché come parametro sostanziale imposto daiprincipi di proporzionalità, adeguatezza e offensività, errando, comunque, nelvalorizzare l'orario notturno, il contrasto fra le giustificazioni e il precedenteepisodio del 18 dicembre 2025 senza dar conto, in termini logicamente coerenti,di come tali elementi incidessero sulla reale portata lesiva di una condottaprotrattasi per un solo minuto e seguita da rientro spontaneo.3. Vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà.Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione dell'ordinanzaimpugnata per l'omesso confronto con la brevità dell'allontanamento e laspontaneità del rientro; per la contraddittoria valorizzazione del contrastoesistente nelle giustificazioni addotte da [OSCURATO:PERSONA]. Si specifica che tale elementodel fatto; per l'illogica utilizzazione del precedente provvedimento del 18dicembre 2025 - con cui era stato negato l’aggravamento in relazione ad altraviolazione delle prescrizioni ed era stata riconosciuta la lieve entità - comeelemento di aggravamento anziché di favore; per la natura apparente dellamotivazione relativa all'orario notturno; per l'omessa valutazione unitaria ecomplessiva degli elementi, trattati in modo atomistico; per l'inversionedell'onere della prova, avendo il Tribunale richiesto alla difesa di dimostrare lalieve entità anziché verificare positivamente gli elementi ostativi a talequalificazione.4. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezzaCon il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. el'omessa valutazione della custodia cautelare in carcere come extrema ratio, nonavendo il Tribunale motivato sull'inidoneità di soluzioni intermedie, qualil'intensificazione dei controlli, e non avendo considerato la pendenza dellarichiesta di messa alla prova quale elemento rilevante ai fini della prognosi dipericolosità sociale ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va anzitutto ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione deiprovvedimenti in materia di misure cautelari personali è circoscritto alla verificache questa sia effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioniposte a fondamento della decisione; che non sia manifestamente illogica, perchésorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidentierrori nell'applicazione delle regole della logica; che non sia internamentecontraddittoria, ossia esente da insormontabili incongruenze fra le sue diverseparti; e che non risulti incompatibile con altri atti del processo specificamenteindicati dal ricorrente, in misura tale da risultarne vanificata o radicalmenteinficiata sotto il profilo logico. Non sono per contro deducibili in questa sedecensure che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione, si risolvano nellaprospettazione di una lettura alternativa degli elementi valutati dal giudice dimerito, ovvero attacchino la persuasività, la puntualità o il rigoredell'argomentazione, sollecitando una differente comparazione del significatodegli elementi fattuali considerati. Il giudizio sulla ricorrenza della lieve entitàdella trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari è, in altri termini, ungiudizio di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti appena indicati.3. Quanto alla nozione di lieve entità, l'art. 276, comma 1-ter, cod. proc.pen., come modificato dall'art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47, ha temperatoil rigido automatismo che imponeva, in caso di trasgressione alle prescrizioniconcernenti il divieto di allontanarsi dall'abitazione, la revoca della misuradomiciliare e la sostituzione con la custodia in carcere, subordinando tale effettoalla condizione che il fatto non sia di lieve entità. Questa Corte ha chiarito che lalocuzione allude a violazioni di modesto rilievo, ovvero a quelle che non sono ingrado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura domiciliare atutelare le esigenze cautelari del caso concreto, e che il relativo apprezzamentova condotto valorizzando tutte le connotazioni strutturali e finalistiche dellacondotta trasgressiva, in termini di modalità del fatto, grado di colpevolezza daesso desumibile ed entità del danno o del pericolo che ne è derivato, al fine diverificarne l'effettiva lesività (cfr. Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni, Rv.277696 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 13348 del 09/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.272943 - 01).Si tratta di un giudizio che il legislatore ha rimesso al giudice di merito, ilquale è tenuto a fornire, in senso positivo o negativo, una motivazione adeguata,corretta e logica, ma che non risponde a un meccanismo applicativo rigido né aun catalogo tassativo di indici.4. Applicando tali coordinate al caso di specie, i primi due motivi di ricorso,pur formalmente dedotti come violazione di legge e vizio di motivazione, sirisolvono nella proposta di una lettura alternativa e parcellizzata degli elementiposti dal Tribunale a fondamento del giudizio di non lieve entità, non consentitain questa sede.L'ordinanza impugnata non si è limitata a valorizzare isolatamente labrevità dell'allontanamento o la collocazione oraria dello stesso, ma ha condottouna valutazione complessiva della condotta, ponendo in relazione fra loro l'orarionotturno, il contrasto fra le giustificazioni rese dall'indagato e l'ampiezza delregime autorizzatorio già concesso, elementi dai quali ha tratto, conragionamento non implausibile, l'indice di una persistente insofferenza alleprescrizioni impostegli.A tale quadro argomentativo il ricorso non oppone un effettivo confrontocritico, ma si sofferma sui singoli elementi presi isolatamente, senza maimisurarsi con il dato che il Tribunale ha posto a chiusura del proprioragionamento, ossia la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse già reso responsabile,in precedenza, di analoga condotta trasgressiva, tanto che il Giudice per leindagini preliminari, con ordinanza del 18 dicembre 2025, ne aveva riconosciutola lieve entità e rigettato la richiesta di aggravamento del pubblico ministero.Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'utilizzo di tale precedente nonintegra un'aporia logica, poiché il Tribunale non ha inteso trarne un giudizio dimaggiore gravità del fatto in sé considerato, quanto piuttosto un datosintomatico della reiterazione della condotta trasgressiva nonostante lapregressa tolleranza mostrata dall'autorità giudiziaria: circostanza che, unita aglialtri elementi evidenziati, ha indotto il Tribunale a ritenere ormai rivelatal'inidoneità della misura domiciliare a fronteggiare le esigenze cautelari.5. Il terzo motivo è del pari inammissibile.La valutazione sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura è stataspecificamente motivata dal Tribunale attraverso l'individuazione degli elementiostativi alla permanenza del regime domiciliare, sicché la censura si risolve,anche in questo caso, nella sollecitazione di una diversa ponderazione deglielementi di fatto, preclusa in sede di legittimità; né rileva, ai fini della verificasulla congruità della misura cautelare, la pendenza dell'istanza di messa allaprova, trattandosi di valutazione autonoma rispetto ai presupposti dell'art. 276,comma 1-ter, cod. proc. pen..6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma chesi determina equitativamente in euro 3.000,00, non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità.7. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, va disposto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen., che copia della sentenza sia trasmessa al Direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quantostabilito dal comma 1-bis del medesimo articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen..Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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