CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 20738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GY5K0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0639630) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] (CUI 067G4SV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GEORGIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza dell'8 gennaio 2024, il Tribunale di Roma, sezione direttissime in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto disposto in flagranza di reato dalla Polizia giudiziaria, applicando misJra cautelare non detentiva a carico degli indagati [OSCURATO:PERSONA] Irakli, BERDZENISHVILI Lago, LOGUA Nana per il reato di cui agli artt. 624,625 comma primo n.5 e 7 cod. pen. La contestazione cautelare ha ad oggetto il furto in danno dell'esercizio commerciale [OSCURATO:SOCIETA]. commesso da tre persone su beni esposti su scaffali per un valore complessivo di euro 99,00.[OSCURATO:PERSONA] della impugnata ordinanza ha convalidato il provvedimento precautelare adottato di urgenza atteso che: trattasi di ipotesi di arresto in flagranza obbligatorio non essendo riconoscibile l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. che renderebbe l'arresto facoltativo. 2. Avverso il provvedimento di convalida hanno proposto ricorso gli indagati, con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia contenente un unico motivo. 2.1.Con il motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dell'ipotesi in esame quale arresto facoltativo dovendosi ravvisare la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. (si trattava di accertare se la merce sottratta pari ad euro 99,00 configurasse la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen.) e conseguente omessa valutazione dei presupposti richiesti dall'art.381 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano inammissibili. 1.L'unico motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti del provvedimento impugnato e con le indicazioni di questa Corte. L'ordinanza impugnata ha, con motivazione immune da vizi logici, chiarito che il reato indicato nella contestazione cautelare costituisce titolo per l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art.380 comma secondo lett. E) cod. proc. pen. (artt. 624, 625 nn.5 e 7 cod. pen.). 1.1. L'azione delittuosa è stata commessa da più di tre persone e non era configurabile la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. (che avrebbe mutato l'arresto da obbligatorio in facoltativo) in considerazione delle modalità dell'azione criminosa, del numero dei prodotti sottratti, della tipologia di merce (capi di abbigliamento ed un'ascia), e del valore della stessa che "[..] seppur modesto, non è irrisorio, trattandosi di un centinaio di euro[..]." 1.2.11 Tribunale ha inoltre operato un puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto. (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep.2022, Ghirasam,. Rv. 282402). 1.3. Questa Corte ha, peraltro, chiarito che il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex anta", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (ex multis Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Pnn c. Barnaba, Rv. 266930): come risulta dagli atti, alcuni dei capi sottratti sono stati anche privati del cartellino, impedendo in tal modo al momento dell'arresto una valutazione del valore economico dei beni rubati. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 28 marzo 2024 Il c