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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 32003/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria dei crediti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro R.G.N.

Camera di consiglio del 27 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 4767/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/06/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento nel 2001 e nel 2004 stipulò due convenzioni di lottizzazione con le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che sarà in seguito dichiarata fallita, ed i cui crediti oggetto del presente giudizio saranno acquistati per cessione dalla Center s.r.I.).

Tali convenzioni prevedevano a carico delle due società l'obbligo di realizzazione di varie opere definite "di urbanizzazione primaria".

2. Nel 2014 Le due società suddette impugnarono ambedue le convenzioni di tit/ lottizzazione dinanzi al Tar per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarate nulle.

Sostennero, tra l'altro, che nella convenzione venivano qualificate come "opere di urbanizzazione primaria" (e come tali totalmente a carico delle società lottizzanti) infrastrutture che in realtà rientravano per legge nella nozione di "opere di urbanizzazione secondarie", con conseguente obbligo del Comune di assumere su di sé un'aliquota del relativo costo.

3. Con sentenza 23 luglio 2015 n. 354 il TAR per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso.

Quel giudice ritenne che non vi fosse nessun errore nella R.G.N.

Camera di consiglio del 27 settembre 202i1 qualificazione delle opere viarie da realizzare a cura delle lottizzanti, e che comunque le parti di una convenzione di lottizzazione potevano liberamente qualificare come "primarie" piuttosto che "secondarie" le infrastrutture da realizzare.

La sentenza venne appellata dalle soccombenti.

4. Con sentenza 3 settembre 2020 n. 5353 il Consiglio di Stato rigettò l'appello, condividendo i rilievi del Tar.Tale sentenza venne impugnata per revocazione, ai sensi degli articoli 106 codice del processo amministrativo, e 395, n. 3, c.p.c., dalla Faber e dalla Center, come accennato cessionaria del crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

A fondamento del ricorso per revocazione invocarono la scoperta di un documento risalente a 12 anni prima, contenente in sostanza - secondo la prospettazione delle società ricorrenti - una confessione da parte dell'amministrazione comunale circa la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria da parte dei lottizzanti, per le quali il Comune offriva il pagamento di euro 300.000.

5. Con sentenza 21 giugno 2021 n. 4767 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, per due indipendenti ragioni: a) il documento posto a fondamento del ricorso per revocazione non era decisivo, in quanto sottoscritto da persona che non aveva il potere di impegnare la volontà comunale; b) l'impossibilità di produrre quel documento in primo grado non era dipesa da forza maggiore, né da fatto dell'avversario.

6. La sentenza di rigetto del ricorso per revocazione è stata impugnata per cassazione dalla Faber e dalla Center con ricorso fondato su due motivi ed "illustrato" da memoria (la quale tuttavia consiste nella trascrizione pressoché integrale del ricorso per cassazione).

R.G.N.

Camera di consiglio del 27 settembre 2021 Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento ha resistito con controricorso illustrato anch'esso da memoria.

Il ricorso è stato notificato anche al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo le ricorrenti prospettano il vizio di "eccesso di potere giurisdizionale.

Violazione dei limiti esterni della giurisdizione per sconfinamento".

Nella illustrazione del motivo espongono una tesi giuridica così riassumibile: -) nel giudizio di revocazione il Consiglio era stato chiamato a stabilire se ricorresse o non ricorresse l'ipotesi di cui all'articolo 395, n. 3, c.p.c.; -) il Consiglio di Stato, invece di limitarsi a tale valutazione, ha sindacato la legittimità del documento tardivamente scoperto, concludendo che la persona che l'aveva sottoscritto era priva del potere di rappresentare il Comune; -) così giudicando, il Consiglio di Stato ha ceduto i limiti della propria giurisdizione.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, per molte ragioni: -) in primo luogo, perché quello denunciato dalle ricorrenti, a tutto concedere, sarebbe un error in procedendo (ultrapetizione), e non un superamento del limite esterno della giurisdizione, come già ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di impugnazione di sentenze del giudice amministrativo reiettive d'una impugnazione per revocazione (Sez.

U - , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019, Rv. 656058 - 02); -) in secondo luogo, perché travisa la ratio decidendi del provvedimento impugnato, dal momento che il Consiglio di Stato non ha affatto sindacato la legittimità del provvedimento amministrativo tardivamente scoperto, ma si è limitato a vagliarne la decisività per i fini di cui all'articolo 395 c.p.c., come gli era ovviamente consentito; -) in terzo luogo, quel che più rileva, perché il ricorso denuncia nella sostanza la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, e non una violazione dei limiti esterni alla R.G.N.

Camera di consiglio del 27 settembre 2021 giurisdizione del giudice amministrativo (Sez.

U - , Ordinanza n. 1603 del 19/01/2022, Rv. 663722 - 01).

2. Col secondo motivo le società ricorrenti denunciano i vizi di eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione e "violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della CEDU".

Nella illustrazione del motivo si sostiene che le decisioni del giudice amministrativo possono essere impugnate in sede di legittimità quando esse compiano un "radicale stravolgimento delle norme di riferimento, tale da ridondare il manifesta denegata giustizia" (invocano al riguardo la decisione di questa Corte n. 2242 del 2015).

Aggiungono le ricorrenti che nel caso in questione le regole processuali sono state effettivamente stravolte dal Consiglio di Stato, per avere sindacato la legittimità del provvedimento amministrativo tardivamente scoperto, in un giudizio nel quale occorreva soltanto stabilire se esso fosse o non fosse decisivo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di revocazione.

2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile.

In primo luogo è inammissibile perché non c'è stato nel caso di specie nessuno "stravolgimento" delle regole processuali, per quanto già detto al § 1.1 che precede.

In secondo luogo il motivo è inammissibile perché le ricorrenti muovono da un erroneo presupposto interpretativo della sentenza impugnata: essa infatti non ha affatto dichiarato "l'annullamento" di alcun provvedimento amministrativo.

In terzo luogo, quel che più rileva, il motivo è inammissibile perché i precedenti giurisprudenziali invocati dalle ricorrenti sono ormai superati dal più recente ed ormai consolidato orientamento secondo cui "non integra la violazione de/limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo" (ex multis, Sez.

U, Ordinanza n. 25157 del 23.8.2022; Sez.

U, Ordinanza n. 20804 del 28.6.2022; Sez.

U, Ordinanza n. 15573 del R.G.N.

Camera di consiglio del 27 settembre 2021. 04/06/2021; Sez.

U - , Sentenza n. 27770 del 04/12/2020; Sez.

U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018; Sez.

U - , Sentenza n. 8117 del 29/03/2017); orientamento, quest'ultimo coerente con le indicazioni della Consulta (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6) e della Corte di Lussemburgo (CGUE 21.12.2021 in causa C-497/20, Randstad).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, c4/ legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. e Center s.r.I., in solido, alla rifusione in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria dei crediti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro R.G.N. Camera di consiglio del 27 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 4767/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento nel 2001 e nel 2004 stipulò due convenzioni di lottizzazione con le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che sarà in seguito dichiarata fallita, ed i cui crediti oggetto del presente giudizio saranno acquistati per cessione dalla Center s.r.I.). Tali convenzioni prevedevano a carico delle due società l'obbligo di realizzazione di varie opere definite "di urbanizzazione primaria". 2. Nel 2014 Le due società suddette impugnarono ambedue le convenzioni di tit/ lottizzazione dinanzi al Tar per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarate nulle. Sostennero, tra l'altro, che nella convenzione venivano qualificate come "opere di urbanizzazione primaria" (e come tali totalmente a carico delle società lottizzanti) infrastrutture che in realtà rientravano per legge nella nozione di "opere di urbanizzazione secondarie", con conseguente obbligo del Comune di assumere su di sé un'aliquota del relativo costo. 3. Con sentenza 23 luglio 2015 n. 354 il TAR per il Friuli-[OSCURATO:PERSONA] rigettò il ricorso. Quel giudice ritenne che non vi fosse nessun errore nella R.G.N. Camera di consiglio del 27 settembre 202i1 qualificazione delle opere viarie da realizzare a cura delle lottizzanti, e che comunque le parti di una convenzione di lottizzazione potevano liberamente qualificare come "primarie" piuttosto che "secondarie" le infrastrutture da realizzare. La sentenza venne appellata dalle soccombenti. 4. Con sentenza 3 settembre 2020 n. 5353 il Consiglio di Stato rigettò l'appello, condividendo i rilievi del Tar.Tale sentenza venne impugnata per revocazione, ai sensi degli articoli 106 codice del processo amministrativo, e 395, n. 3, c.p.c., dalla Faber e dalla Center, come accennato cessionaria del crediti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. A fondamento del ricorso per revocazione invocarono la scoperta di un documento risalente a 12 anni prima, contenente in sostanza - secondo la prospettazione delle società ricorrenti - una confessione da parte dell'amministrazione comunale circa la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria da parte dei lottizzanti, per le quali il Comune offriva il pagamento di euro 300.000. 5. Con sentenza 21 giugno 2021 n. 4767 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, per due indipendenti ragioni: a) il documento posto a fondamento del ricorso per revocazione non era decisivo, in quanto sottoscritto da persona che non aveva il potere di impegnare la volontà comunale; b) l'impossibilità di produrre quel documento in primo grado non era dipesa da forza maggiore, né da fatto dell'avversario. 6. La sentenza di rigetto del ricorso per revocazione è stata impugnata per cassazione dalla Faber e dalla Center con ricorso fondato su due motivi ed "illustrato" da memoria (la quale tuttavia consiste nella trascrizione pressoché integrale del ricorso per cassazione). R.G.N. Camera di consiglio del 27 settembre 2021 Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento ha resistito con controricorso illustrato anch'esso da memoria. Il ricorso è stato notificato anche al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo le ricorrenti prospettano il vizio di "eccesso di potere giurisdizionale. Violazione dei limiti esterni della giurisdizione per sconfinamento". Nella illustrazione del motivo espongono una tesi giuridica così riassumibile: -) nel giudizio di revocazione il Consiglio era stato chiamato a stabilire se ricorresse o non ricorresse l'ipotesi di cui all'articolo 395, n. 3, c.p.c.; -) il Consiglio di Stato, invece di limitarsi a tale valutazione, ha sindacato la legittimità del documento tardivamente scoperto, concludendo che la persona che l'aveva sottoscritto era priva del potere di rappresentare il Comune; -) così giudicando, il Consiglio di Stato ha ceduto i limiti della propria giurisdizione. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, per molte ragioni: -) in primo luogo, perché quello denunciato dalle ricorrenti, a tutto concedere, sarebbe un error in procedendo (ultrapetizione), e non un superamento del limite esterno della giurisdizione, come già ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di impugnazione di sentenze del giudice amministrativo reiettive d'una impugnazione per revocazione (Sez. U - , Sentenza n. 29082 del 11/11/2019, Rv. 656058 - 02); -) in secondo luogo, perché travisa la ratio decidendi del provvedimento impugnato, dal momento che il Consiglio di Stato non ha affatto sindacato la legittimità del provvedimento amministrativo tardivamente scoperto, ma si è limitato a vagliarne la decisività per i fini di cui all'articolo 395 c.p.c., come gli era ovviamente consentito; -) in terzo luogo, quel che più rileva, perché il ricorso denuncia nella sostanza la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, e non una violazione dei limiti esterni alla R.G.N. Camera di consiglio del 27 settembre 2021 giurisdizione del giudice amministrativo (Sez. U - , Ordinanza n. 1603 del 19/01/2022, Rv. 663722 - 01). 2. Col secondo motivo le società ricorrenti denunciano i vizi di eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione e "violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della CEDU". Nella illustrazione del motivo si sostiene che le decisioni del giudice amministrativo possono essere impugnate in sede di legittimità quando esse compiano un "radicale stravolgimento delle norme di riferimento, tale da ridondare il manifesta denegata giustizia" (invocano al riguardo la decisione di questa Corte n. 2242 del 2015). Aggiungono le ricorrenti che nel caso in questione le regole processuali sono state effettivamente stravolte dal Consiglio di Stato, per avere sindacato la legittimità del provvedimento amministrativo tardivamente scoperto, in un giudizio nel quale occorreva soltanto stabilire se esso fosse o non fosse decisivo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di revocazione. 2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile. In primo luogo è inammissibile perché non c'è stato nel caso di specie nessuno "stravolgimento" delle regole processuali, per quanto già detto al § 1.1 che precede. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché le ricorrenti muovono da un erroneo presupposto interpretativo della sentenza impugnata: essa infatti non ha affatto dichiarato "l'annullamento" di alcun provvedimento amministrativo. In terzo luogo, quel che più rileva, il motivo è inammissibile perché i precedenti giurisprudenziali invocati dalle ricorrenti sono ormai superati dal più recente ed ormai consolidato orientamento secondo cui "non integra la violazione de/limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo" (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 25157 del 23.8.2022; Sez. U, Ordinanza n. 20804 del 28.6.2022; Sez. U, Ordinanza n. 15573 del R.G.N. Camera di consiglio del 27 settembre 2021. 04/06/2021; Sez. U - , Sentenza n. 27770 del 04/12/2020; Sez. U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018; Sez. U - , Sentenza n. 8117 del 29/03/2017); orientamento, quest'ultimo coerente con le indicazioni della Consulta (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6) e della Corte di Lussemburgo (CGUE 21.12.2021 in causa C-497/20, Randstad). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, c4/ legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. e Center s.r.I., in solido, alla rifusione in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co
Sentenza Cassazione n. 32003/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris