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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 38854/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli per avere escluso l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta, confermando la responsabilità del ric:orrente per il reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto (in Napoli, il 06/01/2020).

Ritenuto che il primo motivo dedotto (violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata derubricazione del fatto contestato nella fal:tispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) si appalesa privo di specificità perché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, compiute e corrette in diritto, che hanno escluso che la riconducibilità dei fatti nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (P. 3 della sentenza impugnata); e che il secondo motivo (con cui si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. per.) non risulta essere stato previamente dedotto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli per avere escluso l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta, confermando la responsabilità del ric:orrente per il reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto (in Napoli, il 06/01/2020). Ritenuto che il primo motivo dedotto (violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata derubricazione del fatto contestato nella fal:tispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) si appalesa privo di specificità perché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, compiute e corrette in diritto, che hanno escluso che la riconducibilità dei fatti nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (P. 3 della sentenza impugnata); e che il secondo motivo (con cui si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. per.) non risulta essere stato previamente dedotto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 38854/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris