Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44616/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' NASO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Bari, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del 15.11.2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede aveva applicato nei confronti del predetto indagato la misura della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: omicidio premeditato ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali dell'arma utilizzata nell'occasione, distruzione del cadavere, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, [OSCURATO:PERSONA] cl. '40 e [OSCURATO:PERSONA], commessi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capi 1, 2 e 3 della provvisoria contestazione); omicidio premeditato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali dell'arma utilizzata nell'occasione, distruzione del cadavere, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis,1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], commessi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capi 4, 5 e 6 della provvisoria contestazione); omicidio premeditato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 7 della provvisoria contestazione); reato di cui agli artt. 110, 336, 339 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, ai danni dell'ispettore di polizia [OSCURATO:PERSONA] e detenzione e porto illegali di una pistola semiautomatica con matricola parzialmente abrasa (capi 8 e 9 della provvisoria contestazione), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-b/s1 cod. pen., commessi il 7.8.2014.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, "nullità dell'impugnata ordinanza a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, nonché per motivazione contraddittoria, apparente ovvero apodittica relativamente all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., nonché con riferimento all'affermata sussistenza di esigenze cautelari di massimo rigore".

La difesa ha, innanzitutto, criticato la tecnica redazionale dell'ordinanza impugnata per avere riportato il contenuto dei verbali di interrogatorio e degli atti di investigazione, nonché numerosi passaggi motivazionali del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e della richiesta di applicazione della misura cautelare.

Ha, quindi, osservato che i provvedimenti cautelari si baserebbero su una circostanza di fatto non accertata, atteso che, con riferimento a ciascuno dei quattro omicidi contestati all'indagato, non si avrebbe la certezza della morte delle vittime; che il Tribunale non avrebbe dato, al riguardo, alcuna spiegazione, non potendosi ritenere tale l'indiretto richiamo al fatto che i corpi degli uccisi erano stati bruciati, considerato che le ricerche effettuate avevano dato esito negativo e tenuto conto del contenuto della consulenza antropologico - forense, alla stregua del quale un corpo bruciato all'aperto e con mezzi di fortuna, come nel caso di specie, avrebbe dovuto lasciare pur sempre tracce tangibili dell'evento medesimo e le ossa umane sarebbero, inoltre, di difficile decomposizione soprattutto se conservate nella nuda terra.

2.1. Quanto "al presunto omicidio D'Ambra", secondo la difesa, il Tribunale di Bari non avrebbe spiegato perché: sarebbero stati del tutto irrilevanti sia il fatto che lo stesso collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato due moventi dell'azione delittuosa (l'infamità della vittima; un movente passionale), sia la circostanza che la morte del D'Ambra, spacciatore al servizio del Carbone, avrebbe costituito un danno economico per quest'ultimo; non costituirebbe discrasia inficiante il nucleo essenziale del narrato del collaboratore di giustizia la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in modo diverso in ordine all'ultimo colpo sparato al D'Ambra (nel primo interrogatorio, detto colpo era stato attribuito al Carbone; nel successivo interrogatorio, era stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] cl. '40).

Sempre secondo la difesa, il racconto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato caratterizzato da una serie di particolari che lascerebbero immaginare la sua presenza diretta al fatto, salvo, poi, apprendere che egli ne era stato informato dal fratello e da [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe discutibile il tentativo di "salvataggio dell'attendibilità del collaboratore Mongelli", effettuato dal Tribunale che avrebbe ignorato le "pesantissime" considerazioni svolte, in altro processo, dalla Corte di Assise di appello, limitandosi a fare riferimento al provvedimento di archiviazione del procedimento per calunnia e falsa testimonianza instaurato nei confronti del predetto su sollecitazione di detta Corte, che aveva assolto gli imputati accusati dal Mongelli; illogica e speciosa sarebbe la banalizzazione del contributo testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere visto il D'Ambra una quindicina di giorni dopo la sua presunta sparizione.

2.2. Quanto "al presunto omicidio di [OSCURATO:PERSONA]", il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale si sarebbe "accontentato" della verosimiglianza dei riferimenti dei collaboratori di giustizia e avrebbe superato disinvoltamente le contraddizioni, le discrasie, le illogicità denunciate dalla difesa; che, in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contenuto "di atti giurisdizionali che smentiscono l'affidamento che gli attuali inquirenti conferiscono alle dichiarazioni di taluni soggetti" (il riferimento è alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto inattendibile dal Tribunale di Bari, che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Carbone per il tentato omicidio del medesimo Paciolla), recuperandone la credibilità con il richiamo all'intervenuta archiviazione dei procedimenti pendenti per calunnia.2.3.

Quanto al "presunto duplice omicidio di Sasso e Sorrenti", secondo il ricorrente la motivazione con la quale il Tribunale ha superato la deduzione difensiva che aveva messo in rilievo come fosse improbabile che gli autori di un simile delitto avessero potuto chiedere l'aiuto di un quindicenne, quale era, all'epoca, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe "assertiva, apodittica e illogica"; il Tribunale non avrebbe dato adeguata risposta neppure ai rilievi critici in merito al movente del delitto, aderendo, ancora una volta, alle ragioni esposte dal pubblico ministero; "risibile" sarebbe l'argomento secondo cui l'avvenuto furto a Barletta di una [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima della sparizione delle vittime costituisse significativo riscontro al narrato dei collaboratori di giustizia, ancorché detta auto non fosse stata ritrovata e, quindi, analizzata; parimenti "risibile" sarebbe sostenere che "i quattro protagonisti della vicenda, rivali nella gestione delle attività illecite, si avversassero al punto da maturare un proposito omicidiario degli uni nei confronti degli altri e, poi, per tendere loro una trappola che consentisse l'esecuzione del crimine gli uni proponessero agli altri un facile furto in campagna"; inoltre, censurabile sarebbe la motivazione con la quale il Tribunale ha cercato di spiegare le divergenze tra il racconto dei due collaboratori di giustizia, così come quella con la quale il medesimo Tribunale avrebbe "banalizzato" le conclusioni scientifiche del prof. [OSCURATO:PERSONA] sulla combustione dei cadaveri.

2.4. Quanto all'intimidazione nei confronti dell'ispettore Boccagna, la difesa ha osservato che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbero tra di loro contraddittorie; che la motivazione del Tribunale si sarebbe basata su un equivoco e cioè che il "figlio" che non aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento del Carbone nella vicenda fosse Andrea (l'altro collaboratore di giustizia) e non Cosimo, "quello cioè da lui rinvenuto nel garage insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenti a occultare i segni identificativi del mezzo".

2.5. Con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo il ricorrente la motivazione è censurabile nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto "fuori tema" i rilievi difensivi, mentre sarebbe stato doverosa una interlocuzione, seppure sommaria e non approfondita, al riguardo.

2.6. Scarne sarebbero - sempre secondo la difesa - le considerazioni svolte dal Tribunale in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento, tenuto conto che i reati contestati all'indagato sono molto risalenti, le dichiarazioni accusatorie sono state raccolte tra il dicembre 2018 e l'aprile 2019 e non erano stati effettuati altri accertamenti, verifiche e controlli oltre tale data. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Infondata è la censura relativa alla nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis cod. proc. pen., contenuta nella prima parte dell'impugnazione, con la quale il ricorrente ha criticato la tecnica redazionale dell'ordinanza del Tribunale di Bari nei termini in precedenza riportati.

Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass. Sez. 1, n.n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760).

In dette pronunce è stato spiegato che la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

Inoltre, è stato osservato che la parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il che non è avvenuto nel caso di specie.

2. Con riferimento alle doglianze relative alla ritenuta gravità indiziaria in ordine a ciascuno dei delitti contestati, giova evidenziare, per comodità espositiva, quanto osservato nell'impugnata ordinanza, al fine di mettere in evidenza la completezza, l'esaustività e la congruità delle argomentazioni svolte, sul punto, dai giudici del Tribunale di Bari, non scalfite dalle censure difensive.

2.1. Quanto all'omicidio D'Ambra, il Tribunale di Bari ha osservato quanto segue.

Il 16 ottobre 2010, il padre di D'[OSCURATO:PERSONA] ne denunciava la scomparsa, essendosi il figlio allontanato da casa il precedente 14 ottobre senza farvi più rientro; gli investigatori avevano da subito ipotizzato la pista del sequestro di persona o della "lupara bianca", in quanto il D'Ambra era soggetto dedito ad attività illecite e contiguo al boss Matarrese; il 3 novembre 2010, la sorella del D'Ambra aveva ricevuto un biglietto anonimo che aveva consegnato alle Forze dell'Ordine, nel quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano indicati quali responsabili dell'omicidio del fratello per avere costui fatto arrestare "uno dei loro scagnozzi"; il 10 novembre 2010 l'ispettore di polizia Boccagna aveva ricevuto un biglietto anonimo del medesimo tenore, nel quale si aggiungeva che il Carbone aveva anche ucciso Sasso e Sorrenti, facendone sparire i corpi; pochi giorni prima della sparizione del D'Ambra (il 5.11.2010), i Carabinieri di Canosa avevano arrestato [OSCURATO:PERSONA], pusher di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo inserito, insieme a [OSCURATO:PERSONA], nei circuiti criminali dello spaccio di sostanze stupefacenti; la nota informativa del 16 novembre 2010 aveva, inoltre, evidenziato che il D'Ambra fosse un informatore della polizia e, pertanto, il suo comportamento era stato indicato come "infame" negli ambienti criminali di riferimento; il richiamo all'infamità del D'Ambra, quale causa del suo decesso era emersa anche dal tenore della conversazione intercorsa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] jr.; anni dopo la sparizione del D'Ambra, avevano riferito in merito i collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; entrambi i citati collaboratori avevano avuto cognizione diretta degli avvenimenti antecedenti l'omicidio, allorché D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, dopo essere giunti nei pressi di [OSCURATO:PERSONA] con l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], si erano allontanati insieme a bordo della moto condotta dal Campanella; quanto al prosieguo degli eventi, la chiamata de relato di [OSCURATO:PERSONA] (destinatario delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA]) aveva trovato riscontro esterno e individualizzante nelle dichiarazioni, geneticamente autonome, di [OSCURATO:PERSONA] che, sopraggiunto in contrada Cefalicchio, aveva avuto cognizione diretta degli accadimenti immediatamente successivi all'omicidio del D'Ambra, nonché della soppressione del suo cadavere; tutti gli esiti investigativi, poi, in particolare quelli derivanti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (altro collaboratore di giustizia), avevano ricollegato la causale dell'omicidio alla soffiata da cui era scaturito l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], pusher di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e al conseguente intento del Campanella e del Carbone, in affari tra loro sul mercato degli stupefacenti, di fare sparire il giovane confidente della polizia.

2.2. Con riguardo all'omicidio del Vassalli, l'ordinanza impugnata ha ricostruito i fatti nei termini che seguono.

Il 19 agosto 2015, il padre di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva denunciato la scomparsa e il medesimo giorno era stata ritrovata, completamente bruciata, l'auto del predetto; le investigazioni svolte nell'immediatezza avevano consentito di delineare il contesto e il movente del delitto; era, infatti, emerso che nell'ambito del mercato degli stupefacenti di Canosa si erano affermati [OSCURATO:PERSONA], i D'Aquino, i Lorusso, i fratelli Boccuto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '82 e che, in detto contesto, [OSCURATO:PERSONA] operava quale "socio" del Carbone, essendo di fatto assoggettato al suo predominio fisico ed emotivo; tra luglio e agosto 2015, il Vassalli aveva intrattenuto una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], già fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] (dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti quale pusher dei fratelli Boccuto), il quale, scarcerato il 24 luglio 2015 e appresa detta circostanza, aveva minacciato il Vassalli di gravi ripercussioni ove non avesse cessato ogni frequentazione con la Caccavo, che era stata, a sua volta, aggredita dallo Zagaria; il Vassalli, in rapida ascesa sul mercato illecito, aveva deciso di sottrarsi al predominio di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua violenza e aveva iniziato a spacciare in proprio, intrattenendo autonomi rapporti con i fornitori di Cerignola e rivendendo la droga a Canosa; il comune antagonismo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era alla base dell'intesa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sempre secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale, particolare valenza avevano assunto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riferito quanto appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in un momento di debolezza, le aveva confessato l'omicidio del Vassalli ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano teso una trappola alla vittima, simulando la volontà di uccidere lo Zagaria; il Vassalli era giunto, insieme al Carbone e al Mansi, sul luogo concordato; qui era stato disarmato; sul luogo dell'evento vi erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo aveva sparato contro il Vassalli; il cadavere era stato bruciato e le ossa disperse; [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, dato fuoco all'auto del Vassalli, portandola dove era stata di seguito rinvenuta).

Su tali dati si inserivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato del delitto quattro degli indagati (escluso il Mansi) per avere appreso i fatti da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva raccontato i raccapriccianti particolari dell'uccisione; già il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto i nomi di "Mino" (Zagaria), Carbone e Boccuto; l'omicidio era stato determinato dal fatto che la vittima aveva una relazione con la compagna dello Zagaria, mentre quest'ultimo era in carcere, nonché dall'avere monopolizzato il traffico degli stupefacenti di Canosa, danneggiando gli affari del Carbone; quest'ultimo aveva teso un tranello al Vassalli, facendogli credere che sarebbero andati a uccidere Zagaria; giunti sul posto (il Vassalli era disarmato perché il Carbone, con una scusa, si era fatto consegnare la pistola) avevano trovato Zagaria e gli altri che lo picchiarono selvaggiamente, lo uccisero (a sparare era stato lo Zagaria) e ne bruciarono il corpo; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in piena sintonia con le altre risultanze investigative quanto al contesto dell'azione e ai rapporti della vittima con gli altri indagati, avevano trovato un significativo riscontro esterno nel racconto di [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriore riscontro, era rappresentato - secondo quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata - dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito in merito ai rapporti tra Carbone, Zagaria e [OSCURATO:PERSONA], sottesi all'omicidio del Vassalli, nonché in merito al tentativo di fare recuperare i resti del Vassalli (su richiesta del padre, cugino della moglie), dal quale aveva, poi, desistito quando aveva intuito dalle stesse parole di [OSCURATO:PERSONA] che il corpo non si trovava più; il suddetto collaboratore aveva, altresì, indicato il significato gergale del simbolo (una lacrima) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano fatti tatuare sul volto.

2.3. Con riferimento all'omicidio del Sasso e del Sorrenti, il Tribunale di Bari ha messo in rilievo quanto segue.

Il 4 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato la scomparsa del fratello Sabino e del convivente [OSCURATO:PERSONA], che il precedente primo dicembre si erano allontanati da casa senza farvi rientro e dare notizie; le indagini svolte in relazione a una possibile pista di "lupara bianca", essendo i predetti giovani dediti ad attività illecite, non avevano dato alcun esito; decisive erano state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la causale del delitto era da ricercarsi nel furto di una vespa, realizzato dalle vittime in danno di [OSCURATO:PERSONA] e in precedenti dissapori tra questi e Sacco, in qualche modo sobillato dal cognato Sorrenti; le vittime erano state attirate in un tranello con la scusa di dovere effettuare un "lavoro" ed erano state uccise mentre ancora erano a bordo della propria auto dai colpi sparati dal Carbone; quindi erano state bruciate; il Campanella, avvisato da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amante di [OSCURATO:PERSONA] jr., si era recato a prelevare con lo scooter gli assassini, che in due viaggi erano stati riaccompagnati a casa; la dinamica del delitto gli era stata raccontata dal fratello e dal Carbone stesso; [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio Cosimo dell'uccisione dei due giovani.

2.4. Con riferimento ai reati contestati ai capi 7, 8 e 9, relativi all'attentato ai danni dell'ispettore di polizia [OSCURATO:PERSONA], la gravità indiziaria è stata ritenuta dal Tribunale di Bari sulla base delle dichiarazioni dei due citati collaboratori di giustizia, che avevano individuato i partecipi all'azione di fuoco in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accordo e con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nell'attività investigativa del Commissariato di Canosa, svolta mediante l'apposizione di strumenti captativi a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni dei due collaboratori potevano essere apprezzate in termini di reciproco riscontro e avevano trovato conferma nell'identità dell'arma utilizzata nell'agguato del 7 agosto 2015 e in quello di poco antecedente del 3.5.2015, che aveva connotato il tentativo di estorsione in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di Melfi, vicenda per la quale [OSCURATO:PERSONA] cl. '82 e [OSCURATO:PERSONA] erano stati definitivamente condannati; sulla base di quanto appreso da suo fratello Cosimo e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato anche quest'ultimo quale ulteriore mandante dell'azione delittuosa; [OSCURATO:PERSONA], tradizionalmente legato da cointeressenze illecite a [OSCURATO:PERSONA], vantava, infatti, il medesimo movente all'azione delittuosa in quanto anche lui coinvolto, al pari di [OSCURATO:PERSONA], nella medesima attività di indagine del Commissariato di Canosa, connotata anche a suo carico da intercettazioni e restrizioni cautelari; ciò costituiva elemento logico - rappresentativo idoneo a essere valutato in termini di riscontro esterno rispetto alla chiamata in reità da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di tipo individualizzante in quanto stabiliva un collegamento diretto tra la persona di [OSCURATO:PERSONA] e il movente dell'azione delittuosa; ancora gli elementi a carico del Carbone avevano trovato ulteriore riscontro nelle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indicato quale concorrente morale dell'azione, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricollegato il suo narrato a quanto appreso in occasione degli incontri con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuti nel garage di pertinenza dell'abitazione di quest'ultimo.

3. Ciò posto, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1, sent. n. 1700 del 20.03.1998, dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2, sent. n. 56 del 7.12.2011. dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Per., n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).4.

Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Bari, nei termini in precedenza riportati, non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

E in vero, il Tribunale di Bari, oltre a indicare, con riferimento a ciascuno dei delitti contestati all'indagato, gli esiti delle investigazioni svolte nell'immediatezza del loro verificarsi, ha riportato dettagliatamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le ha valutate facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici in materia.

In particolare, ha messo in rilevo che i citati collaboratori di giustizia non risultavano indagati in reati connessi o probatoriamente collegati a quelli oggetto delle loro dichiarazioni; ha quindi, effettuato una dettagliata analisi della credibilità intrinseca dei medesimi.

Quanto alla genesi delle loro propalazioni, ha evidenziato che le stesse erano state rese in maniera del tutto indipendente tra loro e in fasi diverse del procedimento; che nessun serio e concreto elemento aveva rilevato che esse fossero state frutto di preventiva concertazione o che avessero tratto origine da medesime fonti informative; che ciascun collaboratore aveva puntualmente indicato la fonte di conoscenza della vicenda narrata; che dette dichiarazioni erano state positivamente valutate dall'[OSCURATO:PERSONA] in altri processi.

Ancora, il Tribunale ha sottolineato come "le dichiarazioni accusatorie dei citati collaboratori di giustizia hanno a oggetto fatti appresi da loro direttamente, personaggi che hanno ricoperto ruoli di rilievo all'interno di locali formazioni criminali (anche in contrapposizione tra loro), tanto assicurando loro - per mezzo di privilegiati canali informativi - una costante conoscenza dei traffici illeciti operati in città, delle dinamiche criminali, degli assetti associativi, degli affari illeciti del gruppo di riferimento, dei delitti commessi nell'ambito delle associazioni in parola e soprattutto degli autori di essi, nonché delle relative causali".

5. Inoltre, va rilevato come il Tribunale di Bari ha esaminato tutte le censure che la difesa aveva formulato in sede di riesame, con riferimento a ciascuno dei singoli episodi delittuosi contestati al ricorrente (cfr. pagg. 72 e segg. dell'ordinanza impugnata) e le ha disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche, che resistono alle ulteriori deduzioni proposte con il ricorso.

5.1. In particolare, ci si riferisce, con riguardo all'omicidio del D'Ambra: alla questione relativa al movente, laddove è stato rilevato che ciò che contava era la circostanza che la vittima era considerata un confidente della polizia e, dunque, un "infame" negli ambienti criminali; alla rilevata discrasia tra le stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla persona che aveva esploso l'ultimo colpo ([OSCURATO:PERSONA] jr. su istigazione del nonno ovvero direttamente quest'ultimo) ritenuta non "in grado di inficiare il nucleo essenziale del narrato", anche in considerazione del fatto che ove [OSCURATO:PERSONA] "avesse inteso scientemente mentire [...] avrebbe mantenuto ferma la prima versione, tanto più che già da essa era emersa la pena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, a prescindere dall'efficacia causale dell'ultimo colpo in faccia all'infame, più uno sfregio che un vero colpo di grazia, atteso che lo sventurato D'Ambra era verosimilmente già morto, dopo essere stato più volte sparato al petto"; alla credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto conoscitivo doveva ritenersi comunque di gran lunga inferiore a quello offerto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla valutazione di irrilevanza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel complessivo esame di tutti gli elementi indizianti.

5.2. Anche con riguardo all'omicidio del Vassalli, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudizio di gravità indiziaria svolto dal Tribunale di Bari risulta adeguatamente e sufficientemente motivato sulla base dei precisi riferimenti dichiarativi provenienti dai collaboratori di giustizia e da [OSCURATO:PERSONA]; del tutto generiche, invece, si appalesano le censure con le quali si sostiene che il Tribunale sarebbe stato "pronto a superare con disinvoltura le contraddizioni, le discrasie, le illogicità denunciate dalla difesa con il ricorso ad affermazioni apodittiche, assertive, frutto di chissà quali conoscenze effettive di chi le propugna, ad esempio la naturalezza con la quale il vassalli avrebbe offerto le spalle al Carbone, nonostante da costui avesse ricevuto in un recentissimo passato atti di prepotenza e di violenza".

Né le doglianze relative al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono idonee a scardinare il percorso argomentativo del Tribunale di Bari, dovendosi rilevare che, come risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata, dette dichiarazioni sono state ritenute utili esclusivamente per comprendere il contesto nel quale il delitto Vassalli era maturato.

5.3. Infondate sono le doglianze con le quali il ricorrente ha contestato il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale di Bari in merito al duplice omicidio Sasso - Sorrenti.

E in vero, le osservazioni con le quali l'ordinanza impugnata ha disatteso la censura - secondo cui sarebbe improbabile che gli autori di un efferato crimine ne avessero reso partecipe un ragazzo di appena quindici anni, come era, all'epoca, [OSCURATO:PERSONA] - non possono dirsi manifestamente illogiche; così come non manifestamente illogiche sono da reputarsi le argomentazioni con le quali il Tribunale ha messo in rilievo che il furto della vespa costituiva "più un antefatto che un movente, che sanciva la rottura definitiva dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] '82, dall'altro", nonché che "l'accertato furto in Barletta di una [OSCURATO:PERSONA] (che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicano quale tipo di autovettura utilizzata in occasione dell'omicidio) appena il giorno prima della scomparsa dei due giovani costituisce significativo riscontro al narrato dei collaboratori di giustizia, non essendo dirimente che tale macchina (targata PC 382007) non sia stata ritrovata; invero, all'epoca dei fatti non si sapeva che proprio una Uno fosse stata utilizzata per l'omicidio, né che essa fosse stata fatta sparire nel fiume Ofanto; tali circostanze sono state apprese soltanto quindici anni dopo i fatti, sicché appare quanto meno improbabile che il relitto possa essere ancora ritrovato".

5.4. Mere censure in fatto vanno ritenute quelle con le quali il ricorrente ha contestato il giudizio di gravità indiziaria con riferimento alla vicenda dell'intimazione nei confronti dell'ispettore Boccagna e, in quanto tali, le stesse sono del tutto irrilevanti nel presente scrutinio di legittimità.

6. Non sono fondate neppure le doglianze con le quali la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen..

La motivazione svolta dal Tribunale di Bari, che ha messo in rilievo, con riferimento ai quattro omicidi, che "la soppressione del cadavere rappresenti una tipica estrinsecazione della violenza mafiosa, tant'è che l'espressione di origine giornalistica lupara bianca, ormai entrata nel linguaggio comune [...], è connessa a un tipo di arma da fuoco a sua volta univocamente evocativo di [OSCURATO:PERSONA], la più antica e radicata forma di criminalità organizzata" e che ha evidenziato che "la sparizione nel nulla delle vittime, oltre che infliggere una sofferenza aggiuntiva ai loro parenti e amici, privati dei corpi sui quali piangere [...], costituisce una forma di intimidazione della collettività di particolare pregnanza", è assolutamente logica e congrua.

Il Tribunale ha, altresì, aggiunto - con ragionamento esente da qualsivoglia vizio di legittimità - che "non dissimili considerazioni valgono rispetto alla grave intimidazione in danno dell'ispettore Boccagna: solo potendo contare su un capillare controllo del territorio e sulla generalizzata omertà, un aggregato criminale avrebbe la spudoratezza di prendere a pistolettate la macchina di un appartenente alle Forze dell'Ordine, parcheggiata sotto un Commissariato in un orario che d'estate è caratterizzato dal passaggio di persone".

7. Parimenti, non meritano accoglimento le doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento.Il Tribunale ha evidenziato come, in relazione ai reati contestati al Carbone, aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen., sussistesse la doppia presunzione - ancorché relativa - di ricorrenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza rispetto a essa della sola custodia in carcere, escludendo che vi fossero elementi di possibile neutralizzazione dei contenuti di detta presunzione.

8. Alla stregua delle superiori osservazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' NASO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Bari, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del 15.11.2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede aveva applicato nei confronti del predetto indagato la misura della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: omicidio premeditato ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali dell'arma utilizzata nell'occasione, distruzione del cadavere, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, [OSCURATO:PERSONA] cl. '40 e [OSCURATO:PERSONA], commessi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capi 1, 2 e 3 della provvisoria contestazione); omicidio premeditato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], detenzione e porto illegali dell'arma utilizzata nell'occasione, distruzione del cadavere, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis,1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], commessi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capi 4, 5 e 6 della provvisoria contestazione); omicidio premeditato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 7 della provvisoria contestazione); reato di cui agli artt. 110, 336, 339 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, ai danni dell'ispettore di polizia [OSCURATO:PERSONA] e detenzione e porto illegali di una pistola semiautomatica con matricola parzialmente abrasa (capi 8 e 9 della provvisoria contestazione), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-b/s1 cod. pen., commessi il 7.8.2014. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, "nullità dell'impugnata ordinanza a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, nonché per motivazione contraddittoria, apparente ovvero apodittica relativamente all'affermazione della sussistenza della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., nonché con riferimento all'affermata sussistenza di esigenze cautelari di massimo rigore". La difesa ha, innanzitutto, criticato la tecnica redazionale dell'ordinanza impugnata per avere riportato il contenuto dei verbali di interrogatorio e degli atti di investigazione, nonché numerosi passaggi motivazionali del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e della richiesta di applicazione della misura cautelare. Ha, quindi, osservato che i provvedimenti cautelari si baserebbero su una circostanza di fatto non accertata, atteso che, con riferimento a ciascuno dei quattro omicidi contestati all'indagato, non si avrebbe la certezza della morte delle vittime; che il Tribunale non avrebbe dato, al riguardo, alcuna spiegazione, non potendosi ritenere tale l'indiretto richiamo al fatto che i corpi degli uccisi erano stati bruciati, considerato che le ricerche effettuate avevano dato esito negativo e tenuto conto del contenuto della consulenza antropologico - forense, alla stregua del quale un corpo bruciato all'aperto e con mezzi di fortuna, come nel caso di specie, avrebbe dovuto lasciare pur sempre tracce tangibili dell'evento medesimo e le ossa umane sarebbero, inoltre, di difficile decomposizione soprattutto se conservate nella nuda terra. 2.1. Quanto "al presunto omicidio D'Ambra", secondo la difesa, il Tribunale di Bari non avrebbe spiegato perché: sarebbero stati del tutto irrilevanti sia il fatto che lo stesso collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato due moventi dell'azione delittuosa (l'infamità della vittima; un movente passionale), sia la circostanza che la morte del D'Ambra, spacciatore al servizio del Carbone, avrebbe costituito un danno economico per quest'ultimo; non costituirebbe discrasia inficiante il nucleo essenziale del narrato del collaboratore di giustizia la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in modo diverso in ordine all'ultimo colpo sparato al D'Ambra (nel primo interrogatorio, detto colpo era stato attribuito al Carbone; nel successivo interrogatorio, era stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] cl. '40). Sempre secondo la difesa, il racconto del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato caratterizzato da una serie di particolari che lascerebbero immaginare la sua presenza diretta al fatto, salvo, poi, apprendere che egli ne era stato informato dal fratello e da [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe discutibile il tentativo di "salvataggio dell'attendibilità del collaboratore Mongelli", effettuato dal Tribunale che avrebbe ignorato le "pesantissime" considerazioni svolte, in altro processo, dalla Corte di Assise di appello, limitandosi a fare riferimento al provvedimento di archiviazione del procedimento per calunnia e falsa testimonianza instaurato nei confronti del predetto su sollecitazione di detta Corte, che aveva assolto gli imputati accusati dal Mongelli; illogica e speciosa sarebbe la banalizzazione del contributo testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere visto il D'Ambra una quindicina di giorni dopo la sua presunta sparizione. 2.2. Quanto "al presunto omicidio di [OSCURATO:PERSONA]", il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale si sarebbe "accontentato" della verosimiglianza dei riferimenti dei collaboratori di giustizia e avrebbe superato disinvoltamente le contraddizioni, le discrasie, le illogicità denunciate dalla difesa; che, in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contenuto "di atti giurisdizionali che smentiscono l'affidamento che gli attuali inquirenti conferiscono alle dichiarazioni di taluni soggetti" (il riferimento è alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto inattendibile dal Tribunale di Bari, che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Carbone per il tentato omicidio del medesimo Paciolla), recuperandone la credibilità con il richiamo all'intervenuta archiviazione dei procedimenti pendenti per calunnia.2.3. Quanto al "presunto duplice omicidio di Sasso e Sorrenti", secondo il ricorrente la motivazione con la quale il Tribunale ha superato la deduzione difensiva che aveva messo in rilievo come fosse improbabile che gli autori di un simile delitto avessero potuto chiedere l'aiuto di un quindicenne, quale era, all'epoca, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe "assertiva, apodittica e illogica"; il Tribunale non avrebbe dato adeguata risposta neppure ai rilievi critici in merito al movente del delitto, aderendo, ancora una volta, alle ragioni esposte dal pubblico ministero; "risibile" sarebbe l'argomento secondo cui l'avvenuto furto a Barletta di una [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima della sparizione delle vittime costituisse significativo riscontro al narrato dei collaboratori di giustizia, ancorché detta auto non fosse stata ritrovata e, quindi, analizzata; parimenti "risibile" sarebbe sostenere che "i quattro protagonisti della vicenda, rivali nella gestione delle attività illecite, si avversassero al punto da maturare un proposito omicidiario degli uni nei confronti degli altri e, poi, per tendere loro una trappola che consentisse l'esecuzione del crimine gli uni proponessero agli altri un facile furto in campagna"; inoltre, censurabile sarebbe la motivazione con la quale il Tribunale ha cercato di spiegare le divergenze tra il racconto dei due collaboratori di giustizia, così come quella con la quale il medesimo Tribunale avrebbe "banalizzato" le conclusioni scientifiche del prof. [OSCURATO:PERSONA] sulla combustione dei cadaveri. 2.4. Quanto all'intimidazione nei confronti dell'ispettore Boccagna, la difesa ha osservato che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbero tra di loro contraddittorie; che la motivazione del Tribunale si sarebbe basata su un equivoco e cioè che il "figlio" che non aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento del Carbone nella vicenda fosse Andrea (l'altro collaboratore di giustizia) e non Cosimo, "quello cioè da lui rinvenuto nel garage insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intenti a occultare i segni identificativi del mezzo". 2.5. Con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo il ricorrente la motivazione è censurabile nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto "fuori tema" i rilievi difensivi, mentre sarebbe stato doverosa una interlocuzione, seppure sommaria e non approfondita, al riguardo. 2.6. Scarne sarebbero - sempre secondo la difesa - le considerazioni svolte dal Tribunale in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento, tenuto conto che i reati contestati all'indagato sono molto risalenti, le dichiarazioni accusatorie sono state raccolte tra il dicembre 2018 e l'aprile 2019 e non erano stati effettuati altri accertamenti, verifiche e controlli oltre tale data. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Infondata è la censura relativa alla nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis cod. proc. pen., contenuta nella prima parte dell'impugnazione, con la quale il ricorrente ha criticato la tecnica redazionale dell'ordinanza del Tribunale di Bari nei termini in precedenza riportati. Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass. Sez. 1, n.n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760). In dette pronunce è stato spiegato che la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. Inoltre, è stato osservato che la parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il che non è avvenuto nel caso di specie. 2. Con riferimento alle doglianze relative alla ritenuta gravità indiziaria in ordine a ciascuno dei delitti contestati, giova evidenziare, per comodità espositiva, quanto osservato nell'impugnata ordinanza, al fine di mettere in evidenza la completezza, l'esaustività e la congruità delle argomentazioni svolte, sul punto, dai giudici del Tribunale di Bari, non scalfite dalle censure difensive. 2.1. Quanto all'omicidio D'Ambra, il Tribunale di Bari ha osservato quanto segue. Il 16 ottobre 2010, il padre di D'[OSCURATO:PERSONA] ne denunciava la scomparsa, essendosi il figlio allontanato da casa il precedente 14 ottobre senza farvi più rientro; gli investigatori avevano da subito ipotizzato la pista del sequestro di persona o della "lupara bianca", in quanto il D'Ambra era soggetto dedito ad attività illecite e contiguo al boss Matarrese; il 3 novembre 2010, la sorella del D'Ambra aveva ricevuto un biglietto anonimo che aveva consegnato alle Forze dell'Ordine, nel quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano indicati quali responsabili dell'omicidio del fratello per avere costui fatto arrestare "uno dei loro scagnozzi"; il 10 novembre 2010 l'ispettore di polizia Boccagna aveva ricevuto un biglietto anonimo del medesimo tenore, nel quale si aggiungeva che il Carbone aveva anche ucciso Sasso e Sorrenti, facendone sparire i corpi; pochi giorni prima della sparizione del D'Ambra (il 5.11.2010), i Carabinieri di Canosa avevano arrestato [OSCURATO:PERSONA], pusher di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo inserito, insieme a [OSCURATO:PERSONA], nei circuiti criminali dello spaccio di sostanze stupefacenti; la nota informativa del 16 novembre 2010 aveva, inoltre, evidenziato che il D'Ambra fosse un informatore della polizia e, pertanto, il suo comportamento era stato indicato come "infame" negli ambienti criminali di riferimento; il richiamo all'infamità del D'Ambra, quale causa del suo decesso era emersa anche dal tenore della conversazione intercorsa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] jr.; anni dopo la sparizione del D'Ambra, avevano riferito in merito i collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; entrambi i citati collaboratori avevano avuto cognizione diretta degli avvenimenti antecedenti l'omicidio, allorché D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, dopo essere giunti nei pressi di [OSCURATO:PERSONA] con l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], si erano allontanati insieme a bordo della moto condotta dal Campanella; quanto al prosieguo degli eventi, la chiamata de relato di [OSCURATO:PERSONA] (destinatario delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA]) aveva trovato riscontro esterno e individualizzante nelle dichiarazioni, geneticamente autonome, di [OSCURATO:PERSONA] che, sopraggiunto in contrada Cefalicchio, aveva avuto cognizione diretta degli accadimenti immediatamente successivi all'omicidio del D'Ambra, nonché della soppressione del suo cadavere; tutti gli esiti investigativi, poi, in particolare quelli derivanti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (altro collaboratore di giustizia), avevano ricollegato la causale dell'omicidio alla soffiata da cui era scaturito l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], pusher di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e al conseguente intento del Campanella e del Carbone, in affari tra loro sul mercato degli stupefacenti, di fare sparire il giovane confidente della polizia. 2.2. Con riguardo all'omicidio del Vassalli, l'ordinanza impugnata ha ricostruito i fatti nei termini che seguono. Il 19 agosto 2015, il padre di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva denunciato la scomparsa e il medesimo giorno era stata ritrovata, completamente bruciata, l'auto del predetto; le investigazioni svolte nell'immediatezza avevano consentito di delineare il contesto e il movente del delitto; era, infatti, emerso che nell'ambito del mercato degli stupefacenti di Canosa si erano affermati [OSCURATO:PERSONA], i D'Aquino, i Lorusso, i fratelli Boccuto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '82 e che, in detto contesto, [OSCURATO:PERSONA] operava quale "socio" del Carbone, essendo di fatto assoggettato al suo predominio fisico ed emotivo; tra luglio e agosto 2015, il Vassalli aveva intrattenuto una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], già fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] (dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti quale pusher dei fratelli Boccuto), il quale, scarcerato il 24 luglio 2015 e appresa detta circostanza, aveva minacciato il Vassalli di gravi ripercussioni ove non avesse cessato ogni frequentazione con la Caccavo, che era stata, a sua volta, aggredita dallo Zagaria; il Vassalli, in rapida ascesa sul mercato illecito, aveva deciso di sottrarsi al predominio di [OSCURATO:PERSONA] e alla sua violenza e aveva iniziato a spacciare in proprio, intrattenendo autonomi rapporti con i fornitori di Cerignola e rivendendo la droga a Canosa; il comune antagonismo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era alla base dell'intesa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sempre secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale, particolare valenza avevano assunto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riferito quanto appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in un momento di debolezza, le aveva confessato l'omicidio del Vassalli ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano teso una trappola alla vittima, simulando la volontà di uccidere lo Zagaria; il Vassalli era giunto, insieme al Carbone e al Mansi, sul luogo concordato; qui era stato disarmato; sul luogo dell'evento vi erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo aveva sparato contro il Vassalli; il cadavere era stato bruciato e le ossa disperse; [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, dato fuoco all'auto del Vassalli, portandola dove era stata di seguito rinvenuta). Su tali dati si inserivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato del delitto quattro degli indagati (escluso il Mansi) per avere appreso i fatti da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva raccontato i raccapriccianti particolari dell'uccisione; già il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto i nomi di "Mino" (Zagaria), Carbone e Boccuto; l'omicidio era stato determinato dal fatto che la vittima aveva una relazione con la compagna dello Zagaria, mentre quest'ultimo era in carcere, nonché dall'avere monopolizzato il traffico degli stupefacenti di Canosa, danneggiando gli affari del Carbone; quest'ultimo aveva teso un tranello al Vassalli, facendogli credere che sarebbero andati a uccidere Zagaria; giunti sul posto (il Vassalli era disarmato perché il Carbone, con una scusa, si era fatto consegnare la pistola) avevano trovato Zagaria e gli altri che lo picchiarono selvaggiamente, lo uccisero (a sparare era stato lo Zagaria) e ne bruciarono il corpo; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in piena sintonia con le altre risultanze investigative quanto al contesto dell'azione e ai rapporti della vittima con gli altri indagati, avevano trovato un significativo riscontro esterno nel racconto di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore riscontro, era rappresentato - secondo quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata - dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito in merito ai rapporti tra Carbone, Zagaria e [OSCURATO:PERSONA], sottesi all'omicidio del Vassalli, nonché in merito al tentativo di fare recuperare i resti del Vassalli (su richiesta del padre, cugino della moglie), dal quale aveva, poi, desistito quando aveva intuito dalle stesse parole di [OSCURATO:PERSONA] che il corpo non si trovava più; il suddetto collaboratore aveva, altresì, indicato il significato gergale del simbolo (una lacrima) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano fatti tatuare sul volto. 2.3. Con riferimento all'omicidio del Sasso e del Sorrenti, il Tribunale di Bari ha messo in rilievo quanto segue. Il 4 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato la scomparsa del fratello Sabino e del convivente [OSCURATO:PERSONA], che il precedente primo dicembre si erano allontanati da casa senza farvi rientro e dare notizie; le indagini svolte in relazione a una possibile pista di "lupara bianca", essendo i predetti giovani dediti ad attività illecite, non avevano dato alcun esito; decisive erano state le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la causale del delitto era da ricercarsi nel furto di una vespa, realizzato dalle vittime in danno di [OSCURATO:PERSONA] e in precedenti dissapori tra questi e Sacco, in qualche modo sobillato dal cognato Sorrenti; le vittime erano state attirate in un tranello con la scusa di dovere effettuare un "lavoro" ed erano state uccise mentre ancora erano a bordo della propria auto dai colpi sparati dal Carbone; quindi erano state bruciate; il Campanella, avvisato da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amante di [OSCURATO:PERSONA] jr., si era recato a prelevare con lo scooter gli assassini, che in due viaggi erano stati riaccompagnati a casa; la dinamica del delitto gli era stata raccontata dal fratello e dal Carbone stesso; [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio Cosimo dell'uccisione dei due giovani. 2.4. Con riferimento ai reati contestati ai capi 7, 8 e 9, relativi all'attentato ai danni dell'ispettore di polizia [OSCURATO:PERSONA], la gravità indiziaria è stata ritenuta dal Tribunale di Bari sulla base delle dichiarazioni dei due citati collaboratori di giustizia, che avevano individuato i partecipi all'azione di fuoco in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accordo e con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nell'attività investigativa del Commissariato di Canosa, svolta mediante l'apposizione di strumenti captativi a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni dei due collaboratori potevano essere apprezzate in termini di reciproco riscontro e avevano trovato conferma nell'identità dell'arma utilizzata nell'agguato del 7 agosto 2015 e in quello di poco antecedente del 3.5.2015, che aveva connotato il tentativo di estorsione in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di Melfi, vicenda per la quale [OSCURATO:PERSONA] cl. '82 e [OSCURATO:PERSONA] erano stati definitivamente condannati; sulla base di quanto appreso da suo fratello Cosimo e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato anche quest'ultimo quale ulteriore mandante dell'azione delittuosa; [OSCURATO:PERSONA], tradizionalmente legato da cointeressenze illecite a [OSCURATO:PERSONA], vantava, infatti, il medesimo movente all'azione delittuosa in quanto anche lui coinvolto, al pari di [OSCURATO:PERSONA], nella medesima attività di indagine del Commissariato di Canosa, connotata anche a suo carico da intercettazioni e restrizioni cautelari; ciò costituiva elemento logico - rappresentativo idoneo a essere valutato in termini di riscontro esterno rispetto alla chiamata in reità da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di tipo individualizzante in quanto stabiliva un collegamento diretto tra la persona di [OSCURATO:PERSONA] e il movente dell'azione delittuosa; ancora gli elementi a carico del Carbone avevano trovato ulteriore riscontro nelle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva indicato quale concorrente morale dell'azione, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricollegato il suo narrato a quanto appreso in occasione degli incontri con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuti nel garage di pertinenza dell'abitazione di quest'ultimo. 3. Ciò posto, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1, sent. n. 1700 del 20.03.1998, dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2, sent. n. 56 del 7.12.2011. dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Per., n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).4. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Bari, nei termini in precedenza riportati, non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. E in vero, il Tribunale di Bari, oltre a indicare, con riferimento a ciascuno dei delitti contestati all'indagato, gli esiti delle investigazioni svolte nell'immediatezza del loro verificarsi, ha riportato dettagliatamente le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le ha valutate facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici in materia. In particolare, ha messo in rilevo che i citati collaboratori di giustizia non risultavano indagati in reati connessi o probatoriamente collegati a quelli oggetto delle loro dichiarazioni; ha quindi, effettuato una dettagliata analisi della credibilità intrinseca dei medesimi. Quanto alla genesi delle loro propalazioni, ha evidenziato che le stesse erano state rese in maniera del tutto indipendente tra loro e in fasi diverse del procedimento; che nessun serio e concreto elemento aveva rilevato che esse fossero state frutto di preventiva concertazione o che avessero tratto origine da medesime fonti informative; che ciascun collaboratore aveva puntualmente indicato la fonte di conoscenza della vicenda narrata; che dette dichiarazioni erano state positivamente valutate dall'[OSCURATO:PERSONA] in altri processi. Ancora, il Tribunale ha sottolineato come "le dichiarazioni accusatorie dei citati collaboratori di giustizia hanno a oggetto fatti appresi da loro direttamente, personaggi che hanno ricoperto ruoli di rilievo all'interno di locali formazioni criminali (anche in contrapposizione tra loro), tanto assicurando loro - per mezzo di privilegiati canali informativi - una costante conoscenza dei traffici illeciti operati in città, delle dinamiche criminali, degli assetti associativi, degli affari illeciti del gruppo di riferimento, dei delitti commessi nell'ambito delle associazioni in parola e soprattutto degli autori di essi, nonché delle relative causali". 5. Inoltre, va rilevato come il Tribunale di Bari ha esaminato tutte le censure che la difesa aveva formulato in sede di riesame, con riferimento a ciascuno dei singoli episodi delittuosi contestati al ricorrente (cfr. pagg. 72 e segg. dell'ordinanza impugnata) e le ha disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche, che resistono alle ulteriori deduzioni proposte con il ricorso. 5.1. In particolare, ci si riferisce, con riguardo all'omicidio del D'Ambra: alla questione relativa al movente, laddove è stato rilevato che ciò che contava era la circostanza che la vittima era considerata un confidente della polizia e, dunque, un "infame" negli ambienti criminali; alla rilevata discrasia tra le stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla persona che aveva esploso l'ultimo colpo ([OSCURATO:PERSONA] jr. su istigazione del nonno ovvero direttamente quest'ultimo) ritenuta non "in grado di inficiare il nucleo essenziale del narrato", anche in considerazione del fatto che ove [OSCURATO:PERSONA] "avesse inteso scientemente mentire [...] avrebbe mantenuto ferma la prima versione, tanto più che già da essa era emersa la pena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, a prescindere dall'efficacia causale dell'ultimo colpo in faccia all'infame, più uno sfregio che un vero colpo di grazia, atteso che lo sventurato D'Ambra era verosimilmente già morto, dopo essere stato più volte sparato al petto"; alla credibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto conoscitivo doveva ritenersi comunque di gran lunga inferiore a quello offerto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla valutazione di irrilevanza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel complessivo esame di tutti gli elementi indizianti. 5.2. Anche con riguardo all'omicidio del Vassalli, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudizio di gravità indiziaria svolto dal Tribunale di Bari risulta adeguatamente e sufficientemente motivato sulla base dei precisi riferimenti dichiarativi provenienti dai collaboratori di giustizia e da [OSCURATO:PERSONA]; del tutto generiche, invece, si appalesano le censure con le quali si sostiene che il Tribunale sarebbe stato "pronto a superare con disinvoltura le contraddizioni, le discrasie, le illogicità denunciate dalla difesa con il ricorso ad affermazioni apodittiche, assertive, frutto di chissà quali conoscenze effettive di chi le propugna, ad esempio la naturalezza con la quale il vassalli avrebbe offerto le spalle al Carbone, nonostante da costui avesse ricevuto in un recentissimo passato atti di prepotenza e di violenza". Né le doglianze relative al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono idonee a scardinare il percorso argomentativo del Tribunale di Bari, dovendosi rilevare che, come risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata, dette dichiarazioni sono state ritenute utili esclusivamente per comprendere il contesto nel quale il delitto Vassalli era maturato. 5.3. Infondate sono le doglianze con le quali il ricorrente ha contestato il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale di Bari in merito al duplice omicidio Sasso - Sorrenti. E in vero, le osservazioni con le quali l'ordinanza impugnata ha disatteso la censura - secondo cui sarebbe improbabile che gli autori di un efferato crimine ne avessero reso partecipe un ragazzo di appena quindici anni, come era, all'epoca, [OSCURATO:PERSONA] - non possono dirsi manifestamente illogiche; così come non manifestamente illogiche sono da reputarsi le argomentazioni con le quali il Tribunale ha messo in rilievo che il furto della vespa costituiva "più un antefatto che un movente, che sanciva la rottura definitiva dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] '82, dall'altro", nonché che "l'accertato furto in Barletta di una [OSCURATO:PERSONA] (che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicano quale tipo di autovettura utilizzata in occasione dell'omicidio) appena il giorno prima della scomparsa dei due giovani costituisce significativo riscontro al narrato dei collaboratori di giustizia, non essendo dirimente che tale macchina (targata PC 382007) non sia stata ritrovata; invero, all'epoca dei fatti non si sapeva che proprio una Uno fosse stata utilizzata per l'omicidio, né che essa fosse stata fatta sparire nel fiume Ofanto; tali circostanze sono state apprese soltanto quindici anni dopo i fatti, sicché appare quanto meno improbabile che il relitto possa essere ancora ritrovato". 5.4. Mere censure in fatto vanno ritenute quelle con le quali il ricorrente ha contestato il giudizio di gravità indiziaria con riferimento alla vicenda dell'intimazione nei confronti dell'ispettore Boccagna e, in quanto tali, le stesse sono del tutto irrilevanti nel presente scrutinio di legittimità. 6. Non sono fondate neppure le doglianze con le quali la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis 1 cod. pen.. La motivazione svolta dal Tribunale di Bari, che ha messo in rilievo, con riferimento ai quattro omicidi, che "la soppressione del cadavere rappresenti una tipica estrinsecazione della violenza mafiosa, tant'è che l'espressione di origine giornalistica lupara bianca, ormai entrata nel linguaggio comune [...], è connessa a un tipo di arma da fuoco a sua volta univocamente evocativo di [OSCURATO:PERSONA], la più antica e radicata forma di criminalità organizzata" e che ha evidenziato che "la sparizione nel nulla delle vittime, oltre che infliggere una sofferenza aggiuntiva ai loro parenti e amici, privati dei corpi sui quali piangere [...], costituisce una forma di intimidazione della collettività di particolare pregnanza", è assolutamente logica e congrua. Il Tribunale ha, altresì, aggiunto - con ragionamento esente da qualsivoglia vizio di legittimità - che "non dissimili considerazioni valgono rispetto alla grave intimidazione in danno dell'ispettore Boccagna: solo potendo contare su un capillare controllo del territorio e sulla generalizzata omertà, un aggregato criminale avrebbe la spudoratezza di prendere a pistolettate la macchina di un appartenente alle Forze dell'Ordine, parcheggiata sotto un Commissariato in un orario che d'estate è caratterizzato dal passaggio di persone". 7. Parimenti, non meritano accoglimento le doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento.Il Tribunale ha evidenziato come, in relazione ai reati contestati al Carbone, aggravati ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen., sussistesse la doppia presunzione - ancorché relativa - di ricorrenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza rispetto a essa della sola custodia in carcere, escludendo che vi fossero elementi di possibile neutralizzazione dei contenuti di detta presunzione. 8. Alla stregua delle superiori osservazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancel
Sentenza Cassazione n. 44616/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris