CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 37375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etto ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19151/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in atti; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonte n. 1224/07/2019, depositata il 13 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del6 dicembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Legale rappresentante di a.s.d.-sottoscrizione di accertamento per adesioneper anni d’imposta precedenti- responsabilità solidale debiti tributari Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di rigettareil ricorso. Rilevato che: 1. L ’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a d u n motiv o , per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte di cui all’epigrafe, che ha rigettato l'appello erariale contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, con la quale gli veniva intimato, ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis del d.lgs. del 19 giugno 1997, n. 218 , il pagamento delle residue somme dovute dall’ associazione sportiva dilettantistica “[OSCURATO:PERSONA] di Chiomonte”, che aveva sottoscritto l’accordo di adesione relativo all’avviso di accertamento, in materia di Ires, Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2008, ma aveva versato soltanto quattro delle otto rate previste dall’accordo. Come risulta dallo stesso ricorso erariale, la cartella impugnata individuava [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile, in solido con l’associazione, delle somme residue non pagate da quest’ultima, avendo egli sottoscritto, nel 2015, l’accordo di adesione, nella sua qualità di legale rappresentante, pro tempore , della medesima. Il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contribuente, nel 2015, non fosse legittimato alla sottoscrizione dell'accordo di adesione, relativo all’accertamento concernente il 2008 , poiché inquest’ultimo anno d'imposta non aveva rivestito alcuna carica della predetta associazione sportiva dilettantistica. Il contribuente si ̀ costituito con controricorso. Il procedimentosi è inizialmente svolto innanzi la sesta sezione di questa Corte ai sensi dell'art. 380-bis cod. pro c. civ., concludendosi con la rimessione del procedimento a questa sezione. Considerato che: 1. Preliminarmente, deve darsi atto che il contror icorrente ha depositato copia della domanda di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130; nonché della certificazione dell’avvenuta presentazione, il 16 novembre 2022, della stessa domanda all’Amministrazione; oltre a quietanza del pagamento dovuto per la definizione della controversia tributaria. Non essendodecorso il termine di trenta giorni entro il quale l’Ufficio, ai sensi del comma 11 del predetto art. 5 legge n. 130 del 2022, può notificare l’eventualediniego della definizione , si rinvia a nuovo ruolo, successivo al 1 6 dicembre 2022, la trattazione del ricorso. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consigl