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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48750/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11/03/2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Marsala, ha assolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il collegio ha ritenuto comprovata la sussistenza del reato, non procedendo pertanto ad una più ampia assoluzione.

Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, sollecitando una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità.

Invero, la Corte d'appello, con motivazione scevra da profili di contraddittorietà, ha, da un lato, ritenuto configurato il reato ascritto a Giacalone in ragione dell'apprezzabile offensività del coltello di cui è stato trovato in possesso e dell'assenza di una plausibile giustificazione fornita nell'immediato e, dall'altro, ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della dimensione non eccessiva dello strumento e dell'occasionalità della condotta.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11/03/2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Marsala, ha assolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il collegio ha ritenuto comprovata la sussistenza del reato, non procedendo pertanto ad una più ampia assoluzione. Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, sollecitando una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. Invero, la Corte d'appello, con motivazione scevra da profili di contraddittorietà, ha, da un lato, ritenuto configurato il reato ascritto a Giacalone in ragione dell'apprezzabile offensività del coltello di cui è stato trovato in possesso e dell'assenza di una plausibile giustificazione fornita nell'immediato e, dall'altro, ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della dimensione non eccessiva dello strumento e dell'occasionalità della condotta. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 48750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris