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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 16355/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza, iscritto al n. 23718/2024 R.G. , sollevato dal Tribunale dell’Aquila, con ordinanza depositata il 05/11/2024, nel procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] e la Prefettura dell’Aquila, n. 1168/2024 R.G., del medesimo ufficio; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del12 giugno 2025.

Rilevato che:

1. il Giudice di pace dell’Aquila , con sentenza del 28/10/2022, decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia per un a violazione amministrativa , declinò la propria competenza per territorio in favore del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011.

Regolamento di competenza L’opponente riassunse la causa davanti al Giudice di p ace di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 223/2023, respinse l’opposizione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, con ordinanza del 15/03/2024, si dichiarò incompetente ritenendo applicabile la regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere incardinato presso il Tribunale dell’Aquila.

2. Il Tribunale dell’ Aquila, avanti al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che, nei giudizi di opposizione non trova applicazione, nemmeno per il grado di appello, la regola del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c., ma quella generale sulla competenza per territorio,sicché l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] doveva proporsi, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., (testualmente, v. pag. 4 dell’ordinanza) “innanzi al Tribunale nel cui distretto è ricompreso l’ufficio del giudice di pace che ha emesso la sentenza appellata”, ossia davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e non dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.

Consideratoche:

1. In primo luogo , s i verte in tema di competenza per territorio inderogabile, sicché il regolamento d’ufficio è ammissibile.

Inoltre, le Sezioni Unite della Corte ( v.

Cass. Sez.

U. n. 23285/2010; in termini, Cass. nn. 5249/2018, 10677/2020 ) ha nno affermato il principio di diritto per il quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato; l’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può essere estesa anche all’appello, con la conseguenza che, per le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, esclusa la regola del foro erariale per incompatibilità con il principio di prossimità ( nella materia in esame riaffermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, del d.lgs. 150 del 2011), il giudice di appello va individuato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., nel Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, tenuto conto della natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c.

2. Conclusivamente, il regolamento di competenza è fondato: la competenza per territorio inderogabile a giudicare sull’appello del la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] appartiene al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M La Corte dichiara la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza, iscritto al n. 23718/2024 R.G. , sollevato dal Tribunale dell’Aquila, con ordinanza depositata il 05/11/2024, nel procedimento tra [OSCURATO:PERSONA] e la Prefettura dell’Aquila, n. 1168/2024 R.G., del medesimo ufficio; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del12 giugno 2025. Rilevato che: 1. il Giudice di pace dell’Aquila , con sentenza del 28/10/2022, decidendo sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia per un a violazione amministrativa , declinò la propria competenza per territorio in favore del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011. Regolamento di competenza L’opponente riassunse la causa davanti al Giudice di p ace di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 223/2023, respinse l’opposizione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di appello, con ordinanza del 15/03/2024, si dichiarò incompetente ritenendo applicabile la regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere incardinato presso il Tribunale dell’Aquila. 2. Il Tribunale dell’ Aquila, avanti al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che, nei giudizi di opposizione non trova applicazione, nemmeno per il grado di appello, la regola del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c., ma quella generale sulla competenza per territorio,sicché l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] doveva proporsi, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., (testualmente, v. pag. 4 dell’ordinanza) “innanzi al Tribunale nel cui distretto è ricompreso l’ufficio del giudice di pace che ha emesso la sentenza appellata”, ossia davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e non dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato. Consideratoche: 1. In primo luogo , s i verte in tema di competenza per territorio inderogabile, sicché il regolamento d’ufficio è ammissibile. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte ( v. Cass. Sez. U. n. 23285/2010; in termini, Cass. nn. 5249/2018, 10677/2020 ) ha nno affermato il principio di diritto per il quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato; l’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può essere estesa anche all’appello, con la conseguenza che, per le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, esclusa la regola del foro erariale per incompatibilità con il principio di prossimità ( nella materia in esame riaffermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, del d.lgs. 150 del 2011), il giudice di appello va individuato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., nel Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, tenuto conto della natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. 2. Conclusivamente, il regolamento di competenza è fondato: la competenza per territorio inderogabile a giudicare sull’appello del la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] appartiene al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M La Corte dichiara la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
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