Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05843/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 giugno 1957 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1958 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 aprile 1980, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Taranto il 2 aprile 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Lette le memorie depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui, oltre a replicare alle argomentazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, è stata rappresentata l'avvenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 2 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - anche al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e - quanto agli altri - anche ai reati di cui agli artt. 640, 648 ter.1, 482, 517 e 356 cod. pen.

Entrambi i Giudici del merito cautelare hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi tutti gli indagati associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti ai danni di soggetti pubblici e privati (truffe, inadempimenti di contratti di pubbliche forniture, frodi nelle pubbliche forniture, autoriciclaggio, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e vendita di prodotti industriali con segni mendaci), assicurandosi i relativi profitti anche grazie all'ausilio di soggetti incaricati delle operazioni di riciclaggio.

In particolare, attraverso lo schermo societario della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori, costitutori e organizzatori, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipi, si presentavano sul mercato nazionale e internazionale come soggetti capaci di fornire prontamente ingenti quantitativi di dispositivi di protezione individuale, pur non avendone la disponibilità e anche grazie alla predisposizione di false certificazioni.

I menzionati Giudici hanno ritenuto sussistenti graVi indizi di colpevolezza anche in ordine ai reati fine, ascritti agli indagati.

Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame i difensori degli indagati e [OSCURATO:PERSONA] anche personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione per avere entrambi i giudici del merito interpretato in maniera parziale le prove, addotte dal Pubblico ministero, e travisato il contenuto di alcuni atti, contenuti nel fascicolo della Parte pubblica, senza effettuare alcun vaglio critico nei confronti della richiesta di applicazione della misura.

Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto sia del ruolo avuto dall'indagato all'interno della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui non sarebbe socio ma mero creditore in forza di un contratto di consulenza, sia delle censure sollevate da tutti gli indagati.

Peraltro, il protrarsi del sequestro della merce dall'agosto del 2020, senza lo svolgimento di una perizia sul materiale sequestrato, dimostrerebbe la totale indifferenza da parte della Procura, del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame rispetto alla ricerca della verità.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo anche personalmente hanno dedotto i seguenti motivi: 1) motivazione omessa e/o apparente in relazione al principio dell'autonoma valutazione del giudice in ordine ai gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 292 2 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con i rilievi difensivi, concernenti: la documentazione comprovante che la vicenda era meramente civilistica; le conversazioni telefoniche perfettamente in linea con l'incarico professionale, svolto dall'indagato, al netto delle fuorvianti interpretazioni effettuate dagli organi di indagine; la congruità dei compensi percepiti e la perfetta tracciabilità; il diritto di credito ancora vantato da Internazionale [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ARPC Lazio a riprova della inesistenza di un profitto illecito in capo alla stessa e ai suoi agenti; 2) omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa l'esistenza e la partecipazione del Rosati al reato di cui all'art.416 cod. pen., per non avere il Tribunale del riesame né considerato che si sarebbe trattato di un'unica operazione isolata e legata all'evento pandemico, senza alcuna programmazione di una serie indefinita di reati, né spiegato il ruolo assunto dal ricorrente, essendosi di fatto quest'ultimo limitato a svolgere il mandato professionale e ad avere rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], suo cliente e amico.

Il menzionato Tribunale avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni, da cui emergerebbe solo lo svolgimento del proprio mandato da parte del ricorrente; 3) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di riciclaggio, per non avere il Tribunale del riesame reso una motivazione adeguata: - sulla consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme pervenute sulla carta Revolut; - sulle attività idonee ad ostacolare l'identificazione delle somme bonificate dalla ARPC Lazio alla Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di ritenuta provenienza illecita secondo l'ipotesi accusatoria (mentre, secondo il ricorrente, le somme sarebbero state rintracciate dalla Guardia di finanza perché documentate); - sulla esosità della somma ricevuta quale compenso, che, di contro, sarebbe stata al di sotto della soglia minima prevista; 4) vizi della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per non avere il Tribunale del riesame compiuto un'autonoma valutazione dei fatti rappresentati dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari, (che a sua volta si era "appiattito" su quella del Pubblico ministero) e per avere adottato una motivazione valevole per tutti gli indagati, dimenticando che aveva egli stesso rilevato la differente posizione del Rosati rispetto agli altri indagati in ragione della mancata partecipazione alla truffa, dei contatti limitati con gli altri soggetti, del semplice essere partecipe e non promotore dell'associazione; 5) vizi della motivazione in merito alla scelta della misura cautelare applicata, per avere il Tribunale del riesame affidato a mere clausole di stile la ritenuta inadeguatezza delle misure non detentive, senza fornire una chiara e motivata indicazione rispetto alle singole posizioni degli indagati, ai ruoli di ciascuno e alla ritenuta partecipazione ai presunti delitti da parte dei ristretti.

Il Tribunale del riesame, poi, non avrebbe considerato - con specifico riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - elementi positivi, quali, tra gli altri, la distanza temporale dai fatti contestati (marzo 2020) e lo svolgimento di un mandato specifico e limitato nel tempo.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione inesistente o apparente in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati.

Il Tribunale del riesame, senza compiere una valutazione autonoma delle risultanze processuali, non avrebbe considerato che il ricorrente non sarebbe più socio della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA]. da quasi un anno e non risulterebbero indizi della persistenza della continuazione nell'attività della stessa, peraltro ferma, nonostante quanto apoditticamente affermato dal menzionato Tribunale.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non stipulerebbe mai alcun tipo di accordo oggi con soggetti sottoposti ad indagine per reati commessi ai danni della stessa [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe dunque priva dei requisiti minimi'di coerenza, completezza e logicità, tanto più richiesti in considerazione del tempo trascorso dai fatti; 2) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione inesistente o apparente in ordine alla valutazione della personalità dell'indagato.

Il Tribunale del riesame avrebbe richiamato un precedente penale del ricorrente, dichiarato però estinto per prescrizione dal Tribunale di Taranto, e non avrebbe considerato che il ricorrente avrebbe svolto una vita esemplare, rispettosa delle norme e dei doveri civici. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Deve innanzitutto rilevarsi - riguardo al ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] - che, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'apposito albo e non può essere presentato dalla parte personalmente, pur se avvocato (Sez. 6, n. 46021 del 19/12018, Rv. 274281).

Difatti, la facoltà, prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. - che consente a chi ha la qualità, necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di altro difensore - non può trovare applicazione al di fuori dell'ambito del processo civile, per cui è dettata.Non esiste, infatti, alcuna norma analoga nel codice di procedura penale e la diversa natura degli interessi, che vengono in considerazione nel procedimento penale, non ne consentirebbe comunque un'applicazione analogica in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Vanno, in proposito, richiamate le considerazioni formulate nella pronunzia di questa Corte (Sez.

Un., n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894), secondo cui non possono "ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processuale civilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale".

Ne discende che il ricorso, sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], non è ammissibile, a nulla rilevando la qualifica di avvocato, rivestita dal medesimo. 1.2 Quanto ai residui ricorsi deve, in primo luogo, rilevarsi che è manifestamente infondata la doglianza ad essi comune, relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame.

Come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, Rv. 280603), l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari non è richiesta, a pena di nullità, in relazione all'ordinanza del Tribunale del riesàme.

Tale requisito, infatti, è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente, che ha formulato la richiesta, e quello giudicante.

Di contro, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la mancanza e l'apparenza della motivazione (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 (dep. 2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122).

Ad ogni modo, pur a prescindere dal superiore rilievo, la doglianza dei ricorrenti trova smentita sulla base della lettura del provvedimento impugnato.

Da esso, infatti, risulta che il Tribunale del riesame ha passato in rassegna il compendio indiziario, posto a fondamento della decisione del Giudice per le indagini preliminari, e ha non solo illustrato diffusamente le ragioni per cui ha condiviso le argomentazioni da quest'ultimo espresse in ordine al fumus commissi delitti e alle esigenze cautelari ma ha anche adeguatamente replicato alle deduzioni difensive, pervenendo così ad affermare - all'esito di un approfondito vaglio - la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati, ascritti ai ricorrenti, sia del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose da parte degli indagati.

In altri termini, premesso che la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme, deve rimarcarsi che dal contenuto complessivo del provvedimento impugnato emerge, quindi, la conoscenza degli atti del procedimento da parte del Collegio della cautela e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al suo vaglio. 1.3 Ciò posto, quanto alle doglianze, sollevate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernenti la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, deve ricordarsi che, nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate» (Sez. un., n. 11 del 22.3.2000, Rv. 215828; Sez.

IV, n. 22500 del 3.5.2007, Rv. 237012).

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata sfugge ad ogni rilievo difensivo.

Il Tribunale del riesame ha affermato che dall'intensa attività investigativa, svolta dalla Guardia di finanza, e dallé intercettazioni delle conversazioni telefoniche, era emersa la sussistenza di uno stabile e continuativo vincolo associativo tra tutti gli indagati, compresi gli odierni ricorrenti, finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio e la Pubblica amministrazione mediante frode, con la predisposizione dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma e con la consapevolezza di ciascuno di far parte del sodalizio criminoso.

L'ordinanza impugnata ha altresì indicato gli elementi a conforto della partecipazione dei ricorrenti alla compagine associativa in argomento, dando conto dei loro ruoli.

Si è ritenuto accertato che, attraverso lo schermo societario della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori, costitutori e organizzatori, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipi, si presentavano sul mercato nazionale e internazionale come soggetti capaci di fornire prontamente ingenti quantitativi di dispositivi di protezione individuale, pur non avendone la disponibilità e anche grazie alla predisposizione di false certificazioni.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si è evidenziato che egli aveva intrattenuto direttamente i rapporti con l'Agenzia della Protezione civile del Lazio e aveva fornito rassicurazioni sulla consegna dei dispositivi di protezione, pur essendo ben consapevole della condotta truffaldina dei suoi sodali.Il Tribunale del riesame ha poi diffusamente espresso le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti con riguardo agli altri reati ascritti ai ricorrenti ed ha dato risposta ai motivi sollevati con gli atti di riesame, dovendosi ad ogni modo ricordare che sono da considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex mu/tis, Sez.

Unite n. 47289 del 24.9.2003, Rv 226074).

Al cospetto delle argomentazioni, svolte dal Collegio del riesame, le censure, formulate dai ricorrenti, non sono consentite, in quanto riguardano la ricostruzione dei fatti, accolta nel provvedimento impugnato, e si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Né può essere accolta la generica sollecitazione ad una rilettura delle intercettazioni acquisite, avendo questa Corte in più occasioni chiarito che l'interpretazione del linguaggio, adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez U, n. 22471 del 201:5, Rv.263715; Sez. 2, n. 50701 del 2016 Rv. 268389; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640).

Può quindi affermarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità.

Considerato che la valutazione, compiuta dal Tribunale, verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio demandato a questa Corte. 1.4 Prive di specificità sono poi le censure relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sollevate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, avendo evidenziato che la pervicacia criminale degli indagati emergeva inequivocabilmente dalla persistente consumazione delle condotte delittuose in un lungo e ininterrotto arco temporale.

"Si tratta di soggetti che non hanno esitato a porre un piano sistematico per ottenere dalle attività societarie il massimo profitto senza rispettare gli obblighi contrattuali, assicurandosi di conservare il profitto illecito con operazioni simulate e dimostrando una spiccata e pervicace indole delinquenziale".

Quanto alla concretezza ed attualità del pericolo, il Collegio cautelare ha rimarcato che la Internazionale [OSCURATO:SOCIETA]. continua a operare in campo nazionale e internazionale, anche nella nuova veste societaria, "che è solo una mistificazione per schermare l'effettiva riconducibilità della stessa agli indagati del presente procedimento".

Il menzionato Collegio ha aggiunto, tra l'altro, che la reiterazione dei reati è concreta ed attuale anche perché la società è inserita in un circuito che consente di riciclare prontamente i proventi dei delitti, che costituiscono "una stabile attività per gli indagati che alimentano il loro tenore di vita proprio con condotte truffaldine, di riciclaggio ed autoriciclaggio".

Del resto, "l'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche ha dimostrato il pieno coinvolgimento di tutti gli indagati e l'intenzione di proseguire nella perpetrazione dei fatti criminosi".

Con tali argomentazioni, scevre da errori di diritto e vizi logici, i ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente, reiterando di fatto doglianze tese ad ottenere da parte di questa Corte una non consentita, e pertanto inammissibile, rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.5 Le doglianze in ordine alla scelta della misura detentiva, formulate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], difettano ormai di interesse a fronte della sostituzione degli arresti domiciliari con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. 1.6 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 giugno 1957 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1958 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 aprile 1980, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Taranto il 2 aprile 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Lette le memorie depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui, oltre a replicare alle argomentazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, è stata rappresentata l'avvenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 2 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - anche al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e - quanto agli altri - anche ai reati di cui agli artt. 640, 648 ter.1, 482, 517 e 356 cod. pen. Entrambi i Giudici del merito cautelare hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi tutti gli indagati associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti ai danni di soggetti pubblici e privati (truffe, inadempimenti di contratti di pubbliche forniture, frodi nelle pubbliche forniture, autoriciclaggio, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e vendita di prodotti industriali con segni mendaci), assicurandosi i relativi profitti anche grazie all'ausilio di soggetti incaricati delle operazioni di riciclaggio. In particolare, attraverso lo schermo societario della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori, costitutori e organizzatori, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipi, si presentavano sul mercato nazionale e internazionale come soggetti capaci di fornire prontamente ingenti quantitativi di dispositivi di protezione individuale, pur non avendone la disponibilità e anche grazie alla predisposizione di false certificazioni. I menzionati Giudici hanno ritenuto sussistenti graVi indizi di colpevolezza anche in ordine ai reati fine, ascritti agli indagati. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame i difensori degli indagati e [OSCURATO:PERSONA] anche personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione per avere entrambi i giudici del merito interpretato in maniera parziale le prove, addotte dal Pubblico ministero, e travisato il contenuto di alcuni atti, contenuti nel fascicolo della Parte pubblica, senza effettuare alcun vaglio critico nei confronti della richiesta di applicazione della misura. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto sia del ruolo avuto dall'indagato all'interno della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui non sarebbe socio ma mero creditore in forza di un contratto di consulenza, sia delle censure sollevate da tutti gli indagati. Peraltro, il protrarsi del sequestro della merce dall'agosto del 2020, senza lo svolgimento di una perizia sul materiale sequestrato, dimostrerebbe la totale indifferenza da parte della Procura, del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame rispetto alla ricerca della verità. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo anche personalmente hanno dedotto i seguenti motivi: 1) motivazione omessa e/o apparente in relazione al principio dell'autonoma valutazione del giudice in ordine ai gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 292 2 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con i rilievi difensivi, concernenti: la documentazione comprovante che la vicenda era meramente civilistica; le conversazioni telefoniche perfettamente in linea con l'incarico professionale, svolto dall'indagato, al netto delle fuorvianti interpretazioni effettuate dagli organi di indagine; la congruità dei compensi percepiti e la perfetta tracciabilità; il diritto di credito ancora vantato da Internazionale [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ARPC Lazio a riprova della inesistenza di un profitto illecito in capo alla stessa e ai suoi agenti; 2) omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa l'esistenza e la partecipazione del Rosati al reato di cui all'art.416 cod. pen., per non avere il Tribunale del riesame né considerato che si sarebbe trattato di un'unica operazione isolata e legata all'evento pandemico, senza alcuna programmazione di una serie indefinita di reati, né spiegato il ruolo assunto dal ricorrente, essendosi di fatto quest'ultimo limitato a svolgere il mandato professionale e ad avere rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], suo cliente e amico. Il menzionato Tribunale avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni, da cui emergerebbe solo lo svolgimento del proprio mandato da parte del ricorrente; 3) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di riciclaggio, per non avere il Tribunale del riesame reso una motivazione adeguata: - sulla consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme pervenute sulla carta Revolut; - sulle attività idonee ad ostacolare l'identificazione delle somme bonificate dalla ARPC Lazio alla Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di ritenuta provenienza illecita secondo l'ipotesi accusatoria (mentre, secondo il ricorrente, le somme sarebbero state rintracciate dalla Guardia di finanza perché documentate); - sulla esosità della somma ricevuta quale compenso, che, di contro, sarebbe stata al di sotto della soglia minima prevista; 4) vizi della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per non avere il Tribunale del riesame compiuto un'autonoma valutazione dei fatti rappresentati dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari, (che a sua volta si era "appiattito" su quella del Pubblico ministero) e per avere adottato una motivazione valevole per tutti gli indagati, dimenticando che aveva egli stesso rilevato la differente posizione del Rosati rispetto agli altri indagati in ragione della mancata partecipazione alla truffa, dei contatti limitati con gli altri soggetti, del semplice essere partecipe e non promotore dell'associazione; 5) vizi della motivazione in merito alla scelta della misura cautelare applicata, per avere il Tribunale del riesame affidato a mere clausole di stile la ritenuta inadeguatezza delle misure non detentive, senza fornire una chiara e motivata indicazione rispetto alle singole posizioni degli indagati, ai ruoli di ciascuno e alla ritenuta partecipazione ai presunti delitti da parte dei ristretti. Il Tribunale del riesame, poi, non avrebbe considerato - con specifico riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - elementi positivi, quali, tra gli altri, la distanza temporale dai fatti contestati (marzo 2020) e lo svolgimento di un mandato specifico e limitato nel tempo. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione inesistente o apparente in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati. Il Tribunale del riesame, senza compiere una valutazione autonoma delle risultanze processuali, non avrebbe considerato che il ricorrente non sarebbe più socio della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA]. da quasi un anno e non risulterebbero indizi della persistenza della continuazione nell'attività della stessa, peraltro ferma, nonostante quanto apoditticamente affermato dal menzionato Tribunale. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non stipulerebbe mai alcun tipo di accordo oggi con soggetti sottoposti ad indagine per reati commessi ai danni della stessa [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe dunque priva dei requisiti minimi'di coerenza, completezza e logicità, tanto più richiesti in considerazione del tempo trascorso dai fatti; 2) violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione inesistente o apparente in ordine alla valutazione della personalità dell'indagato. Il Tribunale del riesame avrebbe richiamato un precedente penale del ricorrente, dichiarato però estinto per prescrizione dal Tribunale di Taranto, e non avrebbe considerato che il ricorrente avrebbe svolto una vita esemplare, rispettosa delle norme e dei doveri civici. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Deve innanzitutto rilevarsi - riguardo al ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] - che, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'apposito albo e non può essere presentato dalla parte personalmente, pur se avvocato (Sez. 6, n. 46021 del 19/12018, Rv. 274281). Difatti, la facoltà, prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. - che consente a chi ha la qualità, necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, di stare in giudizio personalmente e senza il ministero di altro difensore - non può trovare applicazione al di fuori dell'ambito del processo civile, per cui è dettata.Non esiste, infatti, alcuna norma analoga nel codice di procedura penale e la diversa natura degli interessi, che vengono in considerazione nel procedimento penale, non ne consentirebbe comunque un'applicazione analogica in ragione della natura degli interessi coinvolti. Vanno, in proposito, richiamate le considerazioni formulate nella pronunzia di questa Corte (Sez. Un., n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894), secondo cui non possono "ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processuale civilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale". Ne discende che il ricorso, sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], non è ammissibile, a nulla rilevando la qualifica di avvocato, rivestita dal medesimo. 1.2 Quanto ai residui ricorsi deve, in primo luogo, rilevarsi che è manifestamente infondata la doglianza ad essi comune, relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame. Come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, Rv. 280603), l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari non è richiesta, a pena di nullità, in relazione all'ordinanza del Tribunale del riesàme. Tale requisito, infatti, è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente, che ha formulato la richiesta, e quello giudicante. Di contro, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la mancanza e l'apparenza della motivazione (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 (dep. 2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122). Ad ogni modo, pur a prescindere dal superiore rilievo, la doglianza dei ricorrenti trova smentita sulla base della lettura del provvedimento impugnato. Da esso, infatti, risulta che il Tribunale del riesame ha passato in rassegna il compendio indiziario, posto a fondamento della decisione del Giudice per le indagini preliminari, e ha non solo illustrato diffusamente le ragioni per cui ha condiviso le argomentazioni da quest'ultimo espresse in ordine al fumus commissi delitti e alle esigenze cautelari ma ha anche adeguatamente replicato alle deduzioni difensive, pervenendo così ad affermare - all'esito di un approfondito vaglio - la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati, ascritti ai ricorrenti, sia del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose da parte degli indagati. In altri termini, premesso che la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme, deve rimarcarsi che dal contenuto complessivo del provvedimento impugnato emerge, quindi, la conoscenza degli atti del procedimento da parte del Collegio della cautela e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al suo vaglio. 1.3 Ciò posto, quanto alle doglianze, sollevate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernenti la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, deve ricordarsi che, nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate» (Sez. un., n. 11 del 22.3.2000, Rv. 215828; Sez. IV, n. 22500 del 3.5.2007, Rv. 237012). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata sfugge ad ogni rilievo difensivo. Il Tribunale del riesame ha affermato che dall'intensa attività investigativa, svolta dalla Guardia di finanza, e dallé intercettazioni delle conversazioni telefoniche, era emersa la sussistenza di uno stabile e continuativo vincolo associativo tra tutti gli indagati, compresi gli odierni ricorrenti, finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati contro il patrimonio e la Pubblica amministrazione mediante frode, con la predisposizione dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma e con la consapevolezza di ciascuno di far parte del sodalizio criminoso. L'ordinanza impugnata ha altresì indicato gli elementi a conforto della partecipazione dei ricorrenti alla compagine associativa in argomento, dando conto dei loro ruoli. Si è ritenuto accertato che, attraverso lo schermo societario della Internazionale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori, costitutori e organizzatori, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipi, si presentavano sul mercato nazionale e internazionale come soggetti capaci di fornire prontamente ingenti quantitativi di dispositivi di protezione individuale, pur non avendone la disponibilità e anche grazie alla predisposizione di false certificazioni. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si è evidenziato che egli aveva intrattenuto direttamente i rapporti con l'Agenzia della Protezione civile del Lazio e aveva fornito rassicurazioni sulla consegna dei dispositivi di protezione, pur essendo ben consapevole della condotta truffaldina dei suoi sodali.Il Tribunale del riesame ha poi diffusamente espresso le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti con riguardo agli altri reati ascritti ai ricorrenti ed ha dato risposta ai motivi sollevati con gli atti di riesame, dovendosi ad ogni modo ricordare che sono da considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex mu/tis, Sez. Unite n. 47289 del 24.9.2003, Rv 226074). Al cospetto delle argomentazioni, svolte dal Collegio del riesame, le censure, formulate dai ricorrenti, non sono consentite, in quanto riguardano la ricostruzione dei fatti, accolta nel provvedimento impugnato, e si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Né può essere accolta la generica sollecitazione ad una rilettura delle intercettazioni acquisite, avendo questa Corte in più occasioni chiarito che l'interpretazione del linguaggio, adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez U, n. 22471 del 201:5, Rv.263715; Sez. 2, n. 50701 del 2016 Rv. 268389; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640). Può quindi affermarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità. Considerato che la valutazione, compiuta dal Tribunale, verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio demandato a questa Corte. 1.4 Prive di specificità sono poi le censure relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sollevate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, avendo evidenziato che la pervicacia criminale degli indagati emergeva inequivocabilmente dalla persistente consumazione delle condotte delittuose in un lungo e ininterrotto arco temporale. "Si tratta di soggetti che non hanno esitato a porre un piano sistematico per ottenere dalle attività societarie il massimo profitto senza rispettare gli obblighi contrattuali, assicurandosi di conservare il profitto illecito con operazioni simulate e dimostrando una spiccata e pervicace indole delinquenziale". Quanto alla concretezza ed attualità del pericolo, il Collegio cautelare ha rimarcato che la Internazionale [OSCURATO:SOCIETA]. continua a operare in campo nazionale e internazionale, anche nella nuova veste societaria, "che è solo una mistificazione per schermare l'effettiva riconducibilità della stessa agli indagati del presente procedimento". Il menzionato Collegio ha aggiunto, tra l'altro, che la reiterazione dei reati è concreta ed attuale anche perché la società è inserita in un circuito che consente di riciclare prontamente i proventi dei delitti, che costituiscono "una stabile attività per gli indagati che alimentano il loro tenore di vita proprio con condotte truffaldine, di riciclaggio ed autoriciclaggio". Del resto, "l'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche ha dimostrato il pieno coinvolgimento di tutti gli indagati e l'intenzione di proseguire nella perpetrazione dei fatti criminosi". Con tali argomentazioni, scevre da errori di diritto e vizi logici, i ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente, reiterando di fatto doglianze tese ad ottenere da parte di questa Corte una non consentita, e pertanto inammissibile, rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.5 Le doglianze in ordine alla scelta della misura detentiva, formulate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], difettano ormai di interesse a fronte della sostituzione degli arresti domiciliari con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. 1.6 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 05843/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris