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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16759/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1231/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un primo motivo,violazione di legge e/o vizio mo- tivazionale in relazione al rigetto dell'istanza di sospensione del processo per messa alla prova, con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e di mancata conces- sione della sospensione condizionale della pena, con un terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato giudizio di prevalenza delle cir- costanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 590bis co. 8 cod. pen.e, con un quarto ed ultimo motivo, violazione di legge quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno, infatti, già confutato logicamente tutte le doglianze oggi riproposte.

2.1. Quanto al diniego di messa alla prova, la Corte territoriale, operando un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1 n. 519/1999, Canale, Rv. 212546) ha ritenuto che correttamente il primo giudice avesse pronunciato il provvedimento di rigetto sulla base di una valuta- zione prognostica adeguatamente supportata dai riscontri ostativi del certificato del casellarioi che danno conto di due precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza.

E ha specificato che la circostanza che una di esse sia risalente nel tempo (2005), non vale ad elidere il giudizio complessivo sulla prognosi in rela- zione ai futuri comportamenti, ma comprova piuttosto la persistenza negli anni di un'identica inclinazione a commettere reati della medesima indole.

2.2. Quanto all' eccessività della pena inflitta, il giudice del gravame del me- rito ha già argomentatamente e logicamente confutato il rilievo difensivo secondo cui, nel determinare il trattamento sanzionatorio, il giudicante non avrebbe tenuto N. 1231/2022 R.G. correttamente conto di una serie di fattori che - in una con la condotta dell'impu- tato - hanno contribuito a determinare l'evento lesivo: in particolare l'assenza di segnaletica orizzontale sul tratto di strada, l'andatura barcollante del ciclista e la manovra repentina della vettura che precedeva il ciclista.

E lo ha fatto eviden- ziando come, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, gli aspetti evi- denziati dalla difesa avessero un valore assolutamente recessivo rispetto alla grave condotta di guida tenuta dell'imputato (sorpasso vietato e velocità di marcia di gran lunga superiore al limite vigente, stato di ebbrezza con tasso alcolemico rilevato a quattro ore dal sinistro di 1,33 g/l).

Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, lo stesso è stato ritenuto conseguenziaie al giudizio prognostico negativo sui futuri comportamenti dell'imputato; giudizio già espresso dal giudice di primo grado che la Corte ha ritenuto pienamente condivisibile in ragione dei precedenti specifici che gravano l'imputato.

2.3. In relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in re- gime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art 590 bis co. 8 cod. pen. lo stesso è stato ritenuto del tutto infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto che, nel determinare il trattamento sanzionatorio in concreto, il giudice di primo grado ab- bia fatto corretta applicazione del disposto cii cui all'art. 590 quater cod. pen. che introduce un divieto di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza delle attenuanti diverse da quelle prevista dagli artt. 98 e 114 cod. pen., in presenza tra le altre dell'aggravante contestata e ritenuta di cui all'ad 590 bis c. 4 cod. pen..

Conferente sul punto appare l'operato richiamo alla sentenza della Corte co- stituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, che ha ritenuto infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate riguardo al divieto di bilanciamento di cui all'art. 590- c.p., in quanto il divieto di bilanciamento rientra "nell'ambito dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive dell'incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale" e dunque "quando ricorrono particolari esi- genze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamen- tale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al "gioco delle circostante richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostante".

2.4. La Corte territoriale aveva già risposto, infine, anche alla doglianza -oggi riproposta tout court- circa il diniego dell'attenuante di cui all'art 62 n. 6 cod. pen.

Il motivo è stato correttamente ritenuto infondato, avendo già il primo giudice dato atto cheia fronte di un risarcimento solo parziale, di entità non nota non è possibile riconoscere l'attenuante invocata.N. 1231/2022 R.G.

Anche in tal caso il giudice del gravame del merito opera una corretta appli- cazione dei principi secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza atte- nuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. - è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva (così la richiamata Sez. 5 n. 21517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273021).

In particolare, è necessario che l'attività riparatoria sia frutto di una spontanea volizione del soggetto agente (Sez. 5 n. 57573/2017).

La Corte territoriale riconosce che, in linea cli principio, l'operatività dell'atte- nuante è stata riconosciuta anche nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato materialmente operato non dall'imputato ma da una compagnia assicuratrice te- nuta contrattualmente a manlevare il danneggiante dalla responsabilità civile verso terzi (così questa Sez. 4 n. 13870/2009), evidenziando, tuttavia, che in questi casi, è comunque necessario che l'imputato dimostri di avere avuto cono- scenza del risarcimento, di intendere farlo proprio e che esso copra integralmente il danno in tal modo cagionato (così le richiamate Sez. 4 n. 22022/2018 e 6144/2018).

Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, la Corte territoriale ha mo- tivatamente ritenuto che il diniego della invocata attenuante è stato correttamente fondato su un risarcimento di entità sconosciuta, liquidato dalla compagnia non in modo integrale, dato che esso è stato trattenuto a titolo di acconto, e che, inoltre, non vi fosse alcun elemento idoneo a collegare, sia pure con riferimento al solo fattore causale genetico dell' indennizzo, il risarcimento del danno liquidato all'o- perato dell'imputato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1231/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un primo motivo,violazione di legge e/o vizio mo- tivazionale in relazione al rigetto dell'istanza di sospensione del processo per messa alla prova, con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e di mancata conces- sione della sospensione condizionale della pena, con un terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato giudizio di prevalenza delle cir- costanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 590bis co. 8 cod. pen.e, con un quarto ed ultimo motivo, violazione di legge quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno, infatti, già confutato logicamente tutte le doglianze oggi riproposte. 2.1. Quanto al diniego di messa alla prova, la Corte territoriale, operando un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1 n. 519/1999, Canale, Rv. 212546) ha ritenuto che correttamente il primo giudice avesse pronunciato il provvedimento di rigetto sulla base di una valuta- zione prognostica adeguatamente supportata dai riscontri ostativi del certificato del casellarioi che danno conto di due precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza. E ha specificato che la circostanza che una di esse sia risalente nel tempo (2005), non vale ad elidere il giudizio complessivo sulla prognosi in rela- zione ai futuri comportamenti, ma comprova piuttosto la persistenza negli anni di un'identica inclinazione a commettere reati della medesima indole. 2.2. Quanto all' eccessività della pena inflitta, il giudice del gravame del me- rito ha già argomentatamente e logicamente confutato il rilievo difensivo secondo cui, nel determinare il trattamento sanzionatorio, il giudicante non avrebbe tenuto N. 1231/2022 R.G. correttamente conto di una serie di fattori che - in una con la condotta dell'impu- tato - hanno contribuito a determinare l'evento lesivo: in particolare l'assenza di segnaletica orizzontale sul tratto di strada, l'andatura barcollante del ciclista e la manovra repentina della vettura che precedeva il ciclista. E lo ha fatto eviden- ziando come, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, gli aspetti evi- denziati dalla difesa avessero un valore assolutamente recessivo rispetto alla grave condotta di guida tenuta dell'imputato (sorpasso vietato e velocità di marcia di gran lunga superiore al limite vigente, stato di ebbrezza con tasso alcolemico rilevato a quattro ore dal sinistro di 1,33 g/l). Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, lo stesso è stato ritenuto conseguenziaie al giudizio prognostico negativo sui futuri comportamenti dell'imputato; giudizio già espresso dal giudice di primo grado che la Corte ha ritenuto pienamente condivisibile in ragione dei precedenti specifici che gravano l'imputato. 2.3. In relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in re- gime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art 590 bis co. 8 cod. pen. lo stesso è stato ritenuto del tutto infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto che, nel determinare il trattamento sanzionatorio in concreto, il giudice di primo grado ab- bia fatto corretta applicazione del disposto cii cui all'art. 590 quater cod. pen. che introduce un divieto di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza delle attenuanti diverse da quelle prevista dagli artt. 98 e 114 cod. pen., in presenza tra le altre dell'aggravante contestata e ritenuta di cui all'ad 590 bis c. 4 cod. pen.. Conferente sul punto appare l'operato richiamo alla sentenza della Corte co- stituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, che ha ritenuto infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate riguardo al divieto di bilanciamento di cui all'art. 590- c.p., in quanto il divieto di bilanciamento rientra "nell'ambito dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore che ha ritenuto, secondo una non sindacabile opzione politica in materia penale, di contrastare in modo più energico condotte gravemente lesive dell'incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale" e dunque "quando ricorrono particolari esi- genze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamen- tale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al "gioco delle circostante richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostante". 2.4. La Corte territoriale aveva già risposto, infine, anche alla doglianza -oggi riproposta tout court- circa il diniego dell'attenuante di cui all'art 62 n. 6 cod. pen. Il motivo è stato correttamente ritenuto infondato, avendo già il primo giudice dato atto cheia fronte di un risarcimento solo parziale, di entità non nota non è possibile riconoscere l'attenuante invocata.N. 1231/2022 R.G. Anche in tal caso il giudice del gravame del merito opera una corretta appli- cazione dei principi secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza atte- nuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. - è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva (così la richiamata Sez. 5 n. 21517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273021). In particolare, è necessario che l'attività riparatoria sia frutto di una spontanea volizione del soggetto agente (Sez. 5 n. 57573/2017). La Corte territoriale riconosce che, in linea cli principio, l'operatività dell'atte- nuante è stata riconosciuta anche nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato materialmente operato non dall'imputato ma da una compagnia assicuratrice te- nuta contrattualmente a manlevare il danneggiante dalla responsabilità civile verso terzi (così questa Sez. 4 n. 13870/2009), evidenziando, tuttavia, che in questi casi, è comunque necessario che l'imputato dimostri di avere avuto cono- scenza del risarcimento, di intendere farlo proprio e che esso copra integralmente il danno in tal modo cagionato (così le richiamate Sez. 4 n. 22022/2018 e 6144/2018). Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, la Corte territoriale ha mo- tivatamente ritenuto che il diniego della invocata attenuante è stato correttamente fondato su un risarcimento di entità sconosciuta, liquidato dalla compagnia non in modo integrale, dato che esso è stato trattenuto a titolo di acconto, e che, inoltre, non vi fosse alcun elemento idoneo a collegare, sia pure con riferimento al solo fattore causale genetico dell' indennizzo, il risarcimento del danno liquidato all'o- perato dell'imputato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos
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