Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 159/1976
ECLI:IT:COST:1976:159
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
A seguito di incidente d'esecuzione, promosso dal P.M. per la
revoca nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA] dei benefici di legge
concessi con precedenti sentenze di condanna, il tribunale di
Civitavecchia, con ordinanza 11 dicembre 1974, ha sollevato d'ufficio,
in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma,
del codice di procedura penale, per la parte in cui escluderebbe che il
difensore dell'imputato detenuto in luogo diverso da quello in cui
risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione,
possa essere posto in condizione di intervenire, previo avviso, dinanzi
al giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione.
La preclusione, che discenderebbe dalla norma impugnata, urterebbe,
ad avviso del tribunale, contro il diritto dell'imputato alla difesa in
ogni stato e grado del giudizio.
Non solo, ma la posizione difensiva del detenuto, nel caso cui
trattasi, risulterebbe ancora più menomata qualora venga posta a
raffronto con quella del detenuto nel luogo del giudice dell'incidente,
potendo quest'ultimo non solo comparire personalmente, ma anche essere
udito e alla presenza del difensore.
Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - L'ordinanza in epigrafe contesta, in riferimento allo art. 24,
secondo comma, della Costituzione, la legittimità costituzionale
dell'art. 630, secondo comma, c.p.p.: si assume che detto articolo
violerebbe il diritto della difesa nel non prevedere la possibilità,
per il difensore dell'istante detenuto in luogo diverso da quello in
cui risiede il giudice competente a decidere sull'incidente di
esecuzione, di essere posto in condizione di intervenire dinanzi al
giudice di sorveglianza o al pretore delegati per l'audizione
dell'istante stesso.
La questione non è fondata.
2. - Con sentenza n. 5 del 1970 questa Corte ha ritenuto, in linea
di principio, che le modalità di esercizio del diritto di difesa
previste dall'art. 630 c.p.p. sono tali da salvaguardare senz'altro il
diritto stesso avuto riguardo alle speciali caratteristiche della
struttura del procedimento incidentale e che le possibilità di difesa
non subiscono particolari variazioni neppure quando l'audizione del
condannato non viene effettuata dallo stesso giudice che presiede, poi,
alla decisione dell'incidente.
Ha altresì precisato che nel procedimento esecutivo, ristretto, in
sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto, la comparizione
di persona del condannato - per altro facoltativa - è consentita per
un fine diverso da quello per il quale l'imputato è convocato avanti
al giudice dell'istruzione o del giudizio, per cui devesi considerare
soltanto come mezzo di difesa congiunto ad altri mezzi verbali e
scritti a lui spettanti e ciò vale anche quando la comparizione
avviene per il tramite di altro giudice.
La Corte ha, infine, rilevato che anche in quest'ultimo caso il
condannato, oltre ad essere pur sempre sentito, può giovarsi delle
altre possibilità offertegli dalla legge circa la comparizione a mezzo
del difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui o dal
suo difensore.
Sulla base, pertanto, delle caratteristiche proprie del
procedimento incidentale nulla rileva, ai fini della completezza del
diritto di difesa, il fatto che l'art. 630, secondo comma, non preveda
specificatamente l'assistenza del difensore all'audizione del
condannato da parte del giudice ad essa delegato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, dal tribunale di Civitavecchia con ordinanza dell'11
dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere