CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23153/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mario ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625 bis, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato senza formalità, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona per intempestività dello stesso; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, avendo la parte censurato la mancata instaurazione del contraddittorio, non prevista con riferimento alla procedura di cui al combinato disposto degli artt. 591 comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso intempestivo (sulle modalità della procedura c.d. de plano, sez. 2, n. 16783 del 12/5/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228-01; sez. 4, n. 8867 del 19/2/2020, Brenchich, Rv. 278605-01, in cui si è per l'appunto spiegato, sia pur in materia cautelare, che l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare costituisce sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini e l'interesse ad impugnare - ed essa va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori; sez. 3, n. 745 del 2/10/2018, C., Rv. 274570-01 in materia di appello); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]